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Violenza sessuale

Il dirigente scolastico di un Istituto superiore siciliano è stato indagato per presunta violenza sessuale nei confronti di alcune studentesse. Lo riporta un articolo dell’ANSA del 16 ottobre.

Il fatto

Per un Dirigente scolastico, la magistratura ha disposto gli arresti domiciliari per violenza e tentata violenza sessuale nei confronti di sette studentesse minorenni. Le indagini sono partite dopo la denuncia di una 15enne per presunti atti sessuali subiti. L’inchiesta ha fatto emergere altre sei possibili vittime. Secondo l’accusa, le tentate violenze sarebbero avvenute negli uffici di presidenza dove il Dirigente convocava le studentesse per parlare del loro rendimento scolastico.
È bene premettere che le indagini per l’accertamento delle eventuali responsabilità sono ancora in corso, esprimere qualsiasi giudizio sul caso specifico appare quantomeno improprio. La nostra analisi si concentrerà, quindi, esclusivamente sugli aspetti legati alla responsabilità penale e su quelli assicurativi.

La responsabilità penale

L’Art. 609 bis, del Codice Penale, condanna chi: «…con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali…».
L’Art. 13, comma 1, della Legge 19 luglio 2019, n. 69 ha inasprito la pena per questo tipo di reato. La reclusione prevista da «cinque a dieci anni» è stata portata da «sei a dodici anni».
È importante osservare che il presupposto necessario del delitto debba essere associato al costringimento della vittima.  La coercizione può aversi tramite violenza fisica o minaccia, intesa come violenza morale e/o abuso di autorità.
È anche opportuno considerare come il legislatore abbia adottato una definizione onnicomprensiva del reato, superando la distinzione tra congiunzione carnale e atti di libidine violenta.

La responsabilità della scuola

Ai sensi del Codice Penale, nei casi di violenza sessuale, si rischia la denuncia e, accertati i fatti, la condanna.
La responsabilità della scuola si fonda anche sulla generale osservanza di non recare danno, ai sensi degli Artt. 2043 e 2051 del Codice Civile.
Ferma restando, quindi, l’ipotesi della responsabilità penale degli autori del gesto, la scuola deve provare l’estraneità all’evento. Il contratto di protezione che viene ad instaurarsi tra la scuola e l’alunno, successivo all’iscrizione alla scuola, contempla anche la tutela dell’integrità psico-fisica dello studente. In altre parole l’Amministrazione scolastica potrebbe dover dimostrare l’adeguatezza dei colpevoli a ricoprire il ruolo assegnato.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, occorre sempre premettere, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Inoltre, la maggioranza della polizze operanti sul mercato scolastico esclude esplicitamente le molestie sessuali e ogni tipo di discriminazione e abuso sessuale. Sono, inoltre, escluse le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte in ambito lavorativo.
Le migliori formule disponibili risarciscono l’eventuale danno fisico o psicologico patito dagli alunni, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sui soggetti responsabili.

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Alunni perquisiti

Lo scorso 10 ottobre il deputato Francesco Rubano ha presentato un’interrogazione parlamentare in relazione ai fatti accaduti, a settembre, in un IC del beneventano. Lo riporta un articolo de il Corriere della Sera, nella cronaca locale.

Il fatto

Il Dirigente, in visita ad un plesso della scuola primaria, dopo aver usato il bagno si è accorto di non avere più lo smartphone in tasca. Tornato indietro e non avendolo trovato, ha pensato che qualche alunno potesse essersene impossessato fraudolentemente. Ha fatto quindi perquisire tutti gli alunni, facendo aprire a ognuno lo zaino senza tuttavia trovarlo. Lo smartphone lo aveva dimenticato in segreteria.
La vicenda, riportata dagli alunni, alle famiglie ha sollevato una certa indignazione tanto da essere stigmatizzata dallo stesso Sindaco.
Ora che la vicenda è arrivata in Parlamento. Sarà il Ministro a valutare se e quali provvedimenti disciplinari, eventualmente adottare.

