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Vigilanza e responsabilità

In una scuola media di Pavia 10 studenti intossicati in palestra durante la lezione di educazione fisica per l’utilizzo di uno spray al peperoncino.
Prognosi di 15 giorni per un alunno diciassettenne dell’Istituto Alberghiero di Pula, provincia di Cagliari, ripetutamente colpito alla testa con una pala da un compagno.
Un alunno tedesco di 12 anni, precipitato dal cornicione di un albergo mentre era in gita in Valle Aurina in Alto Adige. È gravissimo in ospedale, forse voleva fare uno scherzo ai compagni.
Queste sono le notizie di cronaca che, solo nell’ultimo mese, hanno coinvolto la scuola e che hanno avuto un’ampia risonanza nei media.
Di fronte a questi avvenimenti, le due domande che la maggior parte delle persone si pone sono: chi doveva vigilare? e di chi è la responsabilità?

La vigilanza

L’obbligo di vigilanza sugli alunni, imposto al personale scolastico, deriva dal comma 2 dell’Art. 2048, del Codice Civile. Già nel 2011, la Corte di Cassazione evidenziava che, con l’ingresso dell’allievo a scuola sorge un vincolo negoziale dal quale discende l’obbligo di vigilanza. L’obbligo di protrae per tutto il tempo in cui lo studente fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni. Ai sensi dell’Art.44, comma 1, del CCNL scuola, anche i collaboratori scolastici dovranno provvedere ai compiti di accoglienza e di sorveglianza connessi alle attività.
È bene, tuttavia, sottolineare come, secondo la giurisprudenza, la scuola sia tenuta alla vigilanza nei confronti degli alunni con la diligenza adeguata al caso concreto.
L’Istituto dovrà, quindi, adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire il verificarsi del danno secondo criteri di normalità. Tra questi, non solo la capacità tecnico-organizzativa dell’Istituto, ma anche quella specifica del soggetto vigilato. La vigilanza, quindi, non è un postulato assoluto ma andrà applicata sulla base di un giudizio relazionale, rapportato al caso concreto. Le variabili di riferimento dovranno essere declinate in relazione all’età, alla maturità e al livello di indipendenza del soggetto vigilato. È intuitivo, infatti, che non potrà essere applicata la stessa vigilanza per un alunno della scuola dell’infanzia e per uno studente di un Istituto superiore.

La responsabilità

La giurisprudenza chiarisce come, in ambito scolastico, siamo di fronte ad un contratto di protezione. Tra gli interessi da realizzarsi da parte della scuola rientra, infatti, anche quello all’integrità fisica dell’allievo.
Relativamente alla responsabilità quindi il passaggio essenziale è costituito dall’onere probatorio. L’alunno, o la sua famiglia, sono tenuti solamente a dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto. Alla scuola spetta invece dimostrare che l’evento dannoso sia stato determinato da una causa non imputabile né all’istituto scolastico né al suo personale. La scuola dovrà, quindi, provare, da un lato, di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il danno, dall’altro, che il danno s’è verificato per una causa non prevedibile, né superabile con la normale diligenza adeguata alle circostanze concrete.
Le responsabilità civilistiche connesse all’obbligo di vigilanza sugli alunni vanno, tuttavia, integrate con il dettato dell’Art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312.
Ai sensi della legge, la responsabilità patrimoniale del personale scolastico è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni. Fatti salvi questi casi, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nella responsabilità civile derivante da azioni promosse da terzi.
L’aspetto legato alla responsabilità in caso di danno non si limita esclusivamente alla culpa in vigilando del personale scolastico o alla culpa in organizzando dell’Istituto. La famiglia, infatti, è la prima deputata a impartire ai figli una corretta educazione atta a prevenire fatti illeciti e/o dannosi.
C’è, quindi, da tenere in considerazione anche la possibile culpa in educando dei genitori ai sensi del comma 1 dell’Art. 2048 del Codice Civile. Quest’aspetto rientra nel patto di corresponsabilità stipulato tra la famiglia e la scuola.

