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Docente aggredita: scuola non interviene

Uno studente di una scuola media romana, ha aggredito una docente che avrebbe riportato la frattura di una spalla. A detta dell’insegnante, la scuola avrebbe minimizzato l’accaduto senza prendere provvedimenti verso lo studente.  Lo riporta un articolo di cronaca de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio è accaduto alla ripresa delle attività dopo le vacanza natalizie, lo scorso 7 gennaio. L’alunno, un sedicenne ucraino, rifugiato di guerra, stava giocando con lo smartphone durante la lezione quando la docente decise di sequestrare il telefono per consegnarlo in presidenza.
Non essendoci collaboratori scolastici disponibili, il dispositivo era stato lasciato sulla cattedra dove lo studente ha cercato di riprenderlo, opponendosi alla docente.
Dopo il rifiuto dell’insegnante, il ragazzo ha reagito violentemente graffiandole una mano, insultandola e spingendola rabbiosamente contro il muro.
Il ragazzo avrebbe anche minacciato i compagni, e s’è calmato solo quando ha capito che la professoressa stava chiamando i Carabinieri.
Dopo l’aggressione, la vicepreside avrebbe sottovalutato l’accaduto, senza prendere provvedimenti nei confronti dello studente. La docente si sarebbe anche recata dal Preside per chiedere aiuto, ma il Dirigente scolastico avrebbe minimizzato l’episodio.
Successivamente l’insegnante è stata accompagnata dal marito al pronto soccorso, dove le è stato diagnosticata la rottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra. Attualmente si trova in infortunio INAIL, in attesa di un intervento chirurgico.
La docente avrebbe richiesto la sospensione dello studente e il suo inserimento in un centro diurno per supporto linguistico e psicologico. Anche in questo caso la scuola non sarebbe intervenuta limitandosi a spostare l’alunno in un’altra classe. Secondo quanto riporta l’articolo la scuola non avrebbe neanche segnalato l’accaduto alle autorità competenti, costringendo la docente a occuparsi personalmente della segnalazione all’Avvocatura di Stato.

La responsabilità

Se quanto riportato dalla stampa venisse confermato ci troveremmo di fronte a una serie di eventi particolarmente gravi.
Pur considerando la Circolare ministeriale dell’11 luglio 2024 sull’uso degli smartphone in classe, il divieto di utilizzo non autorizza il personale a confiscare i dispositivi degli studenti.
A questo primo aspetto si aggiunge la responsabilità penale dello studente anche se non ha ancora raggiunto la maggiore età. Secondo l’Art. 98 del Codice, chi ha più di 14 anni ed è capace di intendere e volere è penalmente imputabile, seppur con pena ridotta. In questo senso potrebbe anche essere considerata la responsabilità della famiglia per non aver saputo educare correttamente il minore.
I genitori infatti restano responsabili dei figli minori per gli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle norme di convivenza civile applicabili nei diversi contesti sociali.
Da ultimo, qualora venisse accertata, dovrà essere anche considerata l’inerzia del Dirigente nel caso in questione. In conformità all’Art. 2087 del Codice Civile, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per proteggere l’integrità fisica e morale dei dipendenti.

Il profilo assicurativo

Dal punto di vista assicurativo, in relazione all’infortunio, la docente è tutelata dall’INAIL. Qualora fosse in regola con il pagamento del premio della polizza integrativa, quest’ultima pagherebbe anche le spese mediche direttamente legate all’episodio. Se il danno tuttavia fosse stato provocato con dolo o colpa grave, è facoltà dell’assicuratore agire in rivalsa del soggetto danneggiante.
Più delicata è invece la posizione del Dirigente, nel caso venisse provato che non abbia agito a protezione del lavoratore e/o dello studente.
Sulla base del concetto di diligenza professionale occorrerà valutare se sia stato commesso un eventuale errore professionale.
I danni derivanti da “colpa” sono sempre risarcibili mentre i danni riconducibili alla “colpa grave” potrebbero rimanere esclusi in presenza di espresse clausole limitative. I danni derivanti da “dolo”, ovvero all’intenzionalità di causare il danno, invece non sono mai risarcibili.

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Cade un lampione: studente ferito

Un sinistro grave ha coinvolto uno studente 17enne di un Istituto Superiore a Castellamare di Stabia, al rientro a casa, dopo le lezioni. Lo riporta un articolo de “il Mattino”.

Il fatto

Lo studente di un Istituto tecnico, stava rientrando alla propria abitazione in sella al suo scooter. Durante il tragitto, è stato colpito dalla plafoniera di un lampione stradale, nei pressi di un sottopasso della zona.
I sanitari del 118 giunti sul posto, valutata la gravità della situazione, hanno disposto il trasferimento urgente del ragazzo in ospedale in codice rosso. Il giovane è stato ricoverato in prognosi riservata.
Secondo le prime ricostruzioni, la plafoniera del lampione si sarebbe staccata a causa delle forti raffiche di vento che imperversavano nella zona. Tuttavia non e escluso che lo scooter potrebbe aver urtato il palo, provocando la caduta della plafoniera sulla carreggiata.
La polizia municipale è intervenuta per ricostruire la dinamica dell’incidente per accertare con precisione le eventuali responsabilità di quanto accaduto.
Le indagini si concentrano soprattutto sulle condizioni dei lampioni per verificare eventuali problemi strutturali o mancanza di manutenzione.
I cittadini, da tempo, denunciano lo stato di degrado e la scarsa manutenzione dell’infrastruttura pubblica. «Non è la prima volta che si verificano episodi simili – ha dichiarato un residente della zona – da anni segnaliamo problemi con i lampioni».

Le responsabilità

Al momento, è impossibile fare una valutazione precisa delle eventuali responsabilità. Da un lato, l’Ente locale, è proprietario o custode del lampione e, in questo caso, potrebbe essere ritenuto direttamente responsabile del danno provocato. Secondo l’Art. 2051 del Codice Civile, infatti, il custode del bene è ritenuto responsabile dei danni causati a terzi. La responsabilità potrebbe venir meno solo qualora riesca a provare che l’evento sia stato causato da una circostanza imprevedibile e inevitabile. La mancata o insufficiente manutenzione degli impianti di illuminazione stradale non può essere tuttavia considerata un evento imprevedibile. Qualora invece il sinistro sia stato causato dall’urto dello scooter contro il lampione potremmo trovarci di fronte ad un concorso di colpa. Soltanto la perizia della dinamica dell’evento sarà in grado di stabilire l’eventuale grado di ripartizione delle responsabilità.

Il profilo assicurativo

Premesso che gli alunni in itinere non sono mai tutelati dall’assicurazione obbligatoria prestata dall’INAIL l’onere del risarcimento spetterà in prima battuta sul responsabile del danno.
Qualora quindi venisse accertata la responsabilità dell’Ente locale nell’evento sarà quest’ultimo a dover risarcire, in toto o in parte, la vittima dell’incidente.
Mano precisa è l’operatività delle polizze scolastiche integrative.
Con alcune polizze, qualora venisse accertata la responsabilità del proprietario o del custode del lampione, l’assicuratore potrebbe escludere il risarcimento all’alunno. In altri casi, qualora l’alunno fosse ritenuto responsabile per infrazione al Codice della strada, l’assicuratore potrebbe prevedere una riduzione dell’indennizzo dovuto.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti per i danni in itinere delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Bullismo e responsabilità educativa

Scuola e famiglia condannate per un atto di bullismo in un Istituto superiore toscano. Lo riporta un articolo di cronaca de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio che coinvolse due alunne all’epoca quattordicenni, avvenne in un Istituto superiore di Pistoia nell’aprile 2019.
Le ragazze, dopo un litigio in classe, chiesero di uscire per andare agli armadietti al piano inferiore della scuola. Nei pressi di una rampa di scale, una delle due spinse l’altra con entrambe le mani, facendola cadere di schiena.
La ragazza andò a sbattere con la testa contro una colonna in cemento, riportando un trauma cranico e un taglio di 12 centimetri sul volto. Trasportata in pronto soccorso, le fu assegnata una prognosi di 20 giorni.
La famiglia richiese un risarcimento per i danni subiti sia ai genitori della compagna che all’Istituto scolastico, accusato di mancata vigilanza.
Dal canto proprio, l’Amministrazione scolastica sostenne che l’incidente avvenne in un’area priva di particolari profili di pericolosità, in un’uscita autorizzata dall’insegnante. La scuola dichiarò, inoltre, che le studentesse erano sotto la sorveglianza di una collaboratrice scolastica, che le aveva richiamate per aver corso.

La decisione del Tribunale

Nella sentenza, il Tribunale ha riconosciuto la “culpa in educando” della famiglia, accusata di non aver impartito alla figlia un’adeguata educazione.
Ai sensi dell’Art. 147 del Codice Civile, i genitori hanno l’obbligo di: «istruire ed educare la prole».
Secondo il giudice, la famiglia non ha fornito all’alunna: «un’istruzione adeguata al rispetto delle regole fondamentali della civile convivenza», definendo la spinta «grave e immotivata».
Il tribunale ha anche stabilito un concorso di responsabilità della scuola nell’episodio. L’istituto non avrebbe correttamente vigilato sulle studentesse, oltre a non aver limitato la pericolosità dell’ambiente in cui si è verificato l’incidente.
Rilevante l’importo del risarcimento: 85.000 euro, superiore a quanto chiesto dalla famiglia dell’alunna che aveva avanzato una richiesta di 53.000 euro, più le spese mediche.
Il consulente tecnico del tribunale ha riconosciuto, nella quantificazione degli importi, anche i danni estetici temporanei e permanenti per l’alunna danneggiata.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione integrativa scolastica, di norma, tutela l’Istituto in relazione alla Responsabilità Civile per la carente o mancata vigilanza del personale scolastico. In alcuni casi, la polizza tutela anche la responsabilità derivante all’Istituto Scolastico dalla mancata o parziale applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Circa l’infortunio, la polizza risarcisce anche le spese mediche sostenute dell’alunno danneggiato. Le migliori formule assicurative risarciscono, all’interno del massimale previsto, anche i costi per gli interventi di chirurgia plastica ed estetica.
Un discorso a parte merita, invece, il risarcimento richiesto alla famiglia. Se confermata la dinamica degli eventi, questo non potrà trovare applicazione nella polizza scolastica integrativa. Il danno infatti, per stessa ammissione dell’alunna che ha spinto la compagna, è stato provocato con dolo. Quest’aspetto escluderebbe di fatto il risarcimento delle spese da parte della polizza.   

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Preside minacciato per video su TikTok

L’episodio è avvenuto in un istituto comprensivo di Pomezia. Il padre di una studentessa ha insultato e minacciato il dirigente scolastico durante un consiglio di classe.
La vicenda sottolinea l’importanza di regole chiare sulla privacy, il rispetto reciproco e la gestione delle responsabilità in ambito scolastico. La situazione ha preso origine dalla diffusione di un video registrato all’interno della scuola e condiviso su TikTok dalla studentessa. Questo tipo di pratica potrebbe sollevare diverse problematiche legali e disciplinari.

I Fatti

Il Dirigente Scolastico, come riporta un servizio del TGR del Lazio, aveva indetto un consiglio straordinario per decidere un eventuale provvedimento disciplinare nei confronti dell’alunna, responsabile di aver pubblicato online un video girato a scuola. Durante l’incontro, il padre della studentessa ha aggredito verbalmente il preside, minacciando sia i docenti sia il dirigente, il quale ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri, una volta intervenuti, hanno constatato l’assenza del genitore e, nonostante il preside non abbia riportato ferite, l’episodio ha avuto conseguenze formali con una denuncia in caserma e una relazione inviata alla procura.

Profili di Responsabilità e Privacy

La registrazione di immagini o audio all’interno degli spazi scolastici solleva importanti questioni di privacy. In Italia, la Corte di Cassazione ha confermato l’illegittimità di tali pratiche, con l’ordinanza n. 14270 del 5 maggio 2022, che ribadisce come le registrazioni di lezioni scolastiche violino i diritti di privacy, in quanto ogni dato personale, inclusa la voce, identifica gli individui coinvolti. Tale principio è stato riaffermato dal Garante della Privacy, il quale stabilisce che l’uso di smartphone a scuola deve essere regolamentato per tutelare la riservatezza di docenti e studenti.
Secondo la Corte, i dirigenti scolastici hanno pieno diritto di vietare le registrazioni in classe, sia per scopi personali che di pubblica condivisione. Le registrazioni, se approvate, devono rimanere strettamente riservate a finalità didattiche e richiedono il consenso preventivo degli interessati.

Regolamentazione sull’Uso dei Dispositivi nelle Scuole

La circolare ministeriale dell’11 luglio 2024, n. 5274, proibisce l’uso dei cellulari nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Questa restrizione mira a salvaguardare l’integrità dell’ambiente scolastico e a prevenire episodi di diffusione non autorizzata di immagini o audio. Le scuole sono quindi invitate a regolamentare rigorosamente l’uso di dispositivi elettronici per evitare violazioni di privacy.

La Responsabilità Civile in Ambito Scolastico

L’Art. 2048 del Codice Civile stabilisce che le scuole hanno una responsabilità contrattuale di sorveglianza e protezione nei confronti degli studenti. In caso di danni derivanti da negligenze o inadempienze, come una mancata vigilanza, l’istituto può essere chiamato a rispondere civilmente. Tuttavia, il risarcimento si applica esclusivamente per danni causati a terzi, mentre le sanzioni disciplinari o amministrative non possono essere coperte da alcuna assicurazione.
In casi di controversie giudiziarie, la scuola può dimostrare di aver ottemperato ai propri obblighi se prova che l’inadempimento era dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all’Istituto.

Aspetti Assicurativi e Limiti delle Polizze Scolastiche

Le polizze assicurative scolastiche coprono generalmente i danni materiali o fisici subiti da studenti e personale durante l’orario scolastico, includendo il risarcimento verso terzi per danni causati. Tuttavia, è essenziale chiarire che queste polizze non coprono le sanzioni amministrative, le multe o le ammende disciplinari. Pertanto, eventuali sanzioni legali o disciplinari dovranno essere affrontate dal singolo responsabile.
Le polizze di Responsabilità Civile (RC), stipulate da molte scuole, proteggono contro i danni accidentali causati a terzi e coprono gli infortuni o i danni materiali, ma escludono i casi di responsabilità individuale che prevedono sanzioni legali. In situazioni di aggressioni verbali o violenza, come quella verificatasi a Pomezia, la polizza potrebbe non includere copertura assicurativa, lasciando il Preside libero di avvalersi di un’assistenza legale personale.

Quest’episodio evidenzia l’importanza per le scuole di:

  • Stabilire regolamenti interni chiari sull’uso dei dispositivi elettronici per proteggere la privacy di studenti e docenti.
  • Garantire la sicurezza del personale scolastico e degli studenti, con misure che includano, se necessario, l’intervento delle autorità.
  • Informare chiaramente studenti e famiglie sui regolamenti di privacy e sulle possibili sanzioni in caso di violazioni.

In un contesto sempre più digitale, è cruciale sensibilizzare studenti e genitori sull’importanza della privacy e del rispetto dei regolamenti scolastici per mantenere un ambiente sicuro e protetto per tutti i soggetti coinvolti.

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Responsabilità docenti anche per maggiorenni

La responsabilità di vigilanza dei docenti nei confronti degli studenti maggiorenni è un tema spesso discusso e chiarito dalla giurisprudenza italiana. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013, ha stabilito che il raggiungimento della maggiore età da parte di uno studente non esonera la scuola e il docente dagli obblighi di vigilanza. Vediamo in dettaglio come si struttura questa responsabilità e quali sono i principali aspetti legali e assicurativi da considerare.

Responsabilità di Vigilanza per gli Studenti Maggiorenni

Secondo la Cassazione, la responsabilità dei docenti ha natura contrattuale ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, e si basa sul contratto educativo tra istituzione scolastica e studente. Questa responsabilità, pertanto, si estende a tutti gli studenti iscritti alla scuola, indipendentemente dalla loro età, e perdura fino al termine della frequenza scolastica.
L’istituto scolastico è tenuto a garantire la sicurezza e la vigilanza, seppure con modalità differenti rispetto agli studenti minorenni. Per gli studenti maggiorenni, si assume che abbiano una maggiore capacità di comprensione delle regole e delle conseguenze delle proprie azioni. Tuttavia, il dovere di vigilanza non viene meno, ma può essere esercitato con un maggiore margine di adattamento, proporzionato all’età e al grado di autonomia degli alunni.

Capacità di Autodeterminazione e Adattamento della Vigilanza

Anche se gli studenti maggiorenni hanno diritto a un’autonomia maggiore, questa non elimina il dovere della scuola di adottare le misure di vigilanza necessarie a garantire la sicurezza di tutti. La Cassazione ha chiarito che l’onere di sorveglianza può essere adattato alla maturità e all’indipendenza degli studenti maggiorenni. L’istituto scolastico e il docente, quindi, possono modulare l’intervento in base alla valutazione delle capacità di autodeterminazione dell’alunno.
Questa maggiore flessibilità nella vigilanza implica anche che i maggiorenni siano informati adeguatamente sui rischi presenti nelle attività scolastiche e sulle norme di comportamento. Di fatto, si tende a richiedere agli studenti maggiorenni una più alta consapevolezza delle proprie azioni rispetto agli alunni più giovani.

La Responsabilità Civile della Scuola e del Docente

La responsabilità civile della scuola o del docente verso lo studente maggiorenne si basa sul rapporto contrattuale previsto dall’Art. 1218 del Codice Civile. Se, per una carente o mancata vigilanza, uno studente subisce un danno, l’istituto scolastico può essere chiamato a risarcirlo. Tuttavia, la scuola può essere esonerata da tale obbligo se riesce a dimostrare che il danno è avvenuto per impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile alla scuola stessa (ad esempio, per eventi fortuiti o circostanze non prevedibili).
Questa responsabilità contrattuale significa che i danni causati dall’inadempimento degli obblighi scolastici possono essere reclamati solo in sede civile. Il giudice civile valuterà quindi se l’istituto ha adempiuto correttamente ai propri obblighi di vigilanza o se ci sono stati difetti nella sorveglianza che hanno causato il danno.

Aspetti Assicurativi e Responsabilità Civile

Per tutelarsi in caso di eventi dannosi legati alla vigilanza, molte scuole stipulano polizze di Responsabilità Civile. Queste coperture sono destinate a proteggere sia l’istituto scolastico sia i docenti da eventuali richieste di risarcimento per danni derivanti dalla mancata vigilanza.
Queste polizze prevedono:

  • Copertura per danni subiti dagli studenti all’interno dell’ambito scolastico.
  • La possibilità di valutare i singoli eventi per stabilire le responsabilità e l’eventuale trasferimento del rischio all’assicuratore, che si occuperà del risarcimento, qualora la responsabilità della scuola venga accertata.

Ogni incidente o infortunio viene valutato singolarmente, analizzando le circostanze e la corretta applicazione della vigilanza prevista per lo specifico gruppo di studenti coinvolto.

In conclusione, la responsabilità di vigilanza dei docenti non viene meno per gli studenti maggiorenni, ma può essere esercitata in modo più elastico, tenendo conto della loro maggiore capacità di autodeterminazione. Tuttavia, la scuola resta responsabile in caso di danni derivanti da inadempienze nei doveri di sorveglianza, con possibilità di risarcimento attraverso le polizze assicurative di Responsabilità Civile.

Se hai ulteriori domande sulle coperture assicurative o sulle normative di responsabilità scolastica, contattaci qui.

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Alunno perde un dito al tornio

Un alunno diciottenne di un Istituto professionale, durante un PCTO in un’azienda di Casarza Ligure s’è amputato il dito medio mentre lavorava al tornio. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “la Repubblica”.

Il fatto

L’incidente è avvenuto in una fabbrica di isolanti termici a Casarza Ligure. L’alunno, stava lavorando al tornio quando ha subito l’amputazione del dito medio della mano sinistra. Fortunatamente, è riuscito a ritirare la mano velocemente, evitando danni più gravi alla mano e al braccio.
Sul luogo sono intervenuti immediatamente il personale medico di emergenza e un’ambulanza della Croce Rossa. I soccorritori hanno fermato l’emorragia e collocato il dito amputato nel ghiaccio, poi hanno trasportato il giovane all’ospedale San Paolo di Savona, specializzato nella gestione di traumi alla mano.
Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e gli ispettori della ASL, per indagare sulle cause e sulla dinamica dell’incidente. Le autorità hanno acquisito la convenzione tra la scuola e l’impresa per verificare la posizione del ragazzo.
La segreteria della FLC CGIL Genova, commentando l’incidente, sottolinea come i PCTO dovrebbero essere facoltativi, ed evidenzia i rischi nell’utilizzo di studenti come forza lavoro. Dello stesso parere la Rete degli Studenti Medi, per cui gli alunni, sono cittadini in formazione, e non risorse per il mercato del lavoro.

La responsabilità

Nei PCTO, ai sensi degli Artt. 18 e 19 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le responsabilità in materia salute e sicurezza coinvolgono soggetti diversi.
Da una parte la scuola, nella figura del Dirigente Scolastico, nonché del docente tutor interno e dall’altra l’impresa ospitante, l’amministratore e il tutor esterno.
A questi soggetti va aggiunto il RSPP responsabile della valutazione dei rischi e della mancata o errata individuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Potrebbero essere gravati di responsabilità anche eventuali dirigenti e/o preposti per il mancato adempimento degli obblighi di sorveglianza, supervisione e rispetto delle procedure interne.

Il profilo assicurativo

Per la loro insita potenziale pericolosità, le attività di PCTO sono sempre ricomprese nella tutela assicurativa obbligatoria prestata dall’INAIL.
Proprio l’INAIL, con la Circolare 21 novembre 2016, n. 44 chiarisce che i PCTO siano: «sostanzialmente assimilati a quella dei lavoratori presenti in azienda […]. Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili».
L’INAIL tuttavia si limita ad erogare la prestazione solo nei casi di morte o invalidità permanente ≥ al 6% e, nelle rendite per menomazioni, solo se il grado risulta superiore al 16%.
Non sono inoltre previsti ulteriori risarcimenti al di fuori da quelli attesi dal SSN.
Le polizze integrative stipulata dall’Istituto scolastico, di norma, prevedono la tutela per le attività di PCTO.
Una copertura assicurativa adeguata, per gli Istituti Superiori, prevede specifiche coperture che compensano le prestazioni non erogate dall’INAIL.
L’indennizzo dovrà prevedere sia il danno biologico, legato alle menomazioni, che l’integrità psicofisica attraverso un proporzionato indennizzo economico.
Da ultimo, la polizza integrativa dovrà anche riconoscere l’infortunio in itinere che, anche in questo caso, è escluso dall’INAIL.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa per gli studenti impegnati nei PCTO, contattaci qui.

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Mancata Vigilanza: due storie a confronto

Vicende molto simili tra loro hanno coinvolto due piccoli alunni, entrambi sfuggiti alla vigilanza.
Il 17 ottobre scorso, a Latina una bambina di due anni e mezzo è riuscita a eludere la sorveglianza delle maestre, uscendo indisturbata dalla scuola dell’infanzia. L’hanno trovata sul marciapiede a 50 metri dalla scuola. Lo riporta un articolo de “la Repubblica”.
Il 21 ottobre, in provincia di Pavia, un alunno di tre anni sfugge alla vigilanza della madre che lo stava ritirando da scuola. Il piccolo è stato ritrovato dopo un’ora da un agente della Polizia Locale. Lo riferisce un articolo de “il Giorno”.

La responsabilità

Due episodi con delle analogie ma i livelli di responsabilità potrebbero essere molto diversi.
A Latina, l’alunna è uscita dalla scuola, senza che il personale scolastico se ne accorgesse. La piccola è stata ritrovata da una nonna per strada che l’ha riaccompagnata a scuola.
Sembra che il personale scolastico, nel tentativo di coprire l’accaduto, abbia fatto alla famiglia delle dichiarazioni diverse rispetto alla vera dinamica dei fatti. Quanto realmente successo è venuto alla luce solo in seguito, quando l’episodio è stato condiviso, via chat, con altri genitori. Prevedibili quanto scontate le proteste delle famiglie che chiedono l’allontanamento dell’educatrice e la revisione delle procedure di sorveglianza interne.
Circa la vigilanza, in questo caso, non ci sono dubbi circa la responsabilità diretta della scuola nell’evento. L’obbligo di vigilanza sugli alunni, imposto al personale scolastico, deriva dal comma 2 dell’Art. 2048, del Codice Civile. Fin dal 2011, la Cassazione, con la sentenza n. 3680, evidenziava, con l’iscrizione dell’alunno, l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale discende l’obbligo di vigilanza.
Diversa potrebbe apparire la responsabilità della scuola nel secondo caso. La madre, intenta ad accudire il fratello più piccolo, anche lui allievo dello stesso Istituto, ha perso di vista il fratello grande che s’è allontanato. Benché ancora all’interno dell’edificio scolastico, l’alunno, di fatto, era già stato riconsegnato alla famiglia. In questo caso, il dovere generale di vigilanza, che incombe ai genitori verso i figli, è codificato dagli Artt. 147 e 316 del Codice Civile. Pur tuttavia la giurisprudenza evidenzia come l’omessa sorveglianza del minore, da parte del genitore, potrebbe non escludere la condotta negligente del personale della scuola. Ai sensi dell’Art. 41 del Codice Penale, questi eventi non possono essere: «qualificati come accadimenti abnormi e assolutamente imprevedibili». In questo modo s’è espressa la Cassazione Civile con la sentenza 22/10/2013, n. 43168, e la Cassazione Penale con la sentenza n. 13939 del 30/01/2008.

Il profilo assicurativo

Le polizze integrative stipulate dalla scuola, di norma, prevedono il ramo di Responsabilità Civile.
Ogni evento tuttavia è un caso a se stante che prevede una accurata analisi delle dinamiche specifiche. Queste serviranno per capire, non solo come il sinistro è avvenuto, ma anche per definire le responsabilità dei soggetti coinvolti e l’eventuale trasferimento all’assicuratore.

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Esplode un powerbank a scuola

Un fatto insolito è accaduto al liceo Elio Vittorini di Napoli: un powerbank è esploso nello zaino di una studentessa. Sette studenti intossicati e due di loro portati al pronto soccorso. Allertato, il personale del 118 è intervenuto con bombole d’ossigeno per il fumo. Lo riporta un articolo di “Fanpage”.

Il fatto

L’incidente è avvenuto il 4 ottobre. Il powerbank, usato per ricaricare dispositivi mobili senza presa, è esploso improvvisamente. Dopo il forte scoppio, si sono sviluppate le fiamme che hanno incendiato lo zaino. La plastica bruciata ha prodotto fumi tossici e l’aula è stata prontamente evacuata in via precauzionale.
Il dispositivo, che si trovava nello zaino di un’alunna è stato sequestrato dai carabinieri per gli accertamenti del caso. La Dirigente ha spiegato che è un evento insolito, ma non impossibile e che non è vietato agli studenti portare un powerbank a scuola.

La responsabilità

Eventi di questo genere, nella scuola, sono già accaduti. Nel maggio del 2022, come riporta un articolo de “il Corriere della Sera”, un analogo episodio è capitato all’Istituto Alberghiero “Vespucci” di Milano.
I powerbank, come quasi tutti i dispositivi elettronici portatili, contengono batterie agli ioni di litio. Quella degli ioni di litio è una tecnologia avanzata, ma sensibile a determinate condizioni. Se danneggiate, surriscaldate o se messe in corto circuito, le batterie possono scatenare incendi e addirittura esplosioni. Proprio per questo motivo, gli accumulatori che utilizzano questa tecnologia sono considerati tra i materiali pericolosi.
Gli Enti che regolano la sicurezza dei voli e le Compagnie aree, ad esempio, ne consentono il trasporto ma solo a determinate condizioni.
La prima regola riguarda la quantità di powerbank. Alcune Compagnie aeree limitano il numero di dispositivi che ogni passeggero può portare a bordo.
La seconda è relativa alla capacità del powerbank. Generalmente, apparati con meno di 100 Wh sono accettati senza alcuna approvazione preventiva. Per i dispositivi tra 100 Wh e 160 Wh, potrebbe essere necessario richiedere il consenso della Compagnia aerea. Powerbank con capacità superiore ai 160 Wh sono solitamente proibiti.
Al fine di limitare il rischio e il livello di responsabilità, analoghe norme potrebbero essere introdotte anche all’interno del Regolamento dell’Istituto.
Sul tema della responsabilità, questa ricade innanzi tutto sul produttore.
Ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo, il consumatore può richiedere al produttore e al distributore, il risarcimento del danno provocato dal dispositivo difettoso.
Resta tuttavia inteso che se il produttore dovrà certificare i requisiti di conformità del prodotto, il consumatore dovrà provarne il corretto utilizzo.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative integrative, operanti nel mercato scolastico, di norma ricomprendono, nel ramo infortunio, questo tipo di danno.
Diverso, invece, è il tema legato alla Responsabilità Civile.
Qualora il danno sia stato provocato dal produttore o dal consumatore, l’assicuratore potrebbe agire in rivalsa dei soggetti responsabili.
Analoga azione potrebbe essere portata anche nei confronti della scuola, qualora venisse provata la mancata o insufficiente vigilanza in relazione a quest’aspetto.

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Comune condannato, risarcita collaboratrice scolastica

Un Comune brianzolo è stato condannato a risarcire una Collaboratrice scolastica ferita sul lavoro. Lo riporta un articolo de “Il Cittadino di Monza e Brianza

Il fatto

L’evento risale al aprile 2018. La Collaboratrice scolastica stava pulendo le finestre del locale mensa quando un perno e un fermo hanno ceduto, facendo precipitare l’infisso sulla schiena della donna. La Collaboratrice ha riportato la frattura di quattro vertebre e un trauma cranico, con un danno biologico stimato tra il 9 e il 10%. L’infortunio l’ha anche costretta ad assentarsi dal lavoro per oltre cinque mesi (180 giorni).
A seguito dell’incidente, la donna ha chiesto il risarcimento del danno al Comune di Nova Milanese, proprietario dell’immobile. L’Ente Locale, anche attraverso la Compagnia di assicurazione, ha disconosciuto la propria responsabilità nell’accaduto. Per questo motivo la donna ha avviato un contenzioso con il Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

La sentenza

Il Tribunale Civile di Monza ha respinto la tesi della difesa che asseriva la fortuità del caso avvenuto e ha riconosciuto la responsabilità dell’Ente locale. Il giudice, con la sentenza di primo grado, ha infatti ritenuto colpevole il Comune di non aver provveduto alla manutenzione ordinaria dell’edificio.
L’Ente locale, proprietario dell’immobile, è stato quindi condannato a risarcire il danno biologico, morale e patrimoniale per circa 20.000 euro.
Nessun commento immediato da parte dell’Amministrazione Comunale. Il Sindaco afferma che qualsiasi decisione sarà presa dopo l’analisi delle motivazioni della sentenza.
Soddisfazione invece, è stata espressa dal legale della Collaboratrice scolastica, che tuttavia non esclude un possibile ricorso. In ogni caso, secondo il legale è stata accertata: «la mancanza del mantenimento dell’incolumità psicofisica del lavoratore».

Il profilo assicurativo

Anche il Collaboratore scolastico, come tutti i lavoratori dipendenti, è assicurato dall’INAIL, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
In caso di infortunio, la tutela INAIL garantisce al lavoratore le prestazioni sanitarie ed economiche, inclusi i congiunti del dipendente in caso di decesso. Tra queste il danno biologico di origine lavorativa, ovvero le lesioni all’integrità psicofisica valutabile medico-legalmente, derivante da infortunio sul lavoro o malattie professionali.
Per le menomazioni comprese tra il 6% e il 16%, l’indennizzo è erogato in capitale secondo quanto previsto dalle specifiche tabelle indennizzo danno biologico.
A questo primo indennizzo, qualora la Collaboratrice scolastica avesse aderito alla polizza, potrà essere aggiunto quello previsto dall’assicurazione scolastica integrativa. In questo caso la tabella di riferimento sarà quella prevista dall’assicuratore.
La copertura assicurativa integrativa, di norma prevede anche il rimborso delle spese mediche e dei ticket.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti assicurativi per gli infortuni del personale accaduti in ambito scolastico, contattaci qui.

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Responsabilità del docente di educazione fisica

Interessante pronuncia della Corte di Cassazione Civile circa la responsabilità dell’Istituto e dei docenti di educazione fisica in un caso di infortunio di un alunno.

Il fatto

Il caso risale al 2012 quando, nella palestra della scuola di un Istituto superiore del Veneto, i docenti avevano organizzato una partita di rugby.
Un’allieva durante l’esecuzione dell’esercizio a seguito di un contrasto di gioco cadeva violentemente all’indietro sbattendo la nuca contro il pavimento.
Alla luce del mancato risarcimento, la famiglia dell’alunna ha citato in giudizio la scuola e il Ministero per ottenere il rimborso delle lesioni fisiche subite. A detta dell’alunna infatti, la studentessa era stata obbligata a partecipare a quella che avrebbe dovuto essere una lezione di educazione fisica.
Alla luce di questo vincolo la famiglia ha ritenuto responsabili i professori, la scuola e il Ministro dell’Istruzione ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile. Il Codice, infatti prevede la responsabilità dei precettori e dei maestri d’arte per il: «danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza».

L’iter processuale

Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 2030 del 2019, rigettava la domanda. La Corte di Appello di Venezia, nel 2021 con la sentenza n. 333, si adeguava alla decisione del giudice di primo grado.
La studentessa decideva quindi di ricorrere in Cassazione.
Con la pronuncia n. 20790 pubblicata il 25 luglio 2024, la Corte di Cassazione Civile confermava le sentenze precedenti rigettando le richieste della studentessa. La suprema corte infatti non ravvede le responsabilità asserite, anche perché non adeguatamente provate.

Le motivazioni

A parere della Cassazione per attribuire una responsabilità del Codice Civile ai professori che avevano organizzato la partita, sono necessarie alcune precondizioni. La studentessa doveva infatti provare che l’infortunio di gioco era stato causato da un comportamento dannoso da parte di un altro studente. In altre parole lo studente avrebbe dovuto aver gito con una violenza irrituale e non compatibile alle comuni regole dello sport praticato. In seconda istanza, evidenziano gli Ermellini, occorre provare come la scuola non avesse predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto.
La Corte di Cassazione inoltre evidenzia come il Ministero dell’Istruzione, nei programmi di educazione fisica per le scuole superiori, includa la pratica sportiva. In questi casi , oltre allo svolgimento di esercizi ginnici, sono anche previste gare tra contrapposte squadre di studenti. Nel caso in questione l’attività dev’essere intesa come esercizio propedeutico alla pratica sportiva del rugby. L’istruttore, inoltre, aveva adeguatamente illustrato l’esercizio agli alunni, ed era rimasto presente durante lo svolgimento dello stesso, unitamente a tre insegnanti.
Da ultimo, relativamente alla responsabilità per cose in custodia, ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile, è stato accertato che il pavimento della palestra fosse in linoleum. Questo tipo di materiale è normalmente usato nelle sale da ginnastica, proprio in virtù della sua capacità di attutire i colpi.

Il profilo assicurativo

Relativamente all’assicurazione, occorre evidenziare che l’evento è accaduto durante un’attività per cui è normalmente prevista la tutela assicurativa. Il sinistro quindi era tutelato sia dall’INAIL che dall’Assicurazione privata eventualmente stipulata dalla scuola.
Entrambi i soggetti, anche se con modalità diverse, indennizzano eventuale Invalidità Permanente residuata. La polizza assicurativa integrativa inoltre, di norma oltre al danno residuato, prevede anche il rimborso delle spese mediche.
Circa la Responsabilità Civile dell’Istituto, nel caso in questione, i giudici non hanno evidenziato responsabilità nell’accaduto. In caso contrario tuttavia la polizza integrativa prevede anche questa eventualità.

Se desideri maggiori informazioni sulla copertura assicurativa stipulata dall’Istituto per i danni occorsi durante l’educazione fisica, contattaci qui.