L’attività investigativa

Più volte la giurisprudenza ha affermato che il Dirigente o i docenti, pur essendo pubblici ufficiali, ai sensi dell’Art. 357 del Codice Penale, non hanno alcun diritto di perquisire gli studenti.
L’Art. 13, della Costituzione afferma che “la proprietà privata è inviolabile” e solo l’Autorità Giudiziaria può procedere alla perquisizione dei beni di proprietà privata.
Nel nostro ordinamento penale, inoltre, è diritto della persona sottoposta alle indagini, ad essere assistita da un difensore che ha facoltà di assistere all’atto della perquisizione.
La Cassazione, con la sentenza 27 novembre 2013, n. 47183, aveva precisamente affermato che la perquisizione arbitraria degli studenti è un comportamento illecito.

La responsabilità della scuola

Procedere arbitrariamente a perquisizioni personali ma anche solo ispezionare gli zaini o i cellulari comportano una violazione della privacy. Per queste azioni, anche se fatte in buona fede, si rischia la denuncia.
La responsabilità della scuola è fondata sull’obbligo di vigilanza, ma anche sulla generale osservanza di non recare danno (ex artt. 2043 e 2051 C.C.).
Ferma restando, quindi, l’ipotesi della responsabilità penale degli autori del gesto, la scuola deve provare l’estraneità all’evento. Il contratto di protezione che viene ad instaurarsi tra la scuola e l’alunno, contempla, infatti, la tutela dell’integrità fisica dello studente. In altre parole la scuola potrebbe dover dimostrare l’adeguatezza dei colpevoli a ricoprire il ruolo assegnato.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, occorre premettere, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Ciò detto, la polizza integrativa risarcisce l’eventuale danno fisico o psicologico patito dagli alunni, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sui soggetti responsabili.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

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Alunni a scuola e celiachia

Due gemelle celiache di 10 anni, di un istituto comprensivo romano, sono state ricoverate in ospedale dopo aver consumato una merenda contenente glutine a scuola. Lo segnala un articolo de “Il Messaggero”.
I genitori delle alunne hanno presentato una formale denuncia, accusando la scuola di violenza privata e lesioni personali dolose.

Cos’è la celiachia

La celiachia o intolleranza al glutine è una malattia cronica. Il sistema immunitario reagisce al glutine, la proteina contenuta nei cereali come il grano, l’orzo, e la segale.
I sintomi con cui la celiachia si manifesta sono estremamente vari, sia per gravità che per organi e sistemi dell’organismo colpiti. A forme classiche o addirittura silenti, come il gonfiore addominale, stanchezza e affaticamento, si associano patologie anche molto gravi spesso associate ad altre malattie autoimmuni.

Il profilo normativo

I dati rilevati all’inizio dell’attuale anno scolastico, evidenziano come 30mila bambini e ragazzi in età scolare, dai 6 mesi ai 13 anni, siano celiaci.
Oltre al diritto alla salute sancito dalla Costituzione, le norme per la protezione dei soggetti celiaci sono contenute nella Legge 4 luglio 2005, n. 123.
Per il soggetto sospetto di malattia, è previsto un percorso diagnostico che lo porterà alla determinazione o meno della diagnosi di celiachia. In caso di esito positivo, sarà rilasciata la certificazione di malattia, redatta da uno specialista del SSN.
Attraverso la certificazione, le famiglie degli studenti celiaci possono richiedere che le mense degli Istituti scolastici coinvolti forniscano pasti senza contaminazioni da glutine.

La responsabilità dell’Istituto

Di norma, le mense scolastiche, negli Istituti Comprensivi, sono gestite direttamente dall’Ente Locale, anche attraverso un appaltatore scelto da quest’ultimo. Il contratto per il servizio mensa, quindi, è stipulato direttamente tra la famiglia e l’Ente Locale. Questo, o il suo concessionario, a fronte di certificazione prodotta dalla famiglia, dovranno garantire e dispensare l’alimentazione specifica per gli alunni celiaci. Saranno, quindi, questi soggetti a rispondere in caso di danno provocato colposamente o dolosamente.
Per l’Istituto scolastico, invece, il rischio maggiore si annida nelle occasioni informali. Le merende e gli “spuntini” portati da casa e consumati in aula, o durante le uscite didattiche, ne sono il classico esempio. In queste occasioni, soprattutto per gli alunni della scuola dell’infanzia e delle prime classi della primaria, è fondamentale la vigilanza dei docenti. Alla luce dell’età, infatti, diventa quasi impossibile fare affidamento sul senso di responsabilità dell’alunno celiaco.
Anche in questo caso, il ramo di Responsabilità Civile della polizza integrativa scolastica, tutela l’Istituto e il personale scolastico dal rischio di dover pagare, a titolo di risarcimento, i danni procurati a terzi a causa di una condotta colpevole.