Il profilo assicurativo

Nel merito delle coperture assicurative, le polizze integrative stipulate dalla scuola, di norma, prevedono il ramo di Responsabilità Civile.
Ogni evento è un caso a se stante che prevede una accurata analisi delle dinamiche specifiche. Queste serviranno per capire, non solo come il sinistro è avvenuto, ma anche per definire le responsabilità dei soggetti coinvolti e l’eventuale trasferimento all’assicuratore.

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Palestra della Parrocchia

Nel nostro istituto comprensivo sono in corso i lavori di ristrutturazione della palestra. Al fine di evitare l’interruzione dell’attività formativa, il Comune ha fatto un accordo con la Parrocchia per l’utilizzo di un locale. Le docenti incaricate ci segnalano che in alcuni punti il pavimento si spacca e si solleva. Un’alunna sarebbe anche inciampata, senza, tuttavia, riportare danni. Inoltre, un pannello della controsoffittatura sembra pericolante. In caso di infortunio la polizza scolastica indennizza il danno?

I locali scolastici sono di proprietà degli Enti territoriali (Regioni, Province e Comuni), ai sensi dell’Art. 826 del Codice Civile.
Ai sensi dell’Art. 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 l’Ente proprietario è obbligato alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. Nel caso di manutenzione straordinaria che impedisca l’utilizzo dei locali, l’Ente proprietario provvede a fornire all’Istituto scolastico una sistemazione alternativa per il tempo necessario. Anche questi locali, esattamente come quelli scolastici, dovranno essere conformi alla normativa di riferimento in materia di sicurezza ai sensi del D.L. 2008 n. 81.
L’edificio, al pari di quello scolastico, dev’essere munito del documento di valutazione dei rischi a tutela della salute degli studenti e degli operatori.

La sicurezza degli immobili scolastici

L’Ente locale quindi, stipulando con un soggetto terzo un contratto per il comodato dei locali destinati all’edilizia scolastica, dovrà verificarne l’adeguatezza. A sua volta, l’Istituto scolastico dovrà provvedere a valutarne la sicurezza per tutto il periodo in cui i locali sono nella sua disponibilità. Eventuali pericoli andranno segnalati tempestivamente all’Ente locale che ha stipulato la concessione. In casi particolari, l’accesso ai locali potrebbe essere limitato o interdetto in maniera preventiva.

La Responsabilità Civile

L’Art. 2043 del Codice Civile obbliga al risarcimento chiunque arrechi, dolosamente o colposamente, ad un terzo un danno “ingiusto”.
Quanto in premessa, unitamente al testo normativo, tende a identificare e delimitare la responsabilità civile diretta dei singoli soggetti coinvolti. In caso di infortunio di un alunno, o di un operatore scolastico, si stabilirà, ai sensi della normativa, su chi grava la responsabilità dell’accaduto. Sarà quindi quest’ultimo a dover risarcire il danno.
L’Ente proprietario deve accertarsi che l’immobile avuto in concessione sia adeguato alle necessità. L’Istituto scolastico deve curare, da un lato il corretto uso dei locali, senza procurarne danno, dall’altro l’adeguatezza degli stessi, in relazione all’attività prescelta. Questa verifica è in capo al Dirigente Scolastico, vale a dire al RSPP dell’Istituto. Il proprietario dell’immobile è tenuto ad effettuare tutti i lavori di messa in sicurezza dei locali qualora risultino inadeguati ovvero qualora si rendessero necessari.

Il profilo assicurativo

La polizza scolastica integrativa, di norma, indennizza tutti i casi di responsabilità diretta dell’Istituto nei casi di morte, lesioni personali, distruzione e danneggiamenti di cose.
Qualora, quindi, la responsabilità del danno fosse ascrivibile all’Istituto la polizza provvederà al risarcimento. In caso in cui il danno sia provocato dal proprietario dell’immobile o dal concessionario, saranno questi ultimi a dover provvedere al risarcimento.

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Scuola senza riscaldamento

Con l’arrivo dell’inverno si torna a parlare del problema del riscaldamento nelle scuole.
In questo mese di gennaio, le cronache hanno riportato le proteste dei genitori di Villaricca, in Campania, per i termosifoni spenti nell’Istituto comprensivo a causa di un guasto.
Il Comune di Castello di Cisterna, ancora nel napoletano, lo scorso settembre, ha chiuso un plesso scolastico a causa del caro bollette.
Ultimo, solo in ordine di tempo, il caso avvenuto a Palermo, dove un’alunna di quinta elementare è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale per ipotermia. Anche in questo caso, l’impianto di riscaldamento era fermo perché rotto.

