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Danneggiamento degli effetti personali

Mio figlio ha subito il danneggiamento della giacca a causa della spinta di una compagna contro la rete di recinzione della scuola. Il fatto è accaduto durante l’intervallo pomeridiano. La giacca è da buttare. Chi risponde del danno?

Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile chiunque, dolosamente o colposamente, cagioni: un danno ingiusto, è obbligato a risarcire il danno.

La responsabilità diretta e indiretta

Fermo restando la chiarezza del dettato normativo, meno evidente potrebbe essere il livello di responsabilità. Di chi è la responsabilità nell’accaduto? A una prima analisi potrebbe apparire che la responsabilità sia della compagna che ha spinto l’alunno contro la recinzione. Tuttavia, potrebbe anche esserci la corresponsabilità della famiglia dell’alunna che non ha impartito la corretta educazione e istruzione nei rapporti da tenere coi compagni. Inoltre, l’Istituto scolastico potrebbe non aver messo in atto tutti i protocolli relativi alla vigilanza al fine di evitare questo tipo di evento. Da ultimo, alla luce del danno dichiarato, la recinzione dell’immobile potrebbe non essere completamente a norma.
Com’è quindi intuibile potremmo trovarci di fronte a una serie di concorsi di colpa, non sempre facilmente identificabili.

Il profilo assicurativo

Per il danneggiamento dei beni personali, le migliori polizze assicurative operanti sul mercato scolastico prevedono il rimborso dei danni.
Sono identificati come effetti personali il vestiario e accessori: scarpe, cinture e gli indumenti in genere. A questi si aggiungono gli occhiali, le borse e gli zaini.
In caso di danneggiamento di questi elementi, la polizza di assicurazione rimborsa il danno tuttavia è bene effettuare alcune precisazioni.
Di solito la garanzia rimborsa i danni accaduti unicamente durante lo svolgimento delle attività scolastiche tanto all’interno quanto all’esterno delle sedi dell’Istituto. Unica condizione è che le attività siano svolte sotto la vigilanza diretta degli operatori scolastici. A tal fine diventa necessaria la dichiarazione del personale scolastico preposto al controllo.

L’importo del risarcimento

Circa il risarcimento, l’assicuratore indennizza il danno nei limiti dei massimali previsti fatto salvo eventuali franchigie o scoperti.
Il valore del bene è stabilito dalla documentazione originaria di acquisto: fattura o scontrino fiscale.
Un ulteriore aspetto riguarda il deperimento o l’usura del bene. Di regola l’assicuratore non prevede riduzioni se il bene è stato acquistato entro i dodici mesi. Il valore di rimborso dei beni, acquistati da più di un anno, potrebbe subire una riduzione percentuale anche cospicua.
L’assenza di documentazione comprovante la data di acquisto e il valore originario del bene danneggiato potrebbe compromettere o ridurre il risarcimento.

Le esclusioni

La garanzia è normalmente operante nei casi di colpa. È quindi esclusa la negligenza, la trascuratezza o l’incuria dell’Assicurato. Allo stesso modo è escluso il risarcimento nel caso di dimenticanza, smarrimento o perdita del bene. Rientrano nelle esclusioni anche i danni causati da dolo o colpa grave dell’Assicurato e, allo stesso modo, se non previsto in garanzia, è escluso il furto.
Da ultimo, è necessario ricordare che è diritto dell’assicuratore richiedere all’Assicurato la consegna del bene danneggiato.
Qualora ci trovassimo di fronte a una, o più delle situazioni sopra descritte, l’assicuratore potrebbe non risarcire il danno.

 Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione al danneggiamento dei beni personali a scuola, contattaci qui.

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Alunno scappa da scuola

Un alunno 14enne di un Istituto superiore salernitano, martedì 9 gennaio, è scappato da scuola. Lo riporta un articolo del giornale on-line: “L’Occhio di Salerno”.