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L’insegnante è responsabile se l’alunno si fa male?

La Cassazione, con l’ordinanza n. 25841/2023, ha ribadito che l’insegnante non può essere sempre ritenuto responsabile se uno studente s’infortuna in modo casuale e imprevedibile.

Il fatto

Gli avvenimenti risalgono al 2016. I genitori di un’alunna di quarta elementare avevano citato in giudizio, davanti al Giudice di Pace, l’insegnante, il responsabile didattico e la Provincia di Trento. La loro figlia, infatti, s’era fratturata il polso durante una lezione di lingua. Il docente faceva una domanda e un certo numero di studenti correva alla lavagna per scrivere il termine richiesto.
Nel far ciò, l’alunna era stata involontariamente spinta da un compagno e, dopo aver sbattuto violentemente la mano contro la lavagna, aveva riportato la frattura del polso.
La famiglia sosteneva che l’aula in cui ebbe luogo il sinistro, non fosse adatta a questo tipo di attività. Ritenendo, quindi, responsabile il personale scolastico, chiedeva il risarcimento del danno permanente, stimato nel 3%.
Il Giudice sentenziò che l’attività fosse pericolosa e che la scuola non avesse posto in essere tutte le misure necessarie per evitare situazioni di pericolo. Pertanto, ai sensi dell’Art. 2048, comma 2, del Codice Civile, ritenne sussistessero i presupposti per decretare la responsabilità degli insegnanti.
In secondo grado, il Tribunale ha, però, accolto la testimonianza di un compagno di classe, secondo cui, la compagna perse l’equilibrio a causa di una matita per terra. Il Tribunale ha quindi ritenuto non ci sia stata responsabilità diretta, in quanto causata da un evento imprevedibile e inevitabile.
La Suprema corte conferma la sentenza, stabilendo che l’insegnante non poteva essere ritenuto responsabile per l’incidente. L’accaduto, infatti, è stato causato da una circostanza completamente imprevedibile e non attribuibile a negligenza o colpa del docente o dell’Istituto.

La polizza assicurativa scolastica

La polizza integrativa scolastica, di norma, tutela sia i casi di infortunio che quelli di Responsabilità Civile diretta dell’Istituto scolastico. In altre parole, qualora un infortunio coinvolgesse gli alunni o il personale scolastico, è previsto il rimborso delle spese mediche e dell’eventuale invalidità permanente derivante.
La polizza garantisce anche la Responsabilità Civile della scuola qualora il danno sia responsabilità di quest’ultima.
La Provincia Autonoma di Trento, anche in virtù dello statuto speciale di cui gode, da decenni stipula una convenzione assicurativa per le scuole del territorio. Tutti gli alunni/studenti iscritti in anagrafe provinciale con un’età compresa tra i 3 e i 20 anni godono di tutele assicurative indipendentemente dall’Istituto frequentato.      

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Alunna infortunata, condannato il Ministero

Un caso particolarmente interessante è quello relativo a una giovane alunna infortunata, per cui il Ministero è stato condannato a pagare il danno. Lo riporta il Quotidiano di Puglia alla fine del mese di luglio.

Il fatto

Nel 2015 un’alunna di quinta elementare, mentre saliva la scalinata di accesso alla scuola, accompagnata dalla madre, cadeva riportando trauma dentale e al labbro superiore.
La scalinata, realizzata negli anni ’30, evidenziava evidenti condizioni di usura con palesi disallineamenti, inoltre, era resa scivolosa con zone ricoperte da muschi ed erba incolta.
L’Istituto scolastico e la Società assicuratrice rigettavano la responsabilità, in quanto, al momento dell’evento era presente la madre dell’alunna, responsabile della vigilanza della stessa.
Per questi motivi, la famiglia, esercente la responsabilità genitoriale, citava in giudizio il Ministero dell’Istruzione per il ristoro dei danni subiti.