La manutenzione degli impianti e la crisi energetica

Nella maggior parte dei casi la motivazione è da ricercarsi nella carente manutenzione degli impianti da parte degli Enti proprietari degli immobili. Nell’ultimo periodo, inoltre, si è aggiunto l’aumento delle tariffe di energia elettrica e gas con il conseguente incremento dei costi di gestione. Situazione che rischia di diventare complessa se ilSole24ore, lo scorso ottobre, stimava aumenti, per gli Enti locali, nell’ordine del 44,3% per l’energia elettrica e del 47,4% per il gas.

Il profilo normativo

Riguardo agli edifici scolastici, per le scuole di grado inferiore, spetta ai Comuni la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria. Analogamente, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, quest’incombenza è a carico delle Province. La norma è stabilita dall’Art. 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, e dal D.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Se è vero che la competenza per la manutenzione degli edifici scolastici è l’Ente Locale proprietario dell’immobile, è anche vero che gli interventi vanno sollecitati dal Dirigente Scolastico. Quest’ultimo infatti è il responsabile dei luoghi di lavoro ai sensi del D.L. 9 aprile 2008, n. 81.
Circa i lavori di manutenzione, l’Art. 39 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, disciplina la possibilità che questi possano essere effettuati anche dalla scuola. Prerequisito è la concertazione con l’Ente proprietario che dovrà, in ogni caso, accollarsene le spese.

Il profilo assicurativo

La polizza assicurativa scolastica integrativa, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela di norma, l’Istituto scolastico per tutti i danni a lui direttamente ascrivibili.
L’Assicurazione, infatti, si obbliga a tenere indenne l’Istituto per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e danneggiamenti a cose.
Nel caso in cui il danno sia stato causato direttamente dall’Istituto, per mancata o tardiva segnalazione, la polizza risarcisce il danneggiato. È bene, tuttavia, fare una precisa verifica delle condizioni contrattuali, soprattutto in relazione alle esclusioni. La polizza potrebbe, infatti, non prevedere i lavori di manutenzione o i danni per interruzione o sospensione totale o parziale delle attività. Potrebbe, infine, essere esclusa la Responsabilità Civile personale degli incaricati dall’Istituto Scolastico.

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Open Day

Per il mese di gennaio, il nostro Istituto superiore sta organizzando alcune giornate di Open Day finalizzate alle nuove iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Alcuni docenti si sono offerti di partecipare anche al di fuori dell’orario di servizio. In caso di sinistro sono tutelati dalla polizza assicurativa integrativa? Analogamente sono in copertura gli studenti non iscritti e le loro famiglie durante gli incontri?

Con l’avvio del nuovo anno e in previsione dell’iscrizione dei nuovi alunni, prevista entro il 30 gennaio prossimo, molti Istituti stanno organizzando gli Open Day.
L’Open Day nasce in Italia a metà degli anni ’90, nella scuola paritaria. Via via s’è diffuso anche nella scuola statale. Durante la “giornata aperta” i futuri studenti e le loro famiglie possono visitare gli edifici, incontrare i professori e verificare l’offerta formativa.
Le scuole hanno, così, modo di presentarsi al meglio delle proprie possibilità ed i futuri studenti potranno prendere una decisione più corrispondente alle proprie aspettative.

L’assicurazione del personale scolastico

Normalmente l’Open Day rientra nel progetto “Orientamento e Continuità”, inserito nel PTOF delle istituzioni scolastiche. L’attività generalmente è tra quelle extracurricolari ma, in quanto attività scolastica, è ricompresa tra quelle tutelate dall’assicurazione integrativa, senza limitazione di tempi o di orari.
La partecipazione dei docenti e del personale a questi momenti, di norma, è su base volontaria e non può essere imposta dal Dirigente.
Nel caso in cui, tuttavia, il Collegio Docenti deliberi l’organizzazione dell’Open Day come un’iniziativa e/o un progetto specifico, la partecipazione del personale è obbligatoria.
In compenso, se previsto dal contratto integrativo d’Istituto, l’Open Day è ricompreso nella flessibilità oraria senza oneri per l’Amministrazione.
Sotto il profilo assicurativo, il personale scolastico non è tenuto obbligatoriamente ad aderire alla polizza integrativa. Ne deriva che, in caso di mancata adesione, il sinistro sarà tutelato esclusivamente dalle tutele obbligatorie garantite dall’INAIL.