Il fatto

Nel corso di una lezione un alunno chiede all’insegnante di andare in bagno. Dopo qualche minuto, il docente accortosi che lo studente non rientrava ha chiesto ad un compagno di andare a controllare se stesse bene. Nel frattempo l’alunno si era allontanato dalla scuola senza lasciare traccia lasciando il proprio zaino e gli altri effetti personali in classe.
Allertati i carabinieri sono intervenuti immediatamente e vagliando le telecamere di videosorveglianza hanno appurato come fosse uscito dal cancello principale passando tra i corridoi dell’edificio.
Le ricerche si sono quindi spostate fuori dalla scuola e, grazie alla segnalazione di un altro alunno è stato trovato in stazione ferroviaria.
Sembra che l’alunno soffrisse per la propria condizione famigliare. I servizi sociali, infatti, avevano allontanato il ragazzo dai propri genitori biologici, a causa della complessità della situazione famigliare.
Lo studente desideroso di rivedere la madre, ha improvvisato la fuga dalla scuola. I Carabinieri hanno preso in consegna l’alunno, riaccompagnandolo alla sede della casa famiglia in cui risiede temporaneamente.

La vigilanza degli studenti

Il tema della vigilanza sugli alunni è un tema delicato e complesso su cui ci siamo soffermati più volte. La vigilanza infatti coinvolge una pluralità di aspetti e di soggetti a fronte dell’obbligo di garantire la sicurezza e l’incolumità degli studenti.
Ai sensi dell’Art. 25 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il Dirigente deve adottare tutte le misure organizzative per garantire anche l’adempimento della vigilanza.  Il contratto di protezione, legato all’iscrizione a scuola, implica la predisposizione di protocolli e procedure per assicurare la sicurezza degli studenti durante tutte le attività scolastiche.
Le responsabilità dei docenti e degli operatori in merito all’obbligo di vigilanza, sono disciplinate dagli Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.
L’Art. 2047 dispone che il risarcimento dei danni causati da persone incapaci di intendere e di volere è dovuto da chi è tenuto alla loro sorveglianza. L’Art. 2048, invece, stabilisce la responsabilità dei precettori per il danno causato dai loro allievi e apprendisti durante il periodo di vigilanza.
Come per tutti i casi di responsabilità diretta il passaggio essenziale è costituito dall’onere probatorio. L’alunno, o la sua famiglia, sono tenuti solamente a dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto. Al contrario, alla scuola spetta dimostrare che l’evento dannoso sia stato determinato da una causa non imputabile né all’istituto scolastico né al suo personale. La scuola dovrà, quindi, provare, da un lato, di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il danno, dall’altro, che il danno s’è verificato per una causa non prevedibile, né superabile con la normale diligenza adeguata alle circostanze concrete.

Il profilo assicurativo

Nel merito delle coperture assicurative, le polizze integrative stipulate dalla scuola, di norma, prevedono la tutela nel ramo di Responsabilità Civile.
Ogni evento tuttavia è un caso a se stante che, come nel caso in questione, prevede una accurata analisi delle dinamiche specifiche. Queste serviranno per capire, non solo come il sinistro è avvenuto, ma anche per definire le responsabilità dei soggetti coinvolti e l’eventuale trasferimento all’assicuratore.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative di Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

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Spray al peperoncino

Una ventina di studenti di un Istituto Superiore ligure, sono finiti in ospedale e due piani della struttura sono stati evacuati; colpa di uno scherzo con lo spray urticante. Gli autori del gesto sarebbero due studenti. Lo riporta un articolo dell’ANSA.

Il fatto

Il 19 ottobre scorso, durante la ricreazione, uno studente avrebbe spruzzato nei corridoi dell’Istituto una sostanza urticante. Coinvolte 24 classi, una ventina di studenti hanno accusato bruciori e vertigini. Per otto di loro è stata necessaria l’assistenza medica.
È intervenuta la polizia, unitamente ai vigili del fuoco, al fine di gestire i soccorsi e valutare la tossicità della sostanza diffusa. Rientrata l’emergenza, grazie alla ventilazione naturale degli ambienti, gli inquirenti sono ancora alla ricerca degli autori del gesto.

Lo spray urticante a scuola

Non è la prima volta che analoghe vicende accadono nella scuola. Il 7 maggio scorso un episodio simile ha interessato un Istituto superiore a Parma; in quell’occasione un docente è stato ricoverato in ospedale. Il 27 settembre, a Fiorenzuola D’Arda, nel piacentino, qualcuno ha nebulizzato lo spray al peperoncino nei corridoi: evacuati 350 studenti. Lo riporta la cronaca locale de “il Corriere della Sera”.

Lo spray al peperoncino è un’arma?

Ai sensi del Decreto 12 maggio 2011, n. 103 lo spray urticante è: «strumento di autodifesa che non ha attitudine a recare offesa alle persone». In questo senso non può essere inteso come arma. Per questo motivo, lo spray antiaggressione al peperoncino è in libera vendita e può essere acquistato anche nei supermercati, oppure on-line. Lo spray potrà, quindi, essere portato con sé senza alcuna preventiva concessione, a patto che la bomboletta rispetti la normativa di riferimento.
Come imposto dalla legge, l’utilizzo è legato esclusivamente a motivi di legittima difesa. In caso contrario, il rischio è quello di incorrere nel reato penale. In relazione all’utilizzo, infatti, lo spray può trasformarsi in un mezzo idoneo ad arrecare offesa alla persona.

La polizza assicurativa

Sul piano strettamente assicurativo, occorre ricordare che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Nei casi come quelli in questione, la polizza integrativa risarcisce l’eventuale danno fisico o psicologico patito dagli alunni danneggiati. Nei casi di comportamento doloso, l’assicuratore potrebbe agire in rivalsa sul soggetto responsabile.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Penale o Civile nella scuola, contattaci qui.

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Violenze ai docenti della scuola

La cronaca dell’ultimo periodo riporta una preoccupante serie di violenze consumate nei confronti dei docenti all’interno della scuola.

I fatti

Il 25 ottobre, uno studente diciasettenne ha aggredito un docente dell’istituto professionale per i servizi alberghieri “Vincenzo Corrado” di Castel Volturno, in provincia di Caserta. L’alunno avrebbe picchiato il suo insegnante al culmine di una discussione. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso, il docente avrebbe riportato diverse contusioni e la prognosi di una settimana. Lo studente si sarebbe reso già protagonista, in passato, di un episodio analogo. Lo riporta un articolo de “il Mattino” di Napoli.

Il 27 ottobre un gruppo di ragazzi incappucciati ha fatto irruzione in un laboratorio dell’Istituto “Peucher” di Rho, in provincia di Milano. Con fumogeni, petardi e una pistola scacciacani, per mezzora hanno danneggiato arredi e computer, apparentemente per protestare contro il divieto di fumare in Istituto. Un docente è stato ferito da una bomba carta. Identificati dalle telecamere, i vandali sono risultati essere studenti e ex studenti della scuola, lo riporta un articolo de “il Giorno”.

Il 30 ottobre, all’Istituto “Galilei” di Mirandola, in provincia di Modena, una studentessa avrebbe spintonato un docente dopo essersi rifiutata di effettuare una verifica scritta. A seguito del fatto, lo stesso docente avrebbe subito, inoltre, l’aggressione verbale di un altro studente, fidanzato della prima. L’insegnate ha sporto querela nei confronti di entrambi. Lo riporta un articolo della “Gazzetta di Modena”.

Un fenomeno in crescita

Le aggressioni, fisiche e verbali, portate dagli studenti verso i professori sono un elemento in crescita.
L’indagine svolta dal portale on-line Skuola.net, nel corso dell’ultimo anno scolastico, su 1.800 alunni delle superiori, evidenzia come 1 studente su 5 abbia assistito a scontri aperti tra studenti e professori. Nel 70% sono violenze verbali, ma nel 18% dei casi s’è verificato contatto fisico o lancio di oggetti.
Fino dal febbraio scorso, al fine di limitare il fenomeno, il Ministero dell’Istruzione ha emanato una nota in proposito. Di fronte a casi di questo tipo sarà l’Avvocatura dello Stato a rappresentare nei giudizi civili e penali i docenti e i lavoratori della scuola.

La responsabilità

Non bisogna mai dimenticare che il docente in servizio è un pubblico ufficiale. La violenza o minaccia nei suoi confronti è un reato previsto dall’Art. 336 del Codice Penale.
Qualora il comportamento del minore dovesse costituire anche un reato, la sanzione penale non potrà mai ricadere sui genitori, perché la stessa è esclusivamente personale.
I genitori potranno, tuttavia, essere ritenuti responsabili per i reati dei figli nella misura in cui avrebbero potuto evitare il fatto. Escluso, quindi, l’obbligo di sorveglianza materiale e fisica dei figli, quando questi sono a scuola, resta il dovere di impartire agli stessi un’adeguata educazione.
Indipendentemente da quest’aspetto, la responsabilità dei genitori per i reati dei figli è quella civile, di conseguenza, implica l’obbligo di risarcimento dei danni nei confronti della vittima.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, occorre ricordare che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Di norma, sono anche escluse le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte in ambito lavorativo.
Le migliori formule disponibili risarciscono l’eventuale danno fisico o psicologico patito dagli assicurati, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa dell’assicuratore sui soggetti responsabili.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Penale o Civile nella scuola, contattaci qui.

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Barbiturico ad un alunno disabile

In un Istituto Comprensivo di Palermo, una docente di sostegno avrebbe somministrato dei tranquillanti ad un alunno disabile. Lo riporta un articolo dell’ANSA del 23 ottobre.

Il fatto

Secondo le prime ricostruzioni, a dare l’allarme sarebbe stato un collaboratore scolastico. Non vedendo rientrare in classe l’alunno e la docente di sostegno, l’operatore scolastico avrebbe tentato di entrare in bagno trovandolo chiuso a chiave.
Dopo alcuni minuti l’insegnante di sostegno, al primo anno nell’Istituto, avrebbe aperto la porta consentendo di soccorrere l’alunno disabile.
Chiamato il 118, i sanitari hanno trovato l’alunno in stato di semi incoscienza e disposto il ricovero in ospedale per una sospetta overdose di tranquillanti.
Nelle urine e nel sangue dell’alunno sono state trovate tracce di un barbiturico in una concentrazione tale da portarlo alla semi incoscienza.
La famiglia dell’alunno ha escluso che il figlio seguisse una terapia con barbiturici o sedativi.
Gli inquirenti dovranno, quindi, accertare quando l’alunno ha assunto il medicinale e chi eventualmente gliel’ha somministrato.
Sulla vicenda la procura ha aperto un’indagine tesa ad individuare eventuali responsabilità dell’insegnante di sostegno. Al momento il Dirigente Scolastico ha disposto la sospensione temporanea della docente che nel frattempo è stata ascoltata dalla polizia.

La somministrazione di farmaci a scuola

Esclusivamente in relazione ai farmaci salvavita e/o indispensabili, il Ministero dell’Istruzione ha emesso la Circolare n. 321 del 10 gennaio 2017.
La somministrazione dei farmaci durante la permanenza a scuola dev’essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni e corredata da certificazione medica. Il certificato dovrà attestare lo stato patologico dell’alunno e riportare la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, posologia, modalità e tempi di somministrazione).
Di norma, le scuole, all’interno del proprio Regolamento di Istituto, disciplinano precisamente quest’aspetto individuando tra il personale chi è disponibile alla somministrazione. La somministrazione di farmaci senza autorizzazione potrebbe infatti configurarsi come reato penale.

La responsabilità

Ai sensi dell’Art. 445 del Codice Penale, la somministrazione di medicinali pericolosi per la salute è punita con la reclusione e con un ammenda.
La giurisprudenza chiarisce come, in ambito scolastico, siamo di fronte ad un contratto di protezione. Tra gli interessi da realizzarsi da parte della scuola rientra, infatti, anche quello all’integrità fisica dell’allievo.
Relativamente alla responsabilità, quindi, il passaggio essenziale è costituito dall’onere probatorio. L’alunno, o la sua famiglia, sono tenuti solamente a dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto. Alla scuola spetta, invece, dimostrare che l’evento dannoso sia stato determinato da una causa non imputabile né all’istituto scolastico né al suo personale. La scuola dovrà, quindi, provare, da un lato, di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il danno, dall’altro, che il danno s’è verificato per una causa non prevedibile, né superabile con la normale diligenza adeguata alle circostanze concrete.
Anche qualora venisse provata la responsabilità penale del docente, la scuola potrebbe essere tenuta a provare come l’evento non sia derivante dalla propria responsabilità diretta.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere, innanzitutto, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
La polizza integrativa scolastica risarcisce l’eventuale danno fisico o psicologico patito dall’alunno, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sul soggetto responsabile.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Penale o Civile nella scuola, contattaci qui.

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Violenza sessuale

Il dirigente scolastico di un Istituto superiore siciliano è stato indagato per presunta violenza sessuale nei confronti di alcune studentesse. Lo riporta un articolo dell’ANSA del 16 ottobre.

Il fatto

Per un Dirigente scolastico, la magistratura ha disposto gli arresti domiciliari per violenza e tentata violenza sessuale nei confronti di sette studentesse minorenni. Le indagini sono partite dopo la denuncia di una 15enne per presunti atti sessuali subiti. L’inchiesta ha fatto emergere altre sei possibili vittime. Secondo l’accusa, le tentate violenze sarebbero avvenute negli uffici di presidenza dove il Dirigente convocava le studentesse per parlare del loro rendimento scolastico.
È bene premettere che le indagini per l’accertamento delle eventuali responsabilità sono ancora in corso, esprimere qualsiasi giudizio sul caso specifico appare quantomeno improprio. La nostra analisi si concentrerà, quindi, esclusivamente sugli aspetti legati alla responsabilità penale e su quelli assicurativi.

La responsabilità penale

L’Art. 609 bis, del Codice Penale, condanna chi: «…con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali…».
L’Art. 13, comma 1, della Legge 19 luglio 2019, n. 69 ha inasprito la pena per questo tipo di reato. La reclusione prevista da «cinque a dieci anni» è stata portata da «sei a dodici anni».
È importante osservare che il presupposto necessario del delitto debba essere associato al costringimento della vittima.  La coercizione può aversi tramite violenza fisica o minaccia, intesa come violenza morale e/o abuso di autorità.
È anche opportuno considerare come il legislatore abbia adottato una definizione onnicomprensiva del reato, superando la distinzione tra congiunzione carnale e atti di libidine violenta.

La responsabilità della scuola

Ai sensi del Codice Penale, nei casi di violenza sessuale, si rischia la denuncia e, accertati i fatti, la condanna.
La responsabilità della scuola si fonda anche sulla generale osservanza di non recare danno, ai sensi degli Artt. 2043 e 2051 del Codice Civile.
Ferma restando, quindi, l’ipotesi della responsabilità penale degli autori del gesto, la scuola deve provare l’estraneità all’evento. Il contratto di protezione che viene ad instaurarsi tra la scuola e l’alunno, successivo all’iscrizione alla scuola, contempla anche la tutela dell’integrità psico-fisica dello studente. In altre parole l’Amministrazione scolastica potrebbe dover dimostrare l’adeguatezza dei colpevoli a ricoprire il ruolo assegnato.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, occorre sempre premettere, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Inoltre, la maggioranza della polizze operanti sul mercato scolastico esclude esplicitamente le molestie sessuali e ogni tipo di discriminazione e abuso sessuale. Sono, inoltre, escluse le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte in ambito lavorativo.
Le migliori formule disponibili risarciscono l’eventuale danno fisico o psicologico patito dagli alunni, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sui soggetti responsabili.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i casi di abuso sessuale nella scuola, contattaci qui.

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Alunni perquisiti

Lo scorso 10 ottobre il deputato Francesco Rubano ha presentato un’interrogazione parlamentare in relazione ai fatti accaduti, a settembre, in un IC del beneventano. Lo riporta un articolo de il Corriere della Sera, nella cronaca locale.

Il fatto

Il Dirigente, in visita ad un plesso della scuola primaria, dopo aver usato il bagno si è accorto di non avere più lo smartphone in tasca. Tornato indietro e non avendolo trovato, ha pensato che qualche alunno potesse essersene impossessato fraudolentemente. Ha fatto quindi perquisire tutti gli alunni, facendo aprire a ognuno lo zaino senza tuttavia trovarlo. Lo smartphone lo aveva dimenticato in segreteria.
La vicenda, riportata dagli alunni, alle famiglie ha sollevato una certa indignazione tanto da essere stigmatizzata dallo stesso Sindaco.
Ora che la vicenda è arrivata in Parlamento. Sarà il Ministro a valutare se e quali provvedimenti disciplinari, eventualmente adottare.

L’attività investigativa

Più volte la giurisprudenza ha affermato che il Dirigente o i docenti, pur essendo pubblici ufficiali, ai sensi dell’Art. 357 del Codice Penale, non hanno alcun diritto di perquisire gli studenti.
L’Art. 13, della Costituzione afferma che “la proprietà privata è inviolabile” e solo l’Autorità Giudiziaria può procedere alla perquisizione dei beni di proprietà privata.
Nel nostro ordinamento penale, inoltre, è diritto della persona sottoposta alle indagini, ad essere assistita da un difensore che ha facoltà di assistere all’atto della perquisizione.
La Cassazione, con la sentenza 27 novembre 2013, n. 47183, aveva precisamente affermato che la perquisizione arbitraria degli studenti è un comportamento illecito.

La responsabilità della scuola

Procedere arbitrariamente a perquisizioni personali ma anche solo ispezionare gli zaini o i cellulari comportano una violazione della privacy. Per queste azioni, anche se fatte in buona fede, si rischia la denuncia.
La responsabilità della scuola è fondata sull’obbligo di vigilanza, ma anche sulla generale osservanza di non recare danno (ex artt. 2043 e 2051 C.C.).
Ferma restando, quindi, l’ipotesi della responsabilità penale degli autori del gesto, la scuola deve provare l’estraneità all’evento. Il contratto di protezione che viene ad instaurarsi tra la scuola e l’alunno, contempla, infatti, la tutela dell’integrità fisica dello studente. In altre parole la scuola potrebbe dover dimostrare l’adeguatezza dei colpevoli a ricoprire il ruolo assegnato.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, occorre premettere, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Ciò detto, la polizza integrativa risarcisce l’eventuale danno fisico o psicologico patito dagli alunni, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sui soggetti responsabili.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

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Alunni a scuola e celiachia

Due gemelle celiache di 10 anni, di un istituto comprensivo romano, sono state ricoverate in ospedale dopo aver consumato una merenda contenente glutine a scuola. Lo segnala un articolo de “Il Messaggero”.
I genitori delle alunne hanno presentato una formale denuncia, accusando la scuola di violenza privata e lesioni personali dolose.

Cos’è la celiachia

La celiachia o intolleranza al glutine è una malattia cronica. Il sistema immunitario reagisce al glutine, la proteina contenuta nei cereali come il grano, l’orzo, e la segale.
I sintomi con cui la celiachia si manifesta sono estremamente vari, sia per gravità che per organi e sistemi dell’organismo colpiti. A forme classiche o addirittura silenti, come il gonfiore addominale, stanchezza e affaticamento, si associano patologie anche molto gravi spesso associate ad altre malattie autoimmuni.

Il profilo normativo

I dati rilevati all’inizio dell’attuale anno scolastico, evidenziano come 30mila bambini e ragazzi in età scolare, dai 6 mesi ai 13 anni, siano celiaci.
Oltre al diritto alla salute sancito dalla Costituzione, le norme per la protezione dei soggetti celiaci sono contenute nella Legge 4 luglio 2005, n. 123.
Per il soggetto sospetto di malattia, è previsto un percorso diagnostico che lo porterà alla determinazione o meno della diagnosi di celiachia. In caso di esito positivo, sarà rilasciata la certificazione di malattia, redatta da uno specialista del SSN.
Attraverso la certificazione, le famiglie degli studenti celiaci possono richiedere che le mense degli Istituti scolastici coinvolti forniscano pasti senza contaminazioni da glutine.

La responsabilità dell’Istituto

Di norma, le mense scolastiche, negli Istituti Comprensivi, sono gestite direttamente dall’Ente Locale, anche attraverso un appaltatore scelto da quest’ultimo. Il contratto per il servizio mensa, quindi, è stipulato direttamente tra la famiglia e l’Ente Locale. Questo, o il suo concessionario, a fronte di certificazione prodotta dalla famiglia, dovranno garantire e dispensare l’alimentazione specifica per gli alunni celiaci. Saranno, quindi, questi soggetti a rispondere in caso di danno provocato colposamente o dolosamente.
Per l’Istituto scolastico, invece, il rischio maggiore si annida nelle occasioni informali. Le merende e gli “spuntini” portati da casa e consumati in aula, o durante le uscite didattiche, ne sono il classico esempio. In queste occasioni, soprattutto per gli alunni della scuola dell’infanzia e delle prime classi della primaria, è fondamentale la vigilanza dei docenti. Alla luce dell’età, infatti, diventa quasi impossibile fare affidamento sul senso di responsabilità dell’alunno celiaco.
Anche in questo caso, il ramo di Responsabilità Civile della polizza integrativa scolastica, tutela l’Istituto e il personale scolastico dal rischio di dover pagare, a titolo di risarcimento, i danni procurati a terzi a causa di una condotta colpevole.

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L’insegnante è responsabile se l’alunno si fa male?

La Cassazione, con l’ordinanza n. 25841/2023, ha ribadito che l’insegnante non può essere sempre ritenuto responsabile se uno studente s’infortuna in modo casuale e imprevedibile.

Il fatto

Gli avvenimenti risalgono al 2016. I genitori di un’alunna di quarta elementare avevano citato in giudizio, davanti al Giudice di Pace, l’insegnante, il responsabile didattico e la Provincia di Trento. La loro figlia, infatti, s’era fratturata il polso durante una lezione di lingua. Il docente faceva una domanda e un certo numero di studenti correva alla lavagna per scrivere il termine richiesto.
Nel far ciò, l’alunna era stata involontariamente spinta da un compagno e, dopo aver sbattuto violentemente la mano contro la lavagna, aveva riportato la frattura del polso.
La famiglia sosteneva che l’aula in cui ebbe luogo il sinistro, non fosse adatta a questo tipo di attività. Ritenendo, quindi, responsabile il personale scolastico, chiedeva il risarcimento del danno permanente, stimato nel 3%.
Il Giudice sentenziò che l’attività fosse pericolosa e che la scuola non avesse posto in essere tutte le misure necessarie per evitare situazioni di pericolo. Pertanto, ai sensi dell’Art. 2048, comma 2, del Codice Civile, ritenne sussistessero i presupposti per decretare la responsabilità degli insegnanti.
In secondo grado, il Tribunale ha, però, accolto la testimonianza di un compagno di classe, secondo cui, la compagna perse l’equilibrio a causa di una matita per terra. Il Tribunale ha quindi ritenuto non ci sia stata responsabilità diretta, in quanto causata da un evento imprevedibile e inevitabile.
La Suprema corte conferma la sentenza, stabilendo che l’insegnante non poteva essere ritenuto responsabile per l’incidente. L’accaduto, infatti, è stato causato da una circostanza completamente imprevedibile e non attribuibile a negligenza o colpa del docente o dell’Istituto.

La polizza assicurativa scolastica

La polizza integrativa scolastica, di norma, tutela sia i casi di infortunio che quelli di Responsabilità Civile diretta dell’Istituto scolastico. In altre parole, qualora un infortunio coinvolgesse gli alunni o il personale scolastico, è previsto il rimborso delle spese mediche e dell’eventuale invalidità permanente derivante.
La polizza garantisce anche la Responsabilità Civile della scuola qualora il danno sia responsabilità di quest’ultima.
La Provincia Autonoma di Trento, anche in virtù dello statuto speciale di cui gode, da decenni stipula una convenzione assicurativa per le scuole del territorio. Tutti gli alunni/studenti iscritti in anagrafe provinciale con un’età compresa tra i 3 e i 20 anni godono di tutele assicurative indipendentemente dall’Istituto frequentato.      

Se desideri maggiori informazioni sull’operatività delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Alunna infortunata, condannato il Ministero

Un caso particolarmente interessante è quello relativo a una giovane alunna infortunata, per cui il Ministero è stato condannato a pagare il danno. Lo riporta il Quotidiano di Puglia alla fine del mese di luglio.

Il fatto

Nel 2015 un’alunna di quinta elementare, mentre saliva la scalinata di accesso alla scuola, accompagnata dalla madre, cadeva riportando trauma dentale e al labbro superiore.
La scalinata, realizzata negli anni ’30, evidenziava evidenti condizioni di usura con palesi disallineamenti, inoltre, era resa scivolosa con zone ricoperte da muschi ed erba incolta.
L’Istituto scolastico e la Società assicuratrice rigettavano la responsabilità, in quanto, al momento dell’evento era presente la madre dell’alunna, responsabile della vigilanza della stessa.
Per questi motivi, la famiglia, esercente la responsabilità genitoriale, citava in giudizio il Ministero dell’Istruzione per il ristoro dei danni subiti.

La sentenza

Otto anni dopo l’accaduto, il Tribunale civile di Lecce, con la sentenza n. 2030/2023, accoglie le ragioni risarcitorie dei genitori dell’alunna infortunata.
Secondo il Tribunale: «La scuola è tenuta alla sicurezza dell’edificio in tutte le sue parti […] ma anche alle sue pertinenze, per prevenire il verificarsi degli infortuni».
A parere dei giudici, relativamente alla sicurezza, la responsabilità della scuola si estende anche agli accessi alla struttura. La scalinata, infatti, è parte integrante dell’edificio, ancor più per il motivo che rappresenta l’unico accesso all’Istituto.
La scuola, continua la sentenza: «Deve assicurare la sicurezza e l’incolumità impone una sorveglianza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica dei bambini. Ciò implica anche la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone estranee alla scuola ma autorizzate all’utilizzo da parte degli alunni».
La responsabilità della scuola, secondo il giudice, include anche l’obbligo di adeguata manutenzione della scalinata, la mancanza della quale ha portato all’infortunio.
Per questa motivazione il Ministero e la Società assicuratrice dovranno pagare il danno.

La responsabilità della scuola

La responsabilità legata alla manutenzione degli edifici scolastici e alle loro pertinenze, nel corso degli anni, è stato spesso motivo di contenzioso. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili scolastici spetta all’Ente Locale concessionario. L’Istituto scolastico tuttavia dovrà effettuare tutte le necessarie segnalazioni all’Ente proprietario. Solo in questo modo, la scuola risulterà sollevata da qualsiasi responsabilità relativa alla conduzione dei locali dati in concessione.
In questo senso è importante ricordare l’introduzione dello “Scudo Legale” per i Dirigenti Scolastici prevista dal D. L. 21 ottobre 2021, n. 146.
Ai sensi della norma, i Dirigenti sono esentati dalla Responsabilità Civile, Amministrativa e Penale, qualora segnalino tempestivamente gli interventi strutturali e di manutenzione necessari a garantire la sicurezza degli edifici assegnati.
Resta inteso che, i Dirigenti Scolastici, sono tenuti comunque ad adottare tutte le misure di carattere gestionale di loro competenza, nei limiti delle risorse disponibili. Ai sensi della norma, i Dirigenti, rilevando l’esistenza di un pericolo grave e immediato, potranno interdire l’uso di aule e spazi o anche dell’intero edificio. In questi casi non scatterà il reato di interruzione di pubblico servizio o di procurato allarme.

Il profilo assicurativo

Fermo restando la polizza integrativa scolastica e la recente norma, è bene richiamare l’opportunità, per il Dirigente Scolastico, di sottoscrivere una polizza di tutela patrimoniale.
La Responsabilità Civile verso terzi dei dipendenti dello Stato è disciplinata dall’Art. 22 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. Il danno eventuale consiste nella violazione di disposizioni, leggi o norme di comune diligenza o prudenza. Anche l’inerzia, ovvero il ritardo ingiustificato di atti o operazioni a cui è tenuto, è considerabile come danno potenziale.

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