La sentenza

Otto anni dopo l’accaduto, il Tribunale civile di Lecce, con la sentenza n. 2030/2023, accoglie le ragioni risarcitorie dei genitori dell’alunna infortunata.
Secondo il Tribunale: «La scuola è tenuta alla sicurezza dell’edificio in tutte le sue parti […] ma anche alle sue pertinenze, per prevenire il verificarsi degli infortuni».
A parere dei giudici, relativamente alla sicurezza, la responsabilità della scuola si estende anche agli accessi alla struttura. La scalinata, infatti, è parte integrante dell’edificio, ancor più per il motivo che rappresenta l’unico accesso all’Istituto.
La scuola, continua la sentenza: «Deve assicurare la sicurezza e l’incolumità impone una sorveglianza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica dei bambini. Ciò implica anche la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone estranee alla scuola ma autorizzate all’utilizzo da parte degli alunni».
La responsabilità della scuola, secondo il giudice, include anche l’obbligo di adeguata manutenzione della scalinata, la mancanza della quale ha portato all’infortunio.
Per questa motivazione il Ministero e la Società assicuratrice dovranno pagare il danno.

La responsabilità della scuola

La responsabilità legata alla manutenzione degli edifici scolastici e alle loro pertinenze, nel corso degli anni, è stato spesso motivo di contenzioso. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili scolastici spetta all’Ente Locale concessionario. L’Istituto scolastico tuttavia dovrà effettuare tutte le necessarie segnalazioni all’Ente proprietario. Solo in questo modo, la scuola risulterà sollevata da qualsiasi responsabilità relativa alla conduzione dei locali dati in concessione.
In questo senso è importante ricordare l’introduzione dello “Scudo Legale” per i Dirigenti Scolastici prevista dal D. L. 21 ottobre 2021, n. 146.
Ai sensi della norma, i Dirigenti sono esentati dalla Responsabilità Civile, Amministrativa e Penale, qualora segnalino tempestivamente gli interventi strutturali e di manutenzione necessari a garantire la sicurezza degli edifici assegnati.
Resta inteso che, i Dirigenti Scolastici, sono tenuti comunque ad adottare tutte le misure di carattere gestionale di loro competenza, nei limiti delle risorse disponibili. Ai sensi della norma, i Dirigenti, rilevando l’esistenza di un pericolo grave e immediato, potranno interdire l’uso di aule e spazi o anche dell’intero edificio. In questi casi non scatterà il reato di interruzione di pubblico servizio o di procurato allarme.

Il profilo assicurativo

Fermo restando la polizza integrativa scolastica e la recente norma, è bene richiamare l’opportunità, per il Dirigente Scolastico, di sottoscrivere una polizza di tutela patrimoniale.
La Responsabilità Civile verso terzi dei dipendenti dello Stato è disciplinata dall’Art. 22 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. Il danno eventuale consiste nella violazione di disposizioni, leggi o norme di comune diligenza o prudenza. Anche l’inerzia, ovvero il ritardo ingiustificato di atti o operazioni a cui è tenuto, è considerabile come danno potenziale.

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Il rischio locativo

Un plesso del nostro Istituto Comprensivo subirà, nei prossimi due anni, alcuni lavori di ristrutturazione. Il Comune, al fine di ovviare al disagio, ha stipulato una convenzione con un Ente privato per la concessione dei locali destinati al servizio mensa. All’interno della convenzione l’Ente privato chiede all’Istituto scolastico la sottoscrizione di una polizza per il rischio locativo. Questa richiesta è corretta? A quanto potrebbe ammontare il premio di questa polizza?

Le convenzioni tra Enti locali e soggetti privati, per l’utilizzo dei locali, sono abbastanza comuni, soprattutto nei casi di inagibilità o di ristrutturazione degli edifici scolastici. Gli accordi tendono, correttamente a scongiurare l’interruzione delle attività scolastiche o, come in questo caso, dei servizi collegati.

Il profilo normativo

La Legge 11 gennaio 1996, n. 23, regolamenta l’edilizia scolastica. L’Art. 3 – Competenze degli Enti Locali, evidenzia come gli stessi debbano provvedere: “alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici”.
Se, quindi, l’Ente Locale non è in grado di fornire, coi propri immobili, spazi adeguati alle necessità, sarà suo dovere reperire sul territorio alternative opportune.
In questi casi, di norma, gli Enti locali stipulano contratti di concessione, a titolo gratuito o oneroso, con soggetti privati. Parrocchie, Fondazioni, Associazioni di volontariato sono i soggetti comunemente coinvolti in questi processi. Nella stipula della convenzione, l’Istituto scolastico è, ai sensi della norma, estraneo a questo contratto. Successivamente, l’Ente locale concederà alla scuola i locali presi in concessione, anche integrando il contratto di concessione già in essere. In questo allegato dovranno essere precisamente indicati i termini di utilizzo (uso, orari, spazi ed eventuali pertinenze) dell’immobile di proprietà del privato.

Il rischio locativo

Il privato, all’interno del contratto sottoscritto con l’Ente Locale, potrà chiedere la stipula di una polizza per il rischio locativo. La polizza Rischio Locativo è una garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi collegata al ramo incendio. La polizza tutela il locatario, nei casi di responsabilità diretta, dai costi conseguenti ai danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla polizza ai locali tenuti in locazione.
Il rischio locativo deriva direttamente dagli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile. La norma prevede l’imposizione al locatario di restituire ciò che ha ricevuto in locazione in condizioni analoghe a quelle in essere al momento della locazione. In altre parole, il locatario, alla scadenza del contratto, dovrà riconsegnare il bene nelle medesime condizioni di quando lo ha ricevuto, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.

La polizza assicurativa per il rischio locativo

Sotto il profilo normativo, richiedere all’Istituto scolastico, di stipulare la polizza assicurativa per il rischio locativo, potrebbe apparire incongrua. Il conduttore del contratto immobiliare infatti è l’Ente locale, la scuola non è il locatario ma solo l’utilizzatore. Il privato, proprietario dell’immobile, più correttamente, dovrebbe quindi chiedere la tutela assicurativa all’Ente locale in qualità di locatore. Inoltre, all’interno del programma assicurativo dell’Ente locale, è normalmente prevista la garanzia di tutela per gli immobili di proprietà ma anche per le concessioni. È opportuno verificare direttamente con il Comune l’esistenza di questa polizza e se, questa, in caso di danno, escluda la rivalsa nei confronti dell’Istituto scolastico. Solo nel caso di assenza di polizza o nel caso fosse prevista la rivalsa, la scuola, è tenuta a sottoscrivere la polizza per il rischio locativo.
Circa l’importo del premio, questo è direttamente proporzionale al valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile locato. Ad esempio, per un immobile del valore di 5.000.000, la tariffazione media applicata potrebbe aggirarsi intorno ai 750,00 euro annui.

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Ingresso e uscita da scuola

Al fine di organizzare gli ingressi e le uscite dalla scuola degli alunni, in qualità di Dirigente Scolastico di un Istituto Comprensivo, ho emesso un ordine di servizio. Nel dispositivo i docenti sono tenuti ad accompagnare nella rispettiva classe gli alunni dopo averli presi in consegna agli ingressi stabiliti. L’ordine di servizio contempla anche la verifica del rispetto delle regole durante i percorsi di accesso. Analogamente, alla fine delle lezioni, ho disposto che gli insegnanti dell’ultima ora, assistano gli studenti fino all’uscita. Il RSU e alcuni docenti contestano la mia decisione. Nel caso di infortunio durante il trasferimento nelle aule la polizza assicurativa copre il danno eventuale? L’Istituto e la mia persona sono responsabili di danno per responsabilità civile per mancata organizzazione?

Il ruolo docente è inserito all’interno degli articoli dal 24 al 43 del CCNL del comparto scuola. L’Art. 29, punto 5, prevede che i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. All’uscita sono tenuti ad assistere gli alunni medesimi. Obbligare quindi gli insegnanti ad accompagnare gli studenti in classe all’inizio delle lezioni sembra quindi contraddire quanto prevede il contratto. Al contrario l’accompagnamento degli alunni all’uscita, da parte del docente dell’ultima ora, è ricompreso contrattualmente. Tuttavia in quest’ultimo caso non sono previsti obblighi di attesa e di consegna dei figli ai genitori.

La responsabilità del Dirigente Scolastico

La necessità di provvedere alla vigilanza degli studenti è un obbligo contrattuale che l’Istituto si assume con l’iscrizione dell’alunno a scuola.
La Corte di Cassazione, fin dal 1999, con la sentenza 3074 chiarisce quest’aspetto. È dovere dell’Istituto scolastico, provvedere alla sorveglianza degli alunni, dall’apertura dei cancelli e fino all’uscita, col subentro, dei genitori o di persona da costoro incaricata.
Ai sensi dell’Art. 25 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sul Dirigente Scolastico, grava l’obbligo organizzativo e di controllo sull’attività degli operatori scolastici.
Il Dirigente potrebbe rispondere, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, nei casi in cui il danno risulti dipendente da carenze organizzative a lui imputabili.
Ferma restando quindi la necessità di provvedere alla vigilanza nelle pertinenze della scuola e all’interno dell’Istituto, questa dovrà essere affidata ai collaboratori scolastici.

La polizza assicurativa scolastica

Le polizze sottoscritte dagli Istituti scolastici, di norma prevede il ramo di infortunio. Nel caso quindi, un evento, accaduto durante il trasferimento all’interno dell’Istituto, procurasse una lesione fisica ad uno studente quest’ultimo si vedrebbe indennizzare il danno.
La polizza inoltre prevede anche la possibilità di risarcimento in sede Civile. Qualora quindi fosse provata la colpa dell’Istituto, in vigilando,o quella del Dirigente, in organizzando, l’assicuratore provvederà a tutelarlo dal punto di vista patrimoniale.

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Festeggiamenti per la maturità

Negli ultimi anni, nel nostro Istituto è diventata usanza per i maturandi, al temine della prova orale, celebrare il traguardo raggiunto. Consuetudine vuole che gli alunni, sul marciapiede fuori dal cancello della scuola, stappino bottiglie di spumante, festeggiando con compagni e amici. Più goliardicamente, qualcuno usa uova e farina. La scorsa settimana, una nostra docente, all’uscita dalla scuola, è scivolata sul selciato reso scivoloso, riportando la frattura del polso.
È ipotizzabile una responsabilità diretta della scuola nell’evento in questione e, in questo caso, la polizza integrativa risarcisce il danno?

Il Codice della strada, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, all’Art. 3, comma 33, definisce “marciapiede” quella parte della strada destinata ai pedoni. Il Codice specifica, inoltre, che i marciapiedi appartengono al demanio ed, in quanto tali, la loro pulizia e manutenzione sono di competenza della Pubblica Amministrazione.
Il decreto in questione, quindi, dispenserebbe l’Amministrazione scolastica dal doversi occupare del marciapiede posto davanti all’entrata dell’Istituto.

La giurisprudenza

Ma la realtà, spesso, non è così semplice. La questione è controversa e, nel corso degli anni, svariate sentenze si sono espresse in modo differente generando dubbi e incertezze.
Nel 2020 la Corte d’appello del Tribunale di Milano con sentenza n. 73, condannava un condominio al risarcimento di un infortunio occorso ad un pedone. Il malcapitato scivolava su una lastra di ghiaccio posta sul marciapiede davanti all’edificio, riportando la frattura dell’omero. Il tribunale, rifacendosi al Regolamento Comunale che impone l’obbligo di pulizia del marciapiede, ha imposto al condominio un rimborso di quasi 90.000 euro.
Di fronte ad un caso analogo, nel 2021, la Quarta Sezione Civile del Tribunale di Torino, si espresse in maniera assolutamente opposta. In questo caso Il tribunale sentenziò che il Comune mantiene la proprietà del marciapiedi e che tale diritto comprende l’onere della manutenzione dovuta e necessaria.
Fermo restando, comunque, il dovere di manutenzione da parte dell’Ente pubblico, quest’ultimo viene esentato dal risarcimento se prova l’imprevedibilità del pericolo e l’impossibilità di rimuoverlo immediatamente, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Un’ulteriore causa di esonero di responsabilità sta nella dimostrazione che l’evento è stato provocato da terzi.

Il reato di imbrattamento del suolo pubblico

Qualora fosse identificato l’autore del danno, sarà quest’ultimo a dover risarcire la parte lesa. Inoltre, ai sensi dell’Art. 674 del Codice Penale l’imbrattamento del suolo pubblico è un reato. Per questo motivo, colui che ha creato il danno, oltre a dover risarcire il danno potrebbe essere condannato al pagamento di una sanzione amministrativa.

La responsabilità della scuola

È pertanto ipotizzabile una responsabilità diretta della scuola nell’evento?
In linea assolutamente teorica ci sentiremmo di escluderlo. L’evento s’è svolto al di fuori dell’edificio scolastico, sulla pubblica via, fuori dalla vigilanza diretta della scuola. Inoltre, non è provato che siano gli studenti assicurati, in prima persona, ad aver creato la situazione di pericolo. Infine, sebbene sia ipotizzabile un nesso di causalità tra l’azione degli studenti e l’accaduto, questo potrebbe non essere provato con certezza.

Il profilo assicurativo

La polizza integrativa stipulata dall’Istituto tutela anche i danni da Responsabilità Civile. Nel caso, quindi, fosse provata la responsabilità della scuola o dello studente, l’assicuratore provvederà a risarcire il danno nel limite del massimale convenuto.
Inoltre le migliori formule assicurative, disponibili in ambito scolastico, nel ramo di Responsabilità Civile, prevedono, limitatamente agli studenti, la tutela anche per i danni che questi possano provocare in itinere.

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Assemblee studentesche

In occasione delle assemblee di Istituto richieste dagli studenti, i docenti non prestano in alcun modo, a qualunque titolo, per nessuna fascia oraria, ore di servizio.
Pensando all’incolumità fisica dei minori, è lecito quanto praticato dai docenti? Ci sono norme inequivocabili che mi permettano di regolamentare una modalità che garantisca la sorveglianza degli alunni in assemblea? Nel caso di sinistro la polizza assicurativa copre il danno?

Il diritto alle assemblee studentesche, così come le loro modalità di svolgimento, è stato introdotto dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. Attualmente la norma di riferimento è il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Nella Sezione II, agli Artt. 13 e 14, sono normate le finalità e il funzionamento dell’attività.

L’obbligo di vigilanza

Nel corso degli anni, s’è molto discusso circa l’obbligo di vigilanza sugli alunni in occasione delle Assemblee studentesche. Alcuni Dirigenti Scolastici invitano i docenti ad un’attenta sorveglianza durante questo tipo di incontri, alla luce della responsabilità diretta derivante dal rapporto negoziale stipulato con la famiglia al momento dell’iscrizione.
In realtà, ai sensi dell’Art. 13, comma 8, del 297/1994, ai docenti è concesso assistere alle Assemblee, ma non c’è nessun obbligo esplicito in questo senso.
Al contrario, l’assemblea interrompe la regolare attività didattica e il normale svolgimento della programmazione. Conseguentemente, fatto l’appello della prima ora, il docente, se non trattenuto da altra attività collegiale, può liberamente allontanarsi dalla scuola, venendo meno l’obbligo di sorveglianza.

La responsabilità dell’Istituto

Su questo punto è bene evidenziare un passaggio. La vigilanza è un aspetto certamente fondamentale, rientrante tra i doveri dell’Istituto, ma deve far parte di un contesto più generale legato alla sicurezza.
Per questo motivo, l’onere della vigilanza non può essere delegato esclusivamente al docente.
Il Dirigente Scolastico, concedendo l’autorizzazione per l’Assemblea studentesca, dovrà anche garantire che esistano tutti i requisiti per cui questa possa svolgersi in condizioni di sicurezza.
Il primo di questi aspetti riguarda l’adeguatezza del locali. Come richiamato dal comma XI, della Circolare Ministeriale 27 dicembre 1979, n. 312, i locali devono essere: «sufficientemente capienti». In caso contrario l’Istituto, in assenza di alternative, dovrà reperire spazi adeguati, anche in accordo con altri Enti, senza oneri a carico della scuola.
La vigilanza, sempre prevista dall’Art. 2048 del Codice Civile, potrà essere affidata ai collaboratori scolastici, ovvero ai docenti volontari che si rendano disponibili.

Il profilo assicurativo

Una soluzione assicurativa operante nel mercato scolastico dovrebbe prevedere specifiche garanzie anche per questo tipo di attività, svolte sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico.
Le migliori formule assicurative prevedono tutele specifiche anche per le attività autogestite e le assemblee studentesche non autorizzate.
I rami interessati dovranno essere, oltre all’infortunio, anche quello di Responsabilità Civile.

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Alunno dimenticato sullo scuolabus

Casi di minori, molto piccoli, abbandonati inavvertitamente all’interno delle auto, si ripropongono tutti gli anni, alcune volte con esiti drammatici.
Dal 1998 ad oggi, 11 sono state le vittime di questo tipo di evento, l’ultima, all’inizio di giugno, a Roma. Una bambina di poco più di un anno è morta nell’auto del padre, lasciata in parcheggio, sotto al sole, proprio davanti all’asilo nido.
Con la Legge 1° ottobre 2018, n. 117, se si trasportano in auto minori di 4 anni, è obbligatorio dotarsi di un dispositivo anti abbandono. Purtroppo la normativa non è sempre applicata e, a distanza di pochi giorni, nel teramano, s’è verificato un nuovo episodio. Questa volta fortunatamente, senza tragiche conseguenze. L’evento ha però coinvolto, almeno indirettamente una scuola.
Secondo la ricostruzione l’alunno di 3 anni, verso le 8 del mattino, era salito sullo scuolabus del Comune, per essere portato all’asilo. Nel tragitto si sarebbe addormentato e, all’arrivo, nessuno s’è accorto di lui, rimanendo così, per 8 otto ore rinchiuso nel mezzo parcheggiato.
Sul caso la procura di Teramo ha aperto un fascicolo di indagine ipotizzando il reato di abbandono di minori.

Il reato di abbandono

Ai sensi dell’Art. 591 del Codice Penale chiunque abbandoni un minore, o un incapace, posto sotto la propria responsabilità compie un reato.
I soggetti che possono incorrere nel reato sono coloro i quali, in virtù della loro posizione giuridica, devono occuparsi della custodia di un minore.
La natura giuridica può basarsi sulla norma di legge, come nel caso dell’implicita responsabilità genitoriale oppure su un contratto, come nel caso dello scuolabus.
Il reato può configurarsi anche in assenza di una lesione personale, che rappresenta una circostanza aggravante. L’abbandono scatta in tutti i casi in cui il comportamento dell’affidatario metta a repentaglio la vita o l’incolumità del minore.
Non c’è reato qualora la persona che ha l’obbligo di custodia del minore è in grado di dimostrare di aver ottemperato ai suoi doveri.

La Responsabilità Civile

In parallelo alla Responsabilità Penale, in caso di lesione, il danneggiato potrà chiedere in sede Civile il pagamento del danno sofferto.
Nel caso dello scuolabus si tratta della cosiddetta responsabilità contrattuale ovvero dell’inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno indiretto e diretto ad esso conseguente.
Ai sensi dell’Art. 1218 del Codice Civile: «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno».
Anche il Comune che ha commissionato il servizio potrebbe dover rispondere del danno. Ai sensi dell’Art. 1228 del Codice, infatti, qualora si fosse avvalso di terzi per l’esecuzione del contratto: «[…] risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro».
La famiglia quindi, in presenza dei requisiti potrà richiedere il risarcimento dei danni diretti e indiretti.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative, anche quelle scolastiche, non operano in caso di reato penale. Inoltre il contratto relativo al servizio di scuolabus è stato stipulato dalla famiglia con il Comune. Quest’ultimo sarà quindi tenuto all’eventuale risarcimento. A sua volta il Comune potrà rivalersi nei confronti della società di trasporto.

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