L’assicurazione dei partecipanti

Come già ricordato, l’Open Day rientra tra le attività extracurricolari. La partecipazione a queste iniziative è libera, gratuita e, generalmente, non legata ad accordi o convenzioni tra Istituzioni scolastiche. Gli alunni interessati e le loro famiglie, durante la presenza all’interno dell’Istituto scolastico organizzatore, non godono della copertura assicurativa in caso di sinistro.
Tuttavia, in caso di responsabilità civile colposa dell’Istituto, la polizza prevede il risarcimento del danno.
In altre parole, se il danno è direttamente riconducibile alla scuola, come nel caso di pericolo non segnalato (es.: pavimento bagnato), la polizza opera regolarmente.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative in occasione degli Open Day, contattaci qui.

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Alunna scompare all’uscita da scuola

La cronaca riporta come una studentessa di 11 anni, uscita nel pomeriggio da una scuola di Piacenza, si sia persa. Allertate anche le forze dell’ordine, l’alunna è stata ritrovata dal padre solo in tarda serata.
Il lieto fine della vicenda tuttavia non esonera a qualche riflessione sulla possibile responsabilità della scuola o della famiglia sull’accaduto.

La responsabilità dell’Istituto scolastico

Il secondo comma dell’Art. 2048 del Codice Civile identifica nella scuola (il precettore) il soggetto responsabile dell’incolumità dell’alunno per tutto il periodo dell’affidamento alla stessa.
Analogo concetto è ribadito dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184, in relazione al diritto dei minori. Con l’iscrizione alla scuola di uno studente alla scuola si instaura un vincolo negoziale dal quale discende l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno.
Di fatto è di un contratto di protezione, secondo il quale, tra gli interessi da realizzarsi da parte della scuola, rientra quello all’integrità fisica dell’allievo.
Ne deriva che l’alunno minore d’essere consegnato e ritirato dalla famiglia alla scuola, senza interruzione della vigilanza.
L’evoluzione normativa introdotta dall’Art. 19-bis, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, ha modificato in parte quest’aspetto. Il dispositivo infatti, consente l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni fermo restando l’autorizzazione esplicita della famiglia.

La responsabilità della famiglia

I genitori quindi potranno consentire ai figli di lasciare l’Istituto scolastico, finite le lezioni, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
La decisione delle famiglie dovrà comunque sempre tenere in considerazione l’età, la maturità e il grado di autonomia degli alunni, oltre allo specifico contesto di riferimento.
In questo senso s’è espresso anche il Tar Veneto, Sezione I, con la recente sentenza n. 72 del 10 gennaio 2022.
In questo caso, l’Istituto aveva modificato il regolamento scolastico imponendo la: «Presa in consegna, all’uscita, dai rispettivi genitori o da persona maggiorenne espressamente delegata». Alcuni genitori hanno impugnato davanti al giudice la delibera che ha modificato il regolamento scolastico.
Il TAR ha disposto l’annullamento della Delibera fermo restando il potere dell’Amministrazione scolastica di rideterminarsi, nell’osservanza dei principi enunciati dalla legge.
In altre parole, la richiesta della famiglia, potrebbe non venire accolta qualora si evidenziassero, nello studente, presupposti tali da non garantire la sicurezza dello stesso.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, prevedono l’infortunio in itinere anche per gli studenti. Ne deriva quindi che, nel caso di danno fisico, nel tratto tra l’abitazione e l’Istituto scolastico o viceversa, l’assicuratore risarcirà il sinistro.
L’assicuratore provvederà anche al rimborso del danno nel caso di responsabilità civile diretta dell’Istituto, nel caso di mancata o carente vigilanza imputabile direttamente a quest’ultimo.
Nessun risarcimento sarà invece previsto dalla polizza scolastica qualora la responsabilità diretta sia imputabile alla famiglia dell’alunno.

