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Accoltella la professoressa in classe

La cronaca della scorsa settimana riporta come uno studente sedicenne, ha accoltellato una delle proprie docenti in classe.
Successivamente avrebbe minacciato i compagni di classe con una pistola giocattolo senza tuttavia ferire nessuno di loro.
Arrestato dai Carabinieri intervenuti, l’accusa è di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e di detenzione di armi finalizzata alla commissione del reato di tentato omicidio.
Attualmente l’alunno si trova ricoverato nel reparto di Neuropsichiatria adolescenziale dell’ospedale San Paolo di Milano. Almeno per il momento, lo studente non è riuscito a dare una motivazione al proprio gesto.
Le cause che hanno portato al fatto sono al vaglio degli inquirenti. Per il Pubblico Ministero che si occupa del caso si tratterebbe di un: «episodio isolato» non ascrivibile al «disagio e malessere diffuso in alcune fasce della popolazione giovanile e adolescenziale».
Sull’accaduto è intervenuto anche il ministro Giuseppe Valditara esprimendo alla docente piena solidarietà e vicinanza anche da parte del Governo. Il ministro ha avviato anche una riflessione sull’introduzione dello sportello psicologico negli istituti scolastici.

Il reato penale

I minori come nel caso in oggetto possono essere autori di tutti i reati comuni previsti dal codice penale. Tuttavia i minori, fino al quattordicesimo anno di età, non possono essere imputati penalmente.
Ai sensi dell’Art. 98 del codice penale l’imputabilità, compresa tra i 14 e i 18 anni, è giudicata discrezionalmente caso per caso. Il giudice, quindi, appurata la capacità di intendere e di volere del minore che ha commesso il fatto, applicherà l’eventuale pena conseguente.
È bene evidenziare inoltre, come la giurisprudenza prevalente sia incline a pensare che non esistano reati che abbiano come unico e possibile soggetto attivo solo il minore. Ne deriva che i genitori di un minorenne, autore di un reato, potrebbero rispondere, anche penalmente, per l’illecito commesso dal figlio.
Nel caso di reati compiuti dai minori l’onere del risarcimento del danno ricadrà sulla famiglia o sul tutore.  Sono, infatti, questi ultimi a subire le conseguenze civili dei danni commessi in quanto esercenti la potestà sul minore. Ad oggi, infatti, il minore di 18 anni non è tenuto a pagare pene pecuniarie o risarcimenti.

Il profilo assicurativo

Le migliori formule assicurative scolastiche tutelano le vittime di aggressione.
Resta inteso che i risarcimenti sono legati esclusivamente al danno fisico e che la Società assicuratrice potrà agire in rivalsa per il recupero della somma erogata a titolo di risarcimento.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche per i casi di aggressione, contattaci qui.

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Baby gang

Una scolaresca veronese, in viaggio di istruzione a Bolzano, è stata vittima di un’aggressione da parte di una baby gang composta da cinque giovani magrebini. Lo riporta il Corriere del 20 aprile scorso.

Il fatto

Durante una sosta, alcuni alunni dell’Istituto Istruzione Superiore “Ferraris-Fermi” di Verona sono stati presi di mira da alcuni coetanei. La baby gang ha inizialmente cercato di rubare il portafogli a una studentessa. La vittima, insieme ad alcuni compagni di classe è però riuscita a scappare rifugiandosi sul pullman. I malintenzionati, a questo punto, hanno cominciato a lanciare delle pietre contro il veicolo infrangendo un finestrino e rischiando di ferire un alunno.
Le indagini successive effettuate dalle autorità hanno portato all’identificazione e alla denuncia degli autori del fatto per minacce, violenza privata e danneggiamento.

Le baby gang

Con baby gang si intende un fenomeno di microcriminalità organizzata, attraverso il quale gruppi di minorenni attuano comportamenti aggressivi ai danni di cose o persone.
Senza entrare in un’analisi sociologica, è comunque utile notare come l’età dei componenti di queste bande è quella tipicamente scolastica. In media varia tra i 12 e i 17 anni, spesso sono “gestite” da maggiorenni poco più grandi. Bersagli delle loro azioni sono di norma obiettivi “deboli” in genere vandalismi, aggressioni a coetanei, vagabondi o singoli soggetti inermi.
La preoccupante crescita del fenomeno delle bande giovanili è evidenziata in uno studio di ricerca interuniversitario presentato, nell’ottobre scorso, dalla Direzione centrale della polizia criminale.
La crescita del fenomeno, com’è intuibile, comporta anche un incremento rilevante del costo economico sociale. A oggi non sono stati diffusi dati in questo senso, ma non è difficile ipotizzare cifre per svariate centinaia di milioni di euro.

Il reato penale

Quanto normalmente contestato alle baby gang sono reati penali: violenza privata, furto, danneggiamento, minacce.
È utile premettere come, ai sensi dell’Art. 97 del Codice Penale, i minori siano imputabili solo al compimento del quattordicesimo anno di età. I minori possono essere autori di tutti i reati comuni previsti dal codice penale. Tuttavia, la giurisprudenza è incline a pensare che non esistano reati che abbiano come unico e possibile soggetto attivo solo il minore degli anni 18. Ne deriva che i genitori di un minorenne, autore di reato, potrebbero rispondere, anche penalmente, per il reato punibile commesso dal figlio.
Nel caso dei minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, l’imputabilità è giudicata caso per caso, ai sensi dell’Art. 98 del codice penale. Il giudice, quindi, appurata la capacità di intendere e di volere del minore che ha commesso il fatto, applicherà l’eventuale pena conseguente.

La responsabilità civile

Nel caso di reati compiuti dai minori l’onere del risarcimento del danno ricadrà sulla famiglia o sul tutore.  Sono, infatti, questi ultimi a subire le conseguenze civili dei danni commessi in quanto esercenti la potestà sul minore. Ad oggi, infatti, il minore di 18 anni non è tenuto a pagare pene pecuniarie o risarcimenti.

Il profilo assicurativo

Le migliori formule assicurative disponibili sul mercato scolastico prevedono la copertura degli infortuni derivanti da aggressioni anche durante i viaggi di istruzione. Resta inteso che i risarcimenti sono legati esclusivamente al danno fisico, sono esclusi, invece, i danni relativi ai beni eventualmente danneggiati e/o sottratti.
Nel caso l’autore del danno venga identificato, la Società assicuratrice potrà agire in rivalsa per il recupero della somma erogata a titolo di risarcimento.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche per i casi di aggressione o danneggiamento, contattaci qui.

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Decreto Lavoro: l’assicurazione contro gli incidenti a scuola

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, venerdì 5 maggio, ha pubblicato una comunicazione relativa all’estensione dell’assicurazione obbligatoria contenuta nel Decreto Lavoro. La comunicazione fa riferimento alla pubblicazione del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (cd. Decreto Lavoro). Gli articoli 17 e 18 riguardano l’integrazione delle tutele assicurative nella scuola.
Al di là dei toni propagandistici del comunicato, le polizze assicurative scolastiche sono un tema delicato e ricco di insidie che non vanno sottovalutate.

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni

L’aspetto più significativo è contenuto all’Art. 17 attraverso il quale, viene costituito un fondo per i familiari degli studenti rimasti vittime in occasione delle attività formative. Il fondo di 10 milioni di euro, prevede solo i casi mortali e ricomprende tutti gli infortuni dal 2018 all’anno in corso. Un’ulteriore dotazione di 2 milioni di euro sarà stanziata per gli anni successivi, a partire dal 2024. Le modalità di accesso al fondo non sono ancora definite e saranno fissate con apposito decreto entro sessanta giorni dalla conversione in legge.
I commi successivi dell’articolo chiariscono come la progettazione dei PCTO debba essere coerente​ con il PTOF, individuando la figura del docente coordinatore del progetto. Saranno inoltre predisposti una piattaforma contenente le indicazioni delle imprese disposte ad accogliere le attività di alternanza e un monitoraggio qualitativo dei PCTO.

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

L’Art. 18 prevede l’ampliamento delle coperture assicurative obbligatorie prestate dall’INAIL ai sensi del DPR 30 giugno 1965, n. 1124. L’estensione è prevista a livello sperimentale solo per l’anno scolastico 2023-2024.
Il Decreto stabilisce che la protezione assicurativa obbligatoria dovrà tutelare gli studenti e il personale docente durante tutte le attività previste nel piano dell’offerta formativa.
L’assicurazione obbligatoria INAIL, tuttavia, si applicherà esclusivamente agli eventi occorsi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività o comunque nell’ambito delle attività programmate.
L’estensione della tutela assicurativa riguarderà anche gli esperti esterni, gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche, gli istruttori ed il personale ausiliario e tecnico-amministrativo.

La polizza scolastica integrativa

Un aspetto che suscita qualche perplessità è legato alla comunicazione del Ministero dell’Istruzione, secondo il quale, il decreto renderebbe inutile la stipula della polizza integrativa.
A questo proposito è bene fare almeno due considerazioni.
La prima, probabilmente la più importante, è quella legata ai rami di copertura. La polizza integrativa scolastica prevede, infatti, la copertura di una pluralità di rischi, non solo quelli legati agli infortuni.

La Responsabilità Civile

Tra questi quello più rilevante è quello legato alla Responsabilità Civile dell’Istituto scolastico. L’Art. 2043 del Codice Civile obbliga chiunque, dolosamente o colposamente, abbia causato un danno, al risarcimento dello stesso. Il Decreto lavoro non prevede nessuna copertura in questo senso. Affermare, quindi, che la polizza integrativa è superflua, espone, non solo l’Amministrazione, ma anche i singoli operatori o gli studenti, al risarcimento del danno provocato. Vero è che l’Amministrazione centrale in caso di danno da Responsabilità Civile si surroga al dipendente, tuttavia, nel caso di danno, il rischio di rivalsa è più che reale. In assenza di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile il dipendente potrebbe trovarsi nella scomoda situazione di dover risarcire personalmente il danno causato. Negli anni abbiamo avuto più di un’occasione per commentare eventi ricompresi nel danno da Responsabilità Civile, uno su tutti la mancata o carente vigilanza durante le attività scolastiche.
Anche la famiglia dello studente potrebbe trovarsi nell’incresciosa circostanza di dover risarcire un danno provocato dolosamente o colposamente dal proprio figlio. A questo proposito basti pensare ai danni provocati agli occhiali o ai beni personali di altri studenti.

L’infortunio

Il secondo aspetto riguarda la copertura assicurativa infortuni.
La polizza integrativa scolastica, come si evince dall’aggettivo stesso, va ad integrare, completare e spesso a sostituire le protezioni erogate dall’INAIL.
L’assicurazione obbligatoria INAIL, infatti, tutela esclusivamente il caso morte e l’invalidità permanente a partire dal 6° punto percentuale. Restano, invece, sempre escluse le spese mediche, poiché gratuite e a carico del servizio sanitario nazionale – gratuite, ma spesso inutilizzabili alla luce dei tempi di attesa.
La polizza integrativa oltre alle spese mediche, di norma, garantisce anche le diarie da ricovero o da gesso e, benché regolamentata da apposite tabelle, non prevede franchigie in relazione all’invalidità permanente.
L’assenza della copertura assicurativa integrativa, se da un lato si rifletterebbe economicamente sulle famiglie degli studenti o sugli assicurati, dall’altro rischia di aumentare il contenzioso. L’infortunato che non vedesse riconosciuto il danno patito potrebbe infatti rivalersi legalmente nei confronti dell’Amministrazione scolastica sotto il profilo della responsabilità civile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative contenute del Decreto Lavoro 2023, contattaci qui.

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Garanzie assicurative in itinere

Un grave sinistro che non riguarda direttamente la scuola, ma per analogia, ci dà l’opportunità di fare alcune precisazioni circa l’operatività delle garanzie in itinere.

Il fatto

L’evento, come riporta la cronaca, è accaduto nel marzo scorso, a Milano, in un parco pubblico. Un bambino di 5 anni, sotto la supervisione del padre, stava imparando ad andare in bicicletta senza rotelle.  Il ragazzino ha urtato accidentalmente una donna di 87 anni. L’anziana ha perso l’equilibrio e, cadendo a terra, ha battuto la testa sul selciato ed è morta.
L’accaduto ha costretto la Procura di Milano a porre in capo al padre la responsabilità dell’accaduto, per condotta omissiva. Il padre è, infatti, indagato per omicidio colposo in rapporto all’Art. 40 del Codice Penale ai sensi del quale, non impedire un evento, equivale a cagionarlo. 
Nel caso in questione, inoltre, è presupponibile anche la Responsabilità Civile del genitore, ai sensi dell’Art. 2047 del Codice. Il danno cagionato da incapace, infatti, dovrà essere risarcito da chi è tenuto alla sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Ne deriva che, se in sede penale è prevedibile il patteggiamento e la sospensione condizionale, in sede civile il genitore potrebbe dover indennizzare la vittima. Risarcimento che la stampa stima intorno ai 200mila euro.

Danni in itinere

Come accennato in premessa, il caso non coinvolge direttamente la scuola, tuttavia, la possibilità che eventi analoghi possano accadere in itinere merita qualche approfondimento. L’utilizzo di biciclette o monopattini, per andare e tornare da scuola, è ormai più che consueto a tutte le età. La possibilità di causare lesioni personali a terzi è più che concreta.
A questo occorre aggiungere che, nel caso di lesioni, dal 2016, è previsto un inasprimento delle pene.
Se da un incidente stradale deriva una lesione grave, con una prognosi superiore a 40 giorni, il responsabile dovrà rispondere penalmente della sua condotta. Tutto questo anche se non ha provocato volutamente l’incidente, ma si è trattato solo di una disattenzione.

Il profilo assicurativo

Sono due le garanzie delle polizze assicurative scolastiche che possono tutelare l’assicurato nel caso di (mal)utilizzo dei velocipedi.
In primo luogo, la tutela per i danni da Responsabilità Civile, ovvero quando un soggetto, ingiustamente, arreca un danno a un altro. Sul danneggiante infatti, grava l’obbligo di risarcire il danno. La polizza scolastica, se previsto contrattualmente, provvede, in caso di incidente, al rimborso del danno causato, nei limiti del massimale previsto. 
Dal punto di vista di un eventuale contenzioso nella liquidazione del danno potremmo però trovarci di fronte ad alcune limitazioni. La Compagnia, in relazione alla Responsabilità Civile potrebbe, infatti, fornire l’assistenza legale solo fino a quando ha un interesse diretto nella vertenza di danno. Inoltre, l’assicuratore potrebbe arrogare a sé tutti i diritti e le azioni spettanti all’assicurato tra cui quello di nominare legali o periti di parte.
La seconda garanzia, prevista dalle migliori soluzioni assicurative operanti in ambito scolastico, è la Tutela Legale. La Compagnia, in questo caso, si obbliga a fornire al cliente l’assistenza e la difesa giudiziale e stragiudiziale necessaria. È bene sottolineare che la garanzia non rimborsa le sanzioni amministrative (multe e/o ammende), ma prevede il rimborso delle spese legali, peritali e processuali sostenute per eventuali ricorsi. Ma, soprattutto, l’assicurato può vedersi rimborsate le spese anche per la difesa da imputazione per reati penali. Ovviamente, in questi casi, la garanzia di Responsabilità Civile resterebbe inoperante.

Se desideri maggiori informazioni in relazione ai rami di Responsabilità Civile e Tutela Legale delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.  

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La laicità della scuola

È diventato oggetto di interesse della cronaca, la sospensione comminata dall’USR della Sardegna alla docente che ha fatto pregare gli alunni in classe.

Il fatto

Gli avvenimenti, riporta la stampa, sarebbero solo gli ultimi e forse non i più gravi, contestati alla docente di un Istituto Comprensivo dell’Oristanese. I media riportano come l’insegnante, il giorno prima delle vacanze dello scorso Natale, fosse supplente in una terza elementare. La docente, nel corso della lezione, avrebbe fatto assemblare dei rosari e recitare delle preghiere. Alcune famiglie avrebbero protestato con il Dirigente per l’accaduto. La sospensione erogata dall’Ufficio Regionale, non contemplerebbe solo il caso in questione ma si riferirebbe anche a una serie di episodi analoghi.
La vicenda è stata oggetto di prese di posizione politiche, spesso strumentali, arrivando fino ad un’interrogazione parlamentare. Sul caso è intervenuto anche il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che pur difendendo l’operato dell’Ufficio scolastico, ha avviato un’ispezione per verificare la correttezza della procedura. 

Il principio di laicità dello Stato

La questione prende avvio dall’analisi del dettato Costituzionale, dal quale si ricava la laicità dello Stato. Tale principio, tuttavia, non è formalmente espresso. La laicità dello Stato è dedotta, in via interpretativa, dall’analisi di numerosi articoli della Costituzione(Artt. 3, 7, 8 e 19). In questo senso è orientata anche la giurisprudenza, soprattutto quella costituzionale, quand’è chiamata a pronunciarsi nel merito.
L’Art. 20 della Costituzione, inoltre, prevede espressamente che le finalità religiose non debbano limitare le attività tipiche dello stato.

Gli atti di culto e i riti religiosi nella scuola pubblica

La laicità dello Stato prevede, conseguentemente, anche quella della scuola pubblica. L’argomento è abbastanza delicato e passibile di interpretazioni, anche contrastati, poiché la laicità scolastica deve saper armonizzare le varie credenze e le non credenze. Proprio per questo motivo, all’interno della scuola, sono ammessi gli atti di culto, ma solo a patto che avvengano in orario extrascolastico. I riti religiosi, inoltre, devono avvenire fuori dalla programmazione scolastica e sempre con la delibera degli organi collegiali e formale comunicazione interna della scuola. Queste indicazioni sono contenute all’interno della nota del MIUR prot. AOOUFGAB/900 del 15 febbraio 2009, conseguente al parere richiesto all’Avvocatura di Stato. Nel caso in questione, quindi, è da considerare se la preghiera può, o meno, essere considerata un atto di culto. L’avvocatura di Stato, su quest’aspetto, è molto chiara: la preghiera, in sé, non è un atto di culto, ma è anche vero che è un elemento tipico di un rito religioso. Per questo motivo deve sottostare alla medesima regolamentazione degli atti di culto e riti religiosi a scuola.

Il profilo di responsabilità

L’Art. 2, comma 1, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, impone al dipendente il rispetto della Costituzione, nell’osservanza della legge e nell’interesse pubblico. Il secondo comma, inoltre, afferma come il dipendente debba impegnarsi: «ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione». Ne deriva che, qualora l’Autorità di controllo rilevi un comportamento in contrasto con il Codice di comportamento, sia tenuta ad applicare una sanzione amministrava e/o disciplinare.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, escludono le controversie relative a rapporti di lavoro, non ci sarà quindi garanzia assicurativa in questo senso. Qualora la docente, come preannunciato, si rivolgesse al tribunale e il giudice le desse ragione potrà tuttavia, in sede civile, richiedere il risarcimento del danno.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Bullone nel panino

Un alunno di un istituto comprensivo milanese, in uscita didattica, ha trovato un bullone nel panino fornito dal concessionario della mensa del Comune. Lo riporta la cronaca milanese della metà di marzo.

Il fatto

Una classe di quinta elementare era in visita a Palazzo Marino sede del Comune di Milano. Nella pausa, era previsto il pranzo al sacco, preparato da Milano Ristorazione, l’impresa partecipata che si occupa della gestione delle mense scolastiche milanesi. All’interno del panino di uno studente c’era un bullone, con tutta probabilità staccatosi da uno dei macchinari preposti alla preparazione degli alimenti. I genitori, venuti a conoscenza del fatto, hanno segnalato l’episodio alla scuola e quest’ultima, a sua volta, al Comune e alla Società appaltatrice della mensa. Il clamore suscitato dalla vicenda, che sembra non essere la prima di una catena di disservizi, ha portato alle dimissioni del Presidente di Milano Ristorazione. Il Comune, dal canto proprio, ha avviato un’indagine.

Irregolarità nelle mense scolastiche

Quanto accaduto è solo l’ultimo, e forse non il peggiore, episodio di irregolarità accertate nelle mense scolastiche di tutt’Italia. Una recente campagna di controlli effettuata dai carabinieri del NAS ha dimostrato come il 31% delle aziende di ristorazione scolastica, sottoposte a verifica, non rispetti le norme. Le infrazioni maggiormente contestate riguardano alimenti conservati male o scaduti, condizioni igieniche precarie delle cucine e situazione contrattuale irregolare dei dipendenti. Ventidue gestori sono stati denunciati con l’accusa di frode e inadempienze in pubbliche forniture.

Le responsabilità

Sono due, in questi casi, i livelli di responsabilità. Da un lato quella penale, quando il fornitore, al fine di un ingiustificato arricchimento, dolosamente eroga un servizio non conforme a quanto contrattualmente previsto. Penale, ai sensi dell’Art. 590 del Codice Penale, è anche l’operato negligente che colposamente provoca una lesione personale.
L’altro livello è quello civile, come nel caso in questione, ovvero quando il fornitore, colposamente, viola l’obbligo contrattuale cagionando un danno ingiusto.
La differenza tra responsabilità civile e penale non riguarda la gravità del fatto, ma il tipo di norma violata. La responsabilità penale si verifica quando un soggetto infrange una norma prevista dalla legge penale, per cui è prevista l’applicazione di una pena. La responsabilità civile è la violazione di una norma civile, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno. Resta comunque inteso che le infrazioni potrebbero sommarsi tra loro in un medesimo evento.

Il profilo assicurativo

La responsabilità penale è del soggetto che ha compiuto il reato. Le polizze assicurative, quindi, non rispondono della sanzione penale, che resterà a carico dell’autore del reato. L’intervento assicurativo potrebbe essere eventualmente previsto con la polizza di Tutela Legale, qualora fosse stata stipulata, a rimborso delle spese di difesa e/o di perizia.
L’assicuratore, ai sensi dell’Art. 1900 del Codice Civile, potrebbe anche rifiutare il pagamento dell’indennizzo. Questa possibilità si verifica se il danno è stato causato con dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario. Nei casi di colpa grave è possibile una deroga che tuttavia, dovrà essere contrattualmente prevista.
Le migliori polizze integrative scolastiche prevedono, di norma, l’estensione della copertura anche ai casi di colpa grave del contrente/assicurato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla Responsabilità Civile delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Infortunio durante l’uscita didattica

La cronaca degli ultimi giorni riferisce di un infortunio, avvenuto durante un’uscita didattica, in cui è rimasta coinvolta un’alunna di una scuola dell’infanzia.

Il fatto

L’alunna, in gita in una fattoria situata nelle campagne bolognesi, è stata travolta e schiacciata da un cancello. Trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Orsola a Bologna, le sono state riscontrate tumefazioni alla testa e alla schiena, ma non di gravità tale da destare preoccupazione.
Sembra che la cancellata, alta 1 metro e 60, non fosse fissata e l’intero contesto fosse inadeguato. La famiglia ritiene che possa esserci la negligenza della struttura e ha minacciato di adire le vie legali, sia penalmente, che civilmente. Il responsabile della fattoria s’è detto dispiaciuto per l’accaduto, evidenziando, tuttavia, che nell’area dell’incidente c’erano dei lavori in corso e che il cantiere era delimitato.

La progettazione

È bene premettere, fin da subito, che la progettazione è l’elemento centrale di tutta l’attività didattica. Gli aspetti relativi alla sicurezza, anche in questo caso, assumono un ruolo fondamentale. La prevenzione dei pericoli è da tenere in considerazione sempre, ancor più in occasione dei viaggi di istruzione o delle visite didattiche. L’Istituto organizzatore dovrà, quindi, considerare la sicurezza della meta in cui si svolgerà l’attività, soprattutto in relazione all’età, alla maturità e al livello d’indipendenza dell’alunno.
Nel caso di danno o infortunio, questi potrebbero essere i primi aspetti ad essere valutati per definire le eventuali responsabilità.

Il profilo di responsabilità

In relazione al caso in esame, ferme restando le dichiarazioni del responsabile della struttura, l’area in cui è avvenuto l’incidente era segnalata e recintata. Ne deriverebbe che la responsabilità potrebbe essere legata alla mancata o carente vigilanza del personale scolastico.

Il profilo assicurativo

Questo è uno dei casi tipici che evidenziano la necessità della polizza assicurativa integrativa.
Ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, gli alunni della scuola dell’infanzia non godono delle coperture assicurative offerte dell’INAIL. Questi soggetti, infatti, non rientrano nell’ambito di applicazione della norma in quanto la loro attività non è assimilabile alle esercitazioni pratiche. Ne deriva che, in caso di sinistro, l’unica copertura assicurativa è affidata alla polizza integrativa stipulata dalla scuola. Inoltre, nel caso venisse accertata la Responsabilità Civile diretta dell’Istituto nell’evento, il risarcimento del danno spetterebbe unicamente alla scuola.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative nella scuola dell’infanzia o al ramo di Responsabilità Civile della polizza integrativa scolastica, contattaci qui.

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Intossicazione alimentare

Un alunno del nostro istituto ha portato da casa uno yogurt per merenda. Lo yogurt probabilmente era scaduto, infatti, un’ora dopo, l’alunno s’è sentito male e abbiamo chiamato l’ambulanza per il trasferimento in ospedale. Dobbiamo considerare quanto accaduto un infortunio? La polizza assicurativa copre il danno?

L’intossicazione alimentare è comunemente considerata una malattia, tuttavia, per quanto concerne l’ambito scolastico, è opportuno fare alcune precisazioni.

Differenza tra malattia e infortunio

La differenza tra malattia e infortunio non è sempre così chiara come si potrebbe pensare.
Dal punto di vista assicurativo, viene considerato infortunio un evento dannoso, fortuito, violento, ed esterno, che produce lesioni obiettivamente constatabili. Qualora venga a mancare anche uno solo di questi aspetti, si deve parlare di malattia. Nel caso in questione, la componente che sembra sicuramente mancare è quella legata alla violenza. Dove il termine violenza non deve essere considerato in senso stretto, ma va ad individuare l’azione lesiva, che dev’essere improvvisa e repentina.  La causa del danno, quindi, dev’essere rapida, di tale entità da vincere la resistenza dell’organismo, concentrata in un preciso momento, facilmente individuabile.
Per malattia si intende, conseguentemente, qualsiasi danno alla salute non derivante da un infortunio, che richieda cure mediche, o comporti l’incapacità a condurre una vita normale.

La tutela assicurativa scolastica

Appurato, quindi, che l’intossicazione alimentare non possa essere considerata, almeno tecnicamente, come un infortunio, occorre verificare se quest’evento è ricompreso tra i casi previsti dall’assicurazione.
Le migliori formule assicurative ricomprendono l’intossicazione alimentare ma solo se legata alla refezione scolastica. Sono quindi esclusi i casi, come quello in esame, in cui l’alimento sia stato portato da casa, tuttavia, il ramo di Assistenza può prevedere il primo soccorso.

La responsabilità civile

Di norma, le polizze assicurative prevedono il risarcimento anche nel caso di avvelenamento o intossicazione alimentare. Qualora l’Istituto Scolastico gestisca direttamente la refezione, sono quindi compresi i casi di avvelenamento da bevande avariate e cibi guasti.
In questi casi la garanzia è operativa solo se la somministrazione è avvenuta durante l’attività scolastica e se la responsabilità è ascrivibile direttamente alla scuola.
Sul tema della responsabilità diretta è necessario ricordare come l’assunzione di alcuni alimenti potrebbe causare seri problemi di salute a alunni con gravi intolleranze alimentari. Per questo motivo, il regolamento di Istituto non dovrebbe consentire l’ingresso incontrollato di cibi o bevande. Questo soprattutto nelle scuole primarie, dove il livello di percezione del rischio degli alunni potrebbe essere più basso. Vietare l’ingresso di cibi scaduti, o fatti in casa, tutela l’Istituto dalla responsabilità diretta per culpa in vigilando ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile. Allo stesso modo, la scuola deve vigilare anche in relazione alla qualità del cibo fornito da un gestore esterno. Fermo restando che, in questo caso, la responsabilità civile diretta è imputabile al gestore.

Se desideri maggiori informazioni in relazione al ramo di responsabilità civile della polizza assicurativa scolastica, contattaci qui.

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Vandalismo durante il viaggio di istruzione

La cronaca del 6 marzo scorso riporta come un alunno 18enne, di un Istituto superiore varesino, abbia commesso un atto vandalico durante una gita scolastica.

Il fatto

Lo studente, in gita scolastica a Malta, ha inciso le proprie iniziali su uno dei portali di Gigantia, monumento neolitico dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Colto in flagrante da un agente di sicurezza è stato arrestato dalla polizia. Il giovane, processato per direttissima, ha ammesso tutte le accuse mosse a suo carico. Condannato a due anni di reclusione, con sospensione della pena, dovrà comunque pagare un’ammenda di 15.000 euro.

La responsabilità penale

Il vandalismo è normalmente identificato come un reato penale. La distruzione, il deturpamento o l’imbrattamento di un patrimonio protetto dall’UNESCO è sanzionato in maniera molto severa in tutto il mondo. È bene, comunque, evidenziare come ogni Paese applichi pene specifiche in relazione ai singoli reati. Circa la responsabilità penale, questa è legata all’età del soggetto ovvero, in linea di principio, alla capacità di agire. Analogamente all’Italia, anche a Malta la maggiore età è stabilita con il compimento del 18° anno.

La pena pecuniaria

Più articolata è la questione legata al pagamento della pena pecuniaria.
Il tema della responsabilità genitoriale è stato argomento di dibattito, di sentenze e di provvedimenti legislativi negli ultimi 10 anni. Ad oggi, il minore di 18 anni, non è tenuto a pagare pene pecuniarie o risarcimenti, in questi casi l’onere ricadrà sulla famiglia o sul tutore. Sono infatti questi ultimi, a subire le conseguenze civili dei danni commessi, in quanto esercenti la potestà sul minore.
Qualora invece, l’autore del reato, come in questo caso, sia un maggiorenne, sarà lui a dover risarcire gli eventuali danni procurati. Tutto ciò, anche nel caso in cui il soggetto sia nullatenente o non possedesse un reddito. Ai sensi dell’Art. 106 del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, dopo la maggiore età, i genitori non hanno più responsabilità sulla condotta del figlio, neanche se quest’ultimo dovesse convivere con loro. L’orientamento giurisprudenziale prevalente tende, tuttavia, ad estendere la responsabilità genitoriale anche ai fatti illeciti commessi dai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, analogamente a quanto previsto per figli minori di età.

La reciprocità nell’UE

Malta, in quanto parte dell’Unione Europea, gode del principio di reciprocità interno all’Unione. Ne deriva che, in relazione al pagamento delle sanzioni e delle pene pecuniarie, l’autorità giudiziaria o amministrativa di un Paese comunitario può trasmettere gli atti direttamente all’autorità di un altro paese membro e quindi far riconoscere e rendere esecutivo il pagamento senza ulteriori formalità.

La responsabilità della scuola

Come espresso all’Art. 27 della Costituzione: «La responsabilità penale è personale». Ne deriva che non è possibile la sostituzione della persona che deve rispondere di un illecito penale. La polizza assicurativa quindi non risarcisce né il danno né la sanzione.
Tuttavia, la scuola, alla luce del rapporto negoziale instauratosi con l’iscrizione dello studente, assume precisi doveri di vigilanza ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile. Nel caso di mancata o insufficiente vigilanza, anche nel caso di studenti maggiorenni, l’Istituto potrebbe dover rispondere dell’eventuale danno provocato, in concorso con la famiglia. Le polizze scolastiche integrative, di norma, ricomprendono quest’aspetto anche in occasione dei viaggi di istruzione, anche all’estero.

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Alunna cade con gli sci

La Cassazione, con sentenza n. 5118 del 17 febbraio 2023, ha stabilito che è compito del danneggiato dimostrare la responsabilità della scuola e degli insegnanti.

Il fatto

Gli eventi risalgono al febbraio del 2008. Una studentessa di un Istituto superiore pisano, nel corso di una gita scolastica, mentre sciava in condizioni meteorologiche avverse, cadeva rovinosamente, infortunandosi. La ricostruzione dei fatti indica come la studentessa, in occasione della gita, fosse accompagnata dal padre. Fu quest’ultimo a portare la figlia sulla pista da sci dove accadde il sinistro, in assenza del docente. Inoltre, nella dinamica dell’evento non veniva determinata né la causa della caduta, né il luogo esatto della stessa.

L’iter processuale

La famiglia della studentessa, a fronte della resistenza del Ministero dell’Istruzione e della Compagnia Assicuratrice, decise di ricorrere al giudice.
Nel primo grado del processo, il tribunale stabilì che il danno era ascrivibile alla mancata vigilanza degli insegnanti e della scuola. Il giudice, in quell’occasione, deliberò la liquidazione di un risarcimento di circa 30.000 euro alla studentessa. La Corte d’Appello, successivamente, confermò la sentenza di primo grado, da qui il ricorso in Corte di Cassazione.
I giudici della Suprema corte eccepiscono le precedenti sentenze, in relazione all’aspetto probatorio, ai sensi degli Artt. 1218 e 2697 del Codice Civile. Secondo i giudici infatti: «[…] cadere dagli sci costituisce circostanza probabile quando si pratica suddetto sport. Non si può dalla semplice caduta, in assenza di una descrizione della dinamica, ricavare automaticamente la presunzione di responsabilità per culpa in vigilando dell’insegnante». Inoltre, secondo i giudici, anche l’età dell’alunna e le abilità sciistiche dichiarate devono essere prese in considerazione nella valutazione del dovere di vigilanza della scuola. È compito del danneggiato infatti, fornire la prova della responsabilità della scuola e degli insegnanti. 
Un ultimo aspetto riguarda il livello dell’indennizzo. Secondo la suprema corte la liquidazione del danno è: «[…] in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità». L’importo della liquidazione infatti: «[…] dev’essere circoscritta agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto in relazione ad allegazioni e prove specificamente dedotte».
Per queste motivazioni il tribunale ha chiesto la ripetizione del processo.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative integrative, operanti nel mercato scolastico, tutelano gli assicurati durante tutte le attività scolastiche. Ne deriva che tutelano l’assicurato anche durante i viaggi di istruzione e le gite scolastiche. Le migliori formule assicurative prevedono anche la copertura durante le settimane bianche o le escursioni sulla neve. I questi casi, in caso di infortunio, garantiscono le spese mediche, all’interno del massimale stabilito.  Il ramo di Responsabilità civile tutela, invece, l’Istituto in caso di danno colposo a quest’ultimo direttamente ascrivibile. Come nel caso in questione, il Ministero e la Compagnia assicuratrice possono comunque rivolgersi alla giustizia ordinaria nell’ipotesi che il danno non sia stato provocato per responsabilità diretta.

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