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Comune condannato, risarcita collaboratrice scolastica

Un Comune brianzolo è stato condannato a risarcire una Collaboratrice scolastica ferita sul lavoro. Lo riporta un articolo de “Il Cittadino di Monza e Brianza

Il fatto

L’evento risale al aprile 2018. La Collaboratrice scolastica stava pulendo le finestre del locale mensa quando un perno e un fermo hanno ceduto, facendo precipitare l’infisso sulla schiena della donna. La Collaboratrice ha riportato la frattura di quattro vertebre e un trauma cranico, con un danno biologico stimato tra il 9 e il 10%. L’infortunio l’ha anche costretta ad assentarsi dal lavoro per oltre cinque mesi (180 giorni).
A seguito dell’incidente, la donna ha chiesto il risarcimento del danno al Comune di Nova Milanese, proprietario dell’immobile. L’Ente Locale, anche attraverso la Compagnia di assicurazione, ha disconosciuto la propria responsabilità nell’accaduto. Per questo motivo la donna ha avviato un contenzioso con il Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

La sentenza

Il Tribunale Civile di Monza ha respinto la tesi della difesa che asseriva la fortuità del caso avvenuto e ha riconosciuto la responsabilità dell’Ente locale. Il giudice, con la sentenza di primo grado, ha infatti ritenuto colpevole il Comune di non aver provveduto alla manutenzione ordinaria dell’edificio.
L’Ente locale, proprietario dell’immobile, è stato quindi condannato a risarcire il danno biologico, morale e patrimoniale per circa 20.000 euro.
Nessun commento immediato da parte dell’Amministrazione Comunale. Il Sindaco afferma che qualsiasi decisione sarà presa dopo l’analisi delle motivazioni della sentenza.
Soddisfazione invece, è stata espressa dal legale della Collaboratrice scolastica, che tuttavia non esclude un possibile ricorso. In ogni caso, secondo il legale è stata accertata: «la mancanza del mantenimento dell’incolumità psicofisica del lavoratore».

Il profilo assicurativo

Anche il Collaboratore scolastico, come tutti i lavoratori dipendenti, è assicurato dall’INAIL, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
In caso di infortunio, la tutela INAIL garantisce al lavoratore le prestazioni sanitarie ed economiche, inclusi i congiunti del dipendente in caso di decesso. Tra queste il danno biologico di origine lavorativa, ovvero le lesioni all’integrità psicofisica valutabile medico-legalmente, derivante da infortunio sul lavoro o malattie professionali.
Per le menomazioni comprese tra il 6% e il 16%, l’indennizzo è erogato in capitale secondo quanto previsto dalle specifiche tabelle indennizzo danno biologico.
A questo primo indennizzo, qualora la Collaboratrice scolastica avesse aderito alla polizza, potrà essere aggiunto quello previsto dall’assicurazione scolastica integrativa. In questo caso la tabella di riferimento sarà quella prevista dall’assicuratore.
La copertura assicurativa integrativa, di norma prevede anche il rimborso delle spese mediche e dei ticket.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti assicurativi per gli infortuni del personale accaduti in ambito scolastico, contattaci qui.

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Responsabilità del docente di educazione fisica

Interessante pronuncia della Corte di Cassazione Civile circa la responsabilità dell’Istituto e dei docenti di educazione fisica in un caso di infortunio di un alunno.

Il fatto

Il caso risale al 2012 quando, nella palestra della scuola di un Istituto superiore del Veneto, i docenti avevano organizzato una partita di rugby.
Un’allieva durante l’esecuzione dell’esercizio a seguito di un contrasto di gioco cadeva violentemente all’indietro sbattendo la nuca contro il pavimento.
Alla luce del mancato risarcimento, la famiglia dell’alunna ha citato in giudizio la scuola e il Ministero per ottenere il rimborso delle lesioni fisiche subite. A detta dell’alunna infatti, la studentessa era stata obbligata a partecipare a quella che avrebbe dovuto essere una lezione di educazione fisica.
Alla luce di questo vincolo la famiglia ha ritenuto responsabili i professori, la scuola e il Ministro dell’Istruzione ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile. Il Codice, infatti prevede la responsabilità dei precettori e dei maestri d’arte per il: «danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza».

L’iter processuale

Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 2030 del 2019, rigettava la domanda. La Corte di Appello di Venezia, nel 2021 con la sentenza n. 333, si adeguava alla decisione del giudice di primo grado.
La studentessa decideva quindi di ricorrere in Cassazione.
Con la pronuncia n. 20790 pubblicata il 25 luglio 2024, la Corte di Cassazione Civile confermava le sentenze precedenti rigettando le richieste della studentessa. La suprema corte infatti non ravvede le responsabilità asserite, anche perché non adeguatamente provate.

Le motivazioni

A parere della Cassazione per attribuire una responsabilità del Codice Civile ai professori che avevano organizzato la partita, sono necessarie alcune precondizioni. La studentessa doveva infatti provare che l’infortunio di gioco era stato causato da un comportamento dannoso da parte di un altro studente. In altre parole lo studente avrebbe dovuto aver gito con una violenza irrituale e non compatibile alle comuni regole dello sport praticato. In seconda istanza, evidenziano gli Ermellini, occorre provare come la scuola non avesse predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto.
La Corte di Cassazione inoltre evidenzia come il Ministero dell’Istruzione, nei programmi di educazione fisica per le scuole superiori, includa la pratica sportiva. In questi casi , oltre allo svolgimento di esercizi ginnici, sono anche previste gare tra contrapposte squadre di studenti. Nel caso in questione l’attività dev’essere intesa come esercizio propedeutico alla pratica sportiva del rugby. L’istruttore, inoltre, aveva adeguatamente illustrato l’esercizio agli alunni, ed era rimasto presente durante lo svolgimento dello stesso, unitamente a tre insegnanti.
Da ultimo, relativamente alla responsabilità per cose in custodia, ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile, è stato accertato che il pavimento della palestra fosse in linoleum. Questo tipo di materiale è normalmente usato nelle sale da ginnastica, proprio in virtù della sua capacità di attutire i colpi.

Il profilo assicurativo

Relativamente all’assicurazione, occorre evidenziare che l’evento è accaduto durante un’attività per cui è normalmente prevista la tutela assicurativa. Il sinistro quindi era tutelato sia dall’INAIL che dall’Assicurazione privata eventualmente stipulata dalla scuola.
Entrambi i soggetti, anche se con modalità diverse, indennizzano eventuale Invalidità Permanente residuata. La polizza assicurativa integrativa inoltre, di norma oltre al danno residuato, prevede anche il rimborso delle spese mediche.
Circa la Responsabilità Civile dell’Istituto, nel caso in questione, i giudici non hanno evidenziato responsabilità nell’accaduto. In caso contrario tuttavia la polizza integrativa prevede anche questa eventualità.

Se desideri maggiori informazioni sulla copertura assicurativa stipulata dall’Istituto per i danni occorsi durante l’educazione fisica, contattaci qui.

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Violenza sessuale, condannati i genitori

Il Tribunale Civile di Firenze ha condannato la famiglia di un alunno, colpevole di violenza sessuale, al risarcimento della vittima . Lo riporta un articolo de “la Nazione”.

Il fatto

L’episodio risale al marzo 2015, quando un alunno sedicenne, di un Istituto superiore Senese, ha aggredito e violentato una coetanea all’interno della scuola.
L’alunna dopo la violenza aveva manifestato disturbi da sindrome post traumatica da stress, tanto che i medici le avevano certificato 18 mesi di inabilità temporanea. La ragazza s’era anche dovuta sottoporre a cure psicologiche specifiche per questo genere di traumi.
La denuncia della vittima ha portato a un lungo processo legale. Lo stupratore, nel 2022, venne condannato in sede penale, dal Tribunale per i minori di Firenze, per violenza sessuale aggravata.
Dopo la condanna, i legali della vittima chiesero in sede civile, all’aggressore, ai suoi genitori e alla scuola il risarcimento di 100.000 euro.
Il Tribunale civile di Firenze dispose quindi la perizia medico-legale.
Alla metà di luglio la sentenza: lo studente e la sua famiglia dovranno risarcire la vittima, per i danni subiti, con circa 27.000 euro.
I giudici hanno ritenuto i genitori del ragazzo responsabili per culpa in educando ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile. Nel contempo, il giudice ha escluso qualsiasi responsabilità dell’Istituto scolastico e del Ministero, ritenendo unicamente responsabili il ragazzo e sui suoi genitori.

La culpa in educando

La responsabilità genitoriale, ma anche del tutore e dei precettori, si fonda sulla carenza educativa di chi ha commesso l’illecito. Nel caso specifico, i genitori sono stati ritenuti responsabili per non aver vigilato sull’appropriato comportamento del figlio. Nel caso specifico, come riporta la sentenza i genitori non avrebbero impartito: «una corretta educazione fondata sul rispetto degli altri e delle donne in particolare».
E’ onere dei genitori dimostrare di aver fornito al figlio una educazione tale da consentire un equilibrato sviluppo psico-emotivo improntato al rispetto degli altri.
Secondo il legale della vittima: «È una sentenza importante che riprende alcuni concetti già espressi dalla Corte di Cassazione sulla presunzione di responsabilità dei genitori».

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito

Soddisfazione è stata anche espressa, su Twitter-X dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Secondo il Ministro è: «Molto importante questa decisione giurisprudenziale che chiama i genitori a rispondere civilmente per violenze gravi commesse dai figli. Va nella stessa direzione della norma contenuta nel ddl sul voto in condotta che prevede multe per i genitori i cui figli aggrediscano gli insegnanti».

Il profilo assicurativo

Come più volte ricordato l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, derivanti.
La polizza integrativa scolastica tuttavia risarcisce il danno fisico o psicologico patito dall’alunno, salvo, in caso di comportamento doloso come nel caso in questione, la possibilità di rivalsa sui soggetti responsabili.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

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Video challenge a scuola

Una 14enne di un istituto superiore salentino è finita in ospedale colta da coma etilico dopo aver partecipato a una video challenge sui social. Lo riporta un articolo del “Quotidiano di Puglia”.

Il fatto

L’11 settembre, una studentessa di 14 anni, poco prima della fine delle lezioni, si sarebbe appartata nei bagni dell’istituto insieme a due compagne.
Dopo essersi chiuse in bagno per filmare la bravata, le alunne avrebbero tirato fuori una borraccia piena di vodka. Una delle tre, dopo aver bevuto un notevole quantitativo di superalcolico, è collassata. Soccorsa dapprima dal personale scolastico, avvertito dagli studenti, è stata successivamente trasferita in ospedale.
Sull’episodio indagano le forze dell’ordine per capire se la vodka sia stata reperita dalle studentesse in una delle loro abitazioni o acquistata in un negozio. Anche la dirigenza dell’istituto scolastico ha avviato un’inchiesta interna per scoprire eventuali responsabilità interne e per quale motivo le studentesse avessero della vodka a scuola.

Challenge sui social

Le presunte sfide, soprattutto in età adolescenziale, non sono un fenomeno moderno. I più giovani, da sempre, cercano di dimostrare, a se stessi e agli altri, di avere coraggio e di saper superare i propri “limiti”.
L’avvento del web ha solo incrementato il fenomeno e le cosiddette sfide lanciate sui social network, le challenge, si sono moltiplicate. Il pubblico è potenzialmente numerosissimo e coloro che partecipano cercano visibilità e approvazione tramite like e commenti. I contenuti che diventano virali, a volte raggiungono altissimi livelli di popolarità e consenso e il rischio emulazione è molto forte.
In questo filone si inseriscono anche challenge estreme. Azioni pericolose al limite dell’autolesionismo, sono il tema di alcune di queste gare. Il rischio maggiore lo corrono i più giovani che spesso non percepiscono precisamente il confine tra realtà virtuale e vita reale.
In questo senso, uno Studio interessante è quello del gennaio 2024, svolto dal dipartimento antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con l’ISS. Lo studio rileva che il 6,1% degli studenti italiani fra gli 11 e i 17 anni ha partecipato almeno a una challenge.
La ricerca ha coinvolto, nell’autunno del 2022, più di 8.700 studenti tra gli 11 e i 17 anni, su tutto il territorio nazionale.
Le challenge fanno ormai parte della nostra quotidianità e difficilmente si ridurranno o scompariranno.
L’unica strada percorribile sembra restare ancora quella della prevenzione.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative scolastiche, pur tutelando gli infortuni occorsi a scuola, nella quasi totalità dei casi, escludono una parte di questi eventi. Tra le esclusioni più ricorrenti ci sono infatti le lesioni, conseguenti a malore, causate da abuso di alcolici, psicofarmaci o sostanze stupefacenti.
Discorso completamente diverso invece riguarda la vigilanza propria dell’Istituto scolastico. La scuola infatti, ai sensi dell’Art. 2048, comma 2, del Codice Civile, è tenuta contrattualmente a vigilare sull’integrità psico-fisica degli studenti a lei affidati.
Ma non sempre tuttavia, come apparentemente nel caso in questione, l’infortunio in cui incorre all’alunno risulta addebitabile alla mancata vigilanza dell’insegnante.
Spetterà sempre al danneggiato, l’alunno rappresentato dalla famiglia o dal tutore, provare che il danno si è prodotto durante lo svolgimento del rapporto. Sulla scuola invece incombe l’onere di provare che il fatto è derivato da cause a lei non imputabili.

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Alunno danneggia la porta del bagno

Un alunno diversamente abile, iscritto al nostro Istituto superiore, colto da una crisi di rabbia ha danneggiato la porta di un bagno. L’alunno era regolarmente vigilato da un educatore dalla Cooperativa sociale, con cui la scuola ha un contratto per il sostegno. L’educatore seppur presente purtroppo non è riuscito a impedire l’evento. La Provincia, proprietaria dell’immobile ci chiede il risarcimento per la riparazione della porta. La polizza assicurativa copre questo tipo di danno?

L’Art. 2043 del Codice Civile dispone che chi, con colpa o dolo, cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo.

La Responsabilità Civile extracontrattuale

È su quest’articolo del Codice che si basa il principio di Responsabilità Civile extracontrattuale. La Responsabilità Civile prevede quindi all’obbligo di risarcire i danni subiti da un terzo a causa di un comportamento negligente, scorretto o illecito.
Nella Responsabilità extracontrattuale l’onere della prova è a carico del soggetto che subisce il danno. Il danneggiato avrà quindi il dovere di provare la colpa del soggetto che ha commesso l’azione e che doveva comportarsi nel rispetto delle norme dell’ordinamento giuridico.

La vigilanza

A questo primo aspetto si associa quanto disposto dagli Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile relativi alla vigilanza. In caso di danno, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo provare di non aver potuto impedire il fatto.

La Responsabilità Civile contrattuale

Per il caso in questione, inoltre occorre tener presente anche quanto previsto dall’Art. 2018 del Codice Civile circa la possibile responsabilità dell’educatore della Cooperativa. L’educatore dovrà provare che il danno è stato provocato da causa a lui non imputabile, ovvero da aver messo in atto quanto possibile per evitarlo.

La polizza assicurativa scolastica

Appurati questi tutti questi aspetti, la polizza integrativa stipulata dalla scuola, rimborsa il danneggiato per il danno subito. Al fine del risarcimento la scuola dovrà produrre all’assicuratore:

  • Copia della richiesta del soggetto danneggiato unitamente alle fotografie del bene danneggiato e preventivo o alla fattura di spesa per la riparazione;
  • Dichiarazione testimoniale del soggetto vigilante in cui si attesta la precisa dinamica dell’evento nonché tutte le azioni intraprese al fine di evitare il danno;
  • Il contratto di prestazione d’opera sottoscritto tra l’Amministrazione scolastica e la cooperativa.

In relazione all’entità del danno, l’assicuratore potrà anche incaricare un perito al fine di verificare la congruità di quanto dichiarato con le condizioni contrattuali.

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Studentessa violentata in crociera

Incubo per una studentessa romana diciottenne, in gita scolastica su una nave da crociera: la giovane avrebbe subito uno stupro da quattro giovani francesi. Lo riporta un articolo di “Sky tg24”.

Il fatto

La studentessa, insieme alla classe, era partita dal porto di Civitavecchia per una breve crociera sul Mediterraneo su una nave da crociera di MSC.
Nella tappa a Marsiglia tre ragazzi francesi si uniscono alla navigazione. Nelle ore successive, la studentessa avrebbe fatto amicizia con uno di loro. In serata, secondo quanto afferma la ragazza, confermato dai compagni e dai video delle telecamere, l’alunna e il ragazzo sarebbero entrati nella cabina di quest’ultimo. Lì sarebbero stati raggiunti dagli altri due giovani e da un terzo minorenne e si sarebbe consumata la violenza.
Una volta riuscita a liberarsi la ragazza ha trovato il coraggio di raccontare l’accaduto ai docenti accompagnatori che si sono rivolti al Comandante.
La nave viene fatta fermare al porto di Genova. Qui la polizia di frontiera raccoglie la denuncia del Comandante e la ragazza viene ricoverata all’ospedale Galliera. I medici dopo la visita hanno confermato la violenza sessuale. I giovani identificati dal personale di sicurezza della nave sono stati consegnati alla polizia di frontiera di Genova.

Il profilo penale e la responsabilità

Ai sensi dell’Art. 609 bis del Codice Penale la violenza sessuale è un reato che prevede la reclusione da sei a dodici anni. La pena, ai sensi dell’Art. 609 ter può essere aumentata di un terzo se concorrono circostanza aggravanti come l’uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti.
Nel caso in questione infatti si ipotizza che i ragazzi avessero consumato alcol prima dell’aggressione e che anche la ragazza sia stata indotta a bere.
Il PM ha disposto gli arresti e per i tre maggiorenni. La posizione del minorenne, che nel racconto della ragazza, avrebbe partecipato alla violenza invece resta al vaglio degli inquirenti.
Sotto il profilo della responsabilità penale non ci sono dubbi. Ai sensi dell’Art. 27, comma 1, della Costituzione la responsabilità penale è personale. Non è quindi possibile la sostituzione della persona che deve rispondere di un illecito penale.
Meno definita, al contrario, potrebbe essere la responsabilità dei Docenti accompagnatori nella vicenda. Non è nostra competenza, né intenzione esprimere un giudizio in questo senso. Resta tuttavia inteso che, nonostante la maggior età, la vittima stava svolgendo un’attività scolastica la cui tutela è garantita dal rapporto contrattuale stabilitosi all’atto dell’iscrizione.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, derivanti.
La polizza integrativa scolastica tuttavia risarcisce il danno fisico o psicologico patito dall’alunno, salvo, in caso di comportamento doloso come nel caso in questione, la possibilità di rivalsa sui soggetti responsabili.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Penale o Civile nella scuola, contattaci qui.

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Studente aggredisce il docente con un pugno

Il docente supplente di un Liceo di Bari avrebbe riportato il distacco della retina di un occhio dopo un pugno sferrato da uno studente. Lo riporta un articolo de “la Repubblica”.

Il fatto

Secondo quanto riporta la stampa locale, il fatto s’è verificato lo scorso 22 aprile, in una classe durante un’ora di supplenza. Il Docente, si trovava sulla porta dell’aula parlando con un collega, quando lo studente lo ha colpito in pieno volto, facendogli perdere i sensi.
Contattati subito i soccorsi, l’insegnante è stato trasportato immediatamente in ospedale. Il pugno aveva infatti provocato un distacco della retina, tanto che il docente è stato sottoposto a un immediato trattamento medico. Contestualmente della vicenda, è stata informata anche la polizia locale.
A suscitare un certo clamore tra le famiglie, è la notizia secondo, la quale, nei confronti dell’alunno non sia stato preso alcun provvedimento disciplinare.
Da quanto si apprende, si tratterebbe di un alunno diversamente abile. Per questo motivo la scuola si sarebbe limitata a mettere una nota sul registro elettronico senza tuttavia prendere particolari provvedimenti disciplinari. «Parliamo di un ragazzo disabile, con un percorso differenziato – spiega il Dirigente Scolastico. L’alunno, oltre ad avere un docente di sostengo ha anche un educatore, presente soltanto in caso di gravità».
Nell’istituto barese vi sarebbero circa un centinaio di studenti diversamente abili su una popolazione scolastica di 1200 tra ragazzi e ragazze.
«Non è facile gestire ragazzi con problemi comportamentali – afferma ancora il Dirigente – che arrivano perfino a lanciare le sedie».

La responsabilità

Ai sensi del Codice Civile e di quello Penale il soggetto senza capacità d’intendere e volere non è responsabile e conseguentemente non punibile. L’alunno con una disabilità psichica potrebbe quindi rientrare a tutti gli effetti in quest’area.
Il rapporto contrattuale che s’instaura tra la famiglia e la scuola all’atto dell’iscrizione, obbliga l’Istituto scolastico a prevedere e prevenire il possibile rischio. La mancanza di intendere e volere infatti non limita la responsabilità del soggetto che, per legge, è tenuto a vigilare sul disabile.
Quest’aspetto si integra alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione al Diritto all’educazione e istruzione dei disabili. La scuola dovrà quindi ad adottare “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate con nota ministeriale del 4 agosto 2009.

Il profilo assicurativo

La sottoscrizione della polizza integrativa da parte del personale scolastico, in questi casi, diventa particolarmente raccomandabile.
Il distacco della retina potrebbe prevedere un danno da invalidità permanente anche grave. Questo tipo di sinistro, accaduto sul lavoro, prevede la tutela assicurativa da parte dell’INAIL. Non sono invece rimborsate all’infortunato le spese mediche, in quanto gratuite, previste dal SSN anzi, nella maggioranza dei casi, queste potrebbero essere gravate da ticket.
Il mancato risarcimento integrale del sinistro (danno differenziale), è una della cause alla base del possibile contenzioso tra il lavoratore e il datore di lavoro.
L’adesione alla polizza integrativa consente al dipendente infortunato il ristorno di tutte le spese sostenute oltre all’indennizzo, in caso di invalidità, fin dal primo punto.
La polizza integrativa inoltre, in caso di Responsabilità Civile, tutela l’Istituto dall’obbligo di risarcimento diretto del danno provocato.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per gli alunni con disabilità fisica o psichica, contattaci qui.

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Studente disabile escluso dalla gita

Uno studente 17enne ipovedente, di un Istituto superiore Torinese, è stato escluso dalla gita organizzata dalla scuola perché non c’era l’insegnante di sostegno. Lo riporta un articolo de “il Sole 24 ore”.

Il fatto

L’alunno sarebbe dovuto partire per una gita di un giorno in Liguria.  Tuttavia, secondo quanto afferma la madre: «Nessuno dei due insegnanti di sostegno ha dato propria disponibilità ad accompagnarlo».
La mamma dello studente aveva proposto al Dirigente di far accompagnare il ragazzo dall’educatrice dell’Istituto di riabilitazione che già assiste l’alunno nel tragitto tra casa e scuola.
Il Dirigente, in questo caso ha negato l’autorizzazione poiché l’accompagnatore «non faceva parte del personale scolastico». Il Preside avrebbe tuttavia concesso l’autorizzazione a patto che ad occuparsi dell’accompagnamento fosse stato uno dei genitori.
«Ho detto di no – afferma la donna – visto che un adolescente non vuole la mamma in gita con lui. Ho anche intenzione di scrivere all’Ufficio scolastico per segnalare la vicenda, perché non c’è stata nessuna inclusione in questo istituto frequentato da altri ragazzi disabili».

Il profilo di responsabilità

Tra la scuola è la famiglia, all’atto dell’iscrizione dell’alunno si crea un rapporto contrattuale, ai sensi degli Artt. 1175, 1218, 1375 del Codice Civile. La scuola è quindi tenuta a vigilare sull’incolumità dell’alunno anche evitando il crearsi di situazioni dalle quali possano, prevedibilmente, derivare pregiudizi per l’alunno.
Al contempo viene ad instaurarsi anche una responsabilità di tipo extracontrattuale, ai sensi degli Artt. 2047 e 2048 dello stesso Codice Civile. In questo secondo caso, l’obbligo della scuola è legato alla vigilanza affinché ciascun allievo minorenne non arrechi danno agli altri allievi o ad altri soggetti.
Al Codice Civile si affianca tutta la normativa legata al T.U. sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Il combinato disposto normativo fa sì che sul Dirigente Scolastico gravino tutte le responsabilità organizzative e operative legate alle attività scolastiche. Tra queste l’obbligo di valutare l’idoneità del singolo studente a partecipare o svolgere in sicurezza una determinata iniziativa.
Qualora il Dirigente valutasse che la partecipazione alla gita di uno o più alunni, non garantisse, per lo stesso soggetto o per altri, sufficienti livelli di sicurezza, potrebbe impedirne la partecipazione. La valutazione dovrà essere oggettiva, ovvero calata sull’età, sulla maturità e sul livello di indipendenza del singolo soggetto.
In caso contrario, al verificarsi di un evento dannoso, la responsabilità ricade esclusivamente sul Dirigente che ha autorizzato la partecipazione all’uscita.

Il profilo assicurativo

Le migliori soluzioni assicurative, disponibili sul mercato scolastico, prevedono anche la tutela assicurativa degli accompagnatori estranei all’organico scolastico in occasione dei viaggi di istruzione.
Qualora quindi questi soggetti si infortunassero durante il viaggio la polizza garantirebbe il primo soccorso e tutte le spese derivanti dal sinistro. L’estensione, di norma è prestata a titolo gratuito senza integrazione di premio.
Va da sé che la partecipazione di uno o più soggetti esterni, dovrà essere formalmente inoltrata al Dirigente con la necessaria motivazione. Per rendere operativa la garanzia occorrerà la formale autorizzazione del Dirigente e tutta la documentazione dovrà essere tenuta agli atti.
L’accompagnatore esterno potrà essere chiesto esclusivamente l’assistenza nel corso dell’attività mentre la vigilanza resterà sempre in capo al personale scolastico.   

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa dei soggetti esterni alla scuola, durante i viaggi di istruzione, contattaci qui.

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Alunni ospiti dell’Istituto scolastico

Da qui alla fine dell’anno scolastico il nostro Istituto superiore ospiterà alcune classi di un’altra scuola. Una parte dell’Istituto di provenienza infatti è in fase di ristrutturazione. Oltre agli alunni, saranno nostri ospiti anche il personale docente e quello tecnico, svolgendo attività proprie. Tutti questi soggetti sono coperti dalla nostra assicurazione, nel caso in cui dovesse succedere qualcosa?  

Il passaggio preliminare, in questi casi, è relativo al protocollo d’intesa che dovrà essere sottoscritto tra le due Amministrazioni scolastiche. Il documento dovrà prevedere le date e gli orari di accesso all’Istituto ospitante oltre che il numero e la qualità dei soggetti ospitati. Il protocollo dovrà prevedere infine gli spazi e le eventuali attrezzature messe a disposizione.

La Responsabilità Civile   

In questi casi il ramo assicurativo interessato è quello della Responsabilità Civile diretta di entrambi i soggetti: ospitante e ospitato. Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile chiunque, dolosamente o colposamente, cagioni un danno è obbligato a risarcire il danno.
Se ad esempio, a causa di uno scalino rotto, non segnalato, il docente o l’alunno ospite subisse un danno la polizza dell’Istituto ospitante tutelerà il danno.
Il protocollo d’intesa servirà anche a tutelare l’Istituto ospitante. Se un alunno ospitato provocasse un danno alla struttura o alle attrezzature concesse in uso, sarà la polizza dell’Istituto di provenienza a tutelare il danno.

L’infortunio

Se al contrario, nell’infortunio, non fosse rilevabile una responsabilità diretta dell’Istituto ospitante, la polizza scolastica integrativa di quest’ultimo non è operante.
In questi casi il danneggiato sarà tutelato unicamente la polizza eventualmente sottoscritta dell’Istituto ospitato.
Conseguentemente, anche tutti gli adempimenti formali come le denunce all’INAIL e all’assicuratore della polizza integrativa, dovranno essere espletati dall’Amministrazione dell’Istituto ospite.

L’Itinere

Anche per l’eventuale infortunio in itinere valgono le stesse regole. La polizza dell’Istituto ospitante tutelerà esclusivamente gli alunni e il personale iscritto. Studenti e docenti dell’Istituto ospitato saranno tutelati unicamente dalla polizza del proprio Istituto, qualora questa garanzia sia operante.

Se desideri maggiori informazioni in relazione all’assicurazione degli alunni ospiti dell’Istituto scolastico, contattaci qui.

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Alunno disabile ferisce il docente

Degna di nota è la sentenza 172 emessa dal tribunale di Gorizia il 13/07/2023. Lo riporta un articolo del Dirigente Scolastico Gianluca Dradi, pubblicato su Amministrare la Scuola.

Il fatto

L’episodio si riferisce al ferimento di un docente di sostegno, da parte di un alunno autistico a lui affidato. Dopo l’infortunio, il docente, attraverso i suoi legali, ha chiamato in causa il Dirigente, e il Ministero, per vedersi riconosciuto il danno differenziale.
Per danno differenziale s’intende la differenza tra le spese effettivamente sostenute e quanto risarcito dall’INAIL. Per essere riconosciuto, il dipendente deve dimostrare che il danneggiamento, deriva da un fatto illecito commesso dallo stesso datore di lavoro, o da un terzo, nel corso dell’attività lavorativa. L’INAIL infatti indennizza il danno al verificarsi dell’infortunio o della malattia e ma non sempre risarcisce gli effettivi pregiudizi subiti dal lavoratore.
Il Tribunale di Gorizia, sulla base del principio di ineliminabilità di alcuni rischi, ha negato la responsabilità del Dirigente e del Ministero. Per i giudici, il caso in questione, infatti era caratterizzato dall’imprevedibilità del fatto, stante: «Il gesto repentino ed improvviso dell’alunno».

La responsabilità del Dirigente

Al di là del caso specifico, l’attenzione va posta sulla possibile responsabilità del dirigente scolastico che, in quanto datore di lavoro, è tenuto a garantire la sicurezza dei dipendenti. Quanto è infatti prevedibile la condotta di un alunno, affetto da patologie psichiche, che manifesta un comportamento aggressivo?
In relazione alla tutela del dipendente, l’Art. 2087 del Codice Civile è molto chiaro. Il Datore di lavoro deve adottare tutte le misure: «necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Dal punto di vista pratico, la Legge 3 agosto 2007, n. 123 e il successivo D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, definiscono il perimetro normativo in materia di sicurezza sul lavoro.
Anche la giurisprudenza, a più riprese, s’è espressa circa l’obbligo di tutela dell’integrità fisica del lavoratore anche adottando misure atipiche per la sua salvaguardia. (Cass. Civile, Sez. Lav., 06 settembre 1988, n. 5048). La normativa scolastica infine definisce una serie di adempimenti obbligatori utili per ridurre il rischio del lavoratore fermo restando il diritto dell’alunno disabile all’inclusione scolastica.

La polizza integrativa

La stipula e la sottoscrizione di una polizza integrativa in questo senso diventano particolarmente raccomandabili. Com’è noto l’INAIL tutela il sinistro sul lavoro ma la sua tutela si limita ai casi di morte e di invalidità permanente pari o superiore al 6° punto di invalidità. Non sono invece rimborsate all’infortunato le spese mediche, in quanto gratuite, previste dal SSN anzi, nella maggioranza dei casi, queste sono gravate da ticket. Questo stato di cose è molto spesso alla base del contenzioso tra il lavoratore e il datore di lavoro.
L’adesione alla polizza integrativa consente al dipendente infortunato il ristorno di tutte le spese sostenute e l’indennizzo in caso di invalidità fin dal primo punto.
La polizza integrativa inoltre, in caso di Responsabilità Civile, tutela l’Istituto dall’obbligo di risarcimento diretto del danno provocato.

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