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Suicidio e tentato suicidio a scuola

Nell’ultimo periodo la cronaca riporta una serie preoccupante di casi di suicidio e tentato suicidio a scuola.
Lo scorso 30 novembre, una studentessa di 12 anni, di una scuola media di Latina s’è lanciata dalla finestra dopo aver lasciato una lettera di addio sul banco.
Tragedia sfiorata anche a Treviso, il 10 dicembre, quando una studentessa di 18 anni di quinta superiore, ha tentato di gettarsi dal cornicione dell’istituto scolastico.

Numeri in crescita

La Fondazione Veronesi riporta come, secondo l’ISTAT, sono circa 4000 i giovani che ogni anno, in Italia, si tolgono la vita. Dal 2021 più di 200.000 ragazzi, tra i 14 e i 19 anni, si trovano in una condizione di scarso benessere psicologico. A questo stato di cose, legato all’instabilità emotiva tipica dell’età adolescenziale, va sommato l’effetto di fall out, post Covid19, degli ultimi due anni.
I dati diffusi dall’Osservatorio della Fondazione Brf rilevano come i casi di suicidio, ideato o tentato, registrano un incremento del 75%. Nel biennio 2018 – 2019 gli accessi al pronto soccorso per tentato suicidio e autolesionismo erano stati 464, nel 2020 e 2021 sono diventati 752.
Oltre l’80% dei tentativi di suicido è messo in atto da bambine e ragazze con un’età media di circa 15 anni.
A lanciare l’allarme c’è anche la Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp), in occasione del Congresso tenutosi lo scorso 15 ottobre a Riva del Garda. 

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative scolastiche di norma escludono, nel ramo infortuni, i casi di suicidio. Tra le esclusioni c’è anche il rimborso delle eventuali spese mediche conseguenti ai casi di tentato suicidio o di autolesionismo.
Un approfondimento tuttavia merita la possibile responsabilità civile dell’Istituto scolastico in questi casi.

La responsabilità della scuola

Con l’iscrizione dell’alunno alla scuola si crea quel vincono contrattuale che obbliga l’Istituto alla vigilanza ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.
Più volte la giurisprudenza ha rilevato come l’obbligo di vigilanza gravante sulla scuola contempla anche l’obbligo di protezione. Da questo vincolo scaturisce il vincolo a prevenire tutti i rischi potenzialmente presenti anche qualora rientrino nel solo spettro della prevedibilità.
Un minore che quindi provochi danni anche a se stesso per mancata o insufficiente vigilanza, potrebbe coinvolgere la responsabilità diretta dell’Istituto.
La giurisprudenza, tuttavia, evidenzia come la questione non dev’essere incentrata sulla prevedibilità astratta dei comportamenti dell’alunno ma, sullo svolgimento peculiare dei fatti accaduti.
La condotta dell’Istituto e del docente non dovrà essere carente ma neppure eccedente, dovrà essere idonea. Ovvero improntata sulla prudenza necessaria per attuare, in concreto, la vigilanza sull’alunno sottoposto alla custodia.

Se desideri maggiori informazioni circa la Responsabilità Civile nei casi di suicidio e tentato suicidio a scuola, contattaci qui.

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Film horror a scuola

La cronaca riporta come, in una scuola media di Cremona, durante un’ora buca, il docente abbia consentito la proiezione di un film in aula.
Gli studenti, liberi di vedere quello che desideravano, hanno scelto una pellicola splatter del 2016. Il film, vietato ai minori, ha come protagonista un clown, omicida seriale.
Di fronte a scene molto esplicite di violenza alcuni alunni hanno accusato malori e la proiezione è stata interrotta.
Inevitabilmente, si sono scatenate le polemiche che hanno coinvolto la scuola e il Dirigente scolastico.
I genitori hanno domandato come fosse stato possibile consentire la visione di questo tipo di film ad alunni in una fascia d’età così particolare.
Una situazione analoga, pur in un altro contesto e con motivazioni educative completamente diverse scatenò delle polemiche in un’altra scuola lombarda, lo scorso febbraio. In quel caso furono addirittura chiamati i carabinieri.

La proiezione in classe di un film

Quanto accaduto pone due quesiti, circa la responsabilità della scuola.
In prima battuta: può un insegnante proiettare in classe un film o documentario?
L’Art. 15 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, sul Diritto d’Autore, prevede che la proiezione di un film all’interno della scuola è consentita con due avvertenze. Innanzi tutto, la riproduzione non dev’essere aperta al pubblico e, in seconda istanza, il supporto video dev’essere acquistato, legittimamente. Non sarà quindi possibile riprodurre in classe un programma registrato senza licenza. In modo del tutto analogo anche l’utilizzo di video disponibili sul web, ad esempio su Youtube, dev’essere autorizzato dal proprietario. in alcuni casi, diversa è la politica per i servizi a pagamento (Netflix, Amazon Prime, Disney+, ecc.). In questi casi, termini dettagliati per l’utilizzo sono disponibili sul sito delle piattaforme stesse.

La responsabilità civile della scuola

In seconda battuta, la responsabilità della scuola prevede in risarcimento dell’eventuale danno all’alunno?
È bene premettere che la responsabilità civile si riferisce a comportamenti illeciti, dolosi o colposi, che violano le norme del Codice Civile.
Come conseguenza il responsabile dovrà risarcire il terzo per il danno causato.
La responsabilità della scuola, nell’ipotesi in cui gli alunni subiscano danni nel tempo in cui sono presenti in Istituto, è duplice: contrattuale e extracontrattuale.
La prima si fonda sull’inadempimento dell’obbligo di vigilare (ex artt. 2047 e 2048 del Codice Civile) o di tenere o non tenere una determinata condotta. Quella extracontrattuale è fondata sulla generale violazione di non recare danno ad altri, ai sensi degli Artt. 2043 e 2051 del Codice Civile.
È bene premettere inoltre che la magistratura, in giudizio, farà riferimento esclusivamente alle prove portate dalle parti. Da un lato, risulterà quindi fondamentale come, nel caso specifico, le famiglie dei minori possano provare il danno subito. Dall’altro che la scuola abbia messo in atto tutte le misure idonee a prevenire il danno.

Il profilo assicurativo

La polizze assicurative scolastiche, di norma, prevedono il ramo di Responsabilità Civile. L’assicuratore, in questi casi, si obbliga a tenere indenne l’Istituto di quanto siano tenuto a pagare, a titolo di risarcimento per danni colposamente cagionati in conseguenza di un fatto verificatosi durante le attività scolastiche.

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Polso rotto in classe

La cronaca della fine di ottobre riporta la notizia di uno studente che, in classe, si è rotto il polso in una prova di braccio di ferro. Quello che colpisce di più è la richiesta di risarcimento effettuata dalla famiglia dell’alunno: 70.000,00 euro.

Il fatto

Sembra che l’alunno infortunato stesse giocando a braccio di ferro in classe. Il giornale riporta come la sfida fra compagni durante nel corso della lezione e quindi in presenza del docente, sia finita con la rottura di un polso.
La preside ha dichiarato: «La richiesta risarcitoria non ci preoccupa, è in mano all’agenzia assicurativa. È un infortunio, come a scuola ne possono capitare altri».

L’infortunio

Sotto il profilo strettamente assicurativo, per infortunio s’intende “…quell’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procuri una lesione obiettivamente constatabile…”. Fortuita significa indipendente dalla volontà della persona che subisce l’infortunio. Violenta delinea un’azione improvvisa e repentina attuata in un momento precisamente individuabile Esterna colloca la causa all’esterno dell’organismo. Tecnicamente quindi, quanto accaduto, è un infortunio. Il rischio di una lesione, nel corso di una prova di braccio di ferro, per quanto possa essere prevedibile, non è certo nella volontà di nessuna delle parti. Salvo esclusioni specifiche presenti in polizza, l’indennizzo potrà avvenire in base alle somme assicurate nella sezione infortuni. Difficilmente, però, si potrà pervenire ad una somma vicina alla richiesta della famiglia.

L’obbligo della vigilanza

Come più volte ricordato dalla giurisprudenza, con l’ammissione a scuola, nasce un vincolo negoziale dal quale discende l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno. La scuola deve, quindi, garantire entrambi gli aspetti, per tutto il tempo in cui lo studente fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni.
La responsabilità dell’Istituto è duplice: ovvero contrattuale, fondata cioè sull’adempimento dell’obbligo di vigilare ai sensi degli Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile, alla quale si aggiunge la responsabilità extracontrattuale, ovvero sull’obbligo di non recare danno, ai sensi degli Artt. 2043 e 2051 del Codice Civile.
Quanto accaduto, quindi, potrebbe essere responsabilità diretta della scuola, alla luce della mancata o insufficiente vigilanza. La domanda spontanea, infatti, è come sia stato possibile organizzare una sfida a braccio di ferro nel mezzo di una lezione.

Il risarcimento da Responsabilità Civile

Le polizze scolastiche provvedono a tenere indenne l’Istituto e gli assicurati civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni colposamente cagionati a terzi. Tra i danni sono compresi la morte, le lesioni personali, la distruzione, i danneggiamenti e il deterioramento di cose. È bene comunque precisare che l’assicurato dovrà necessariamente fornire la prova del danno patrimoniale occorso.
Presupposto necessario per il riconoscimento della risarcibilità, è la condotta colposa o dolosa di chi ha causato o non ha impedito il danno. In relazione al tipo di risarcimento questo prevede sia il danno emergente che il lucro cessante. Il primo consiste nel risarcimento diretto conseguente all’evento, in questo caso tutte le spese mediche, riabilitative materiali e morali. Il lucro cessante si riferisce al mancato guadagno, il profitto, che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell’evento dannoso. Effettivamente, in questo senso, l’importo richiesto dalla famiglia del ragazzo potrebbe sembrare sovradimensionato rispetto al danno subito. Tuttavia, la valutazione è direttamente collegata alle prove che saranno fornite in sede di valutazione.

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La protezione dei rischi informatici

Lo scorso mese di marzo è stato pubblicato il rapporto annuale Clusit che, in oltre 200 pagine, riporta l’analisi della situazione relativa agli attacchi informatici segnalati a livello globale.
Rispetto al 2021 le azioni dei cybercriminali sono cresciute del 10%.
Il rapporto evidenzia, inoltre, come l’incremento degli attacchi sia sempre più riconducibile a organizzazioni legate alla criminalità organizzata.
L’anno passato è stato quello con il maggiore l’impatto di livello “critico”. Le azioni dei criminali informatici diventano sempre più professionali, sofisticate, e rivolte a obiettivi specifici.

Le pubbliche amministrazioni sotto attacco

Le azioni di pirateria informatica che prendono di mira la Pubblica Amministrazione, si concentrano prevalentemente nei settori governativo, militare, sanità e informatico.
Lo scorso 30 luglio un attacco ha interessato la rete informatica della Regione Lazio. Per due mesi il sistema regionale, compreso quello dedicato alle vaccinazioni Covid19, ha comportato la sospensione di alcuni servizi e l’indisponibilità dei dati. Alla fine di marzo 2022 è toccato alle Ferrovie. Non solo non era più possibile accedere ai servizi di biglietteria dal sito di Trenitalia, ma è stata interrotta anche la vendita dei biglietti nelle stazioni.
Lo scorso 8 aprile, un analogo problema ha interessato il Ministero della Transizione Ecologica.
Per l’anno corrente le aspettative non sono tranquillizzanti. Le strategie messe in atto dai pirati informatici punteranno particolarmente sullo smart working, sempre più diffuso nella Pubblica Amministrazione.

Come difendere le scuole dagli aggressioni informatiche

La Pubblica Amministrazione scolastica non è considerata un obiettivo primario.
Ciò nonostante, gli attacchi che coinvolgono le scuole, sono il 9% dei casi totali.
All’inizio dell’aprile 2021 un attacco ransomware ha interessato il registro elettronico, fornito al 40% degli istituti scolastici italiani, dall’azienda Axios Italia. Per “risolvere” il problema, i pirati, avrebbero chiesto un riscatto di diverse decine di migliaia di euro.
Malgrado il fenomeno, al momento attuale, sembra essere circoscritto, la quantità dei dati gestiti dalle scuole e la delicatezza degli stessi, impone alcune cautele. Le scuole infatti gestiscono i dati identificativi personali, anche sensibili, di 9 milioni di persone, in larghissima parte minori.
Senza entrare in profili di carattere tecnologico, l’aspetto fondamentale nella difesa degli attacchi informatici è quello preventivo. Nella maggioranza dei casi, gli istituti si avvalgono della consulenza tecnica di professionisti del settore. Esistono tuttavia casi non isolati in cui la creazione e gestione delle reti è affidata a personale interno non specializzato. Inoltre, non sempre le aziende alle quali è affidato questo incarico sono in grado di progettare e gestire una rete informatica scolastica totalmente sicura.
In tutti i casi, l’onere e la responsabilità della verifica e del controllo, rimane a carico al Dirigente Scolastico.

La percezione del rischio

Uno dei migliori sistemi di tutela è la polizza Cyber Risk.
Queste polizze sono disponibili da più di 15 anni, eppure la sensibilità della grande Pubblica Amministrazione è ancora marginale e ancor meno lo è di quella scolastica.
I motivi di questo stato di cose sono sostanzialmente riconducibili a una sottovalutazione del problema. Eppure, come abbiamo visto, i casi di disservizi, quando non di danno, non mancano.

I danni potenziali

I danni posso essere riassunti in due categorie: quelli diretti e quelli indiretti.
Il danno diretto è quello legato al malfunzionamento degli apparati che presuppone i costi per l’intervento di assistenza da parte di un soggetto specializzato per il ripristino dei sistemi.
Quello indiretto è legato alla Responsabilità Civile nel caso di danno alla reputazione e alla sottrazione dei dati.
In questo senso vanno comprese le truffe informatiche, la pedopornografia, il cyberbullismo e i ricatti a sfondo sessuale derivanti da video chat on line.
Come nel mondo reale, anche in quello virtuale, la scuola è tenuta a identificare il rischio, individuando le possibili minacce e stimando i danni derivanti.
In seconda battuta dovrà porre in essere tutte le ragionevoli contromisure.
Solo il concetto di sicurezza informatica, può mettere la scuola al riparo da sgradevoli sorprese.

Il costo delle polizze Cyber Risk

Il costo delle polizze cyber risk normalmente è molto contenuto. I migliori prodotti, per la protezione dei rischi informatici di norma, non superano le poche centinaia di euro, sicuramente molto meno di un danno cagionato al sistema.
In questo senso la consulenza del broker assicurativo specializzato diventa particolarmente efficace.

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Le punizioni corporali a scuola

Con la recente ordinanza (n. 5244 del 17 febbraio 2022), la Cassazione conferma la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per una docente che aveva schiaffeggiato un alunno disabile.
Non è certo il primo caso. Nell’ottobre 2020 fece scalpore il video in cui, in un Istituto superiore di Salerno, un’insegnate schiaffeggia uno studente reo di non voler mettere la mascherina in classe.

Le punizioni corporali sono un reato

Su tema, la giurisprudenza s’è espressa a più riprese: gli insegnanti che infliggono punizioni corporali commettono un illecito.
L’abuso dei mezzi di correzione, infatti è una reato punibile penalmente.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 31642 del 21 luglio 2016, ha condannato una maestra per aver tirato i capelli e schiaffeggiato uno studente. La Docente è stata ritenuta colpevole per i reati di lesioni personali e di abuso dei mezzi di correzione in danno del minore.
Gli insegnanti, riconosciuti colpevoli, sono puniti ai sensi dall’Art. 571 del Codice Penale, il quale stabilisce che debba essere perseguito: “Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte”.

Le lesioni personali

Il codice inoltre stabilisce che, se dall’abuso di mezzi di correzione ne deriva una lesione personale, sono previste le pene di cui agli Artt. 582 e 583 del Codice Penale e il soggetto colpevole dovrà farsi carico del risarcimento.
Il docente, in relazione alla gravità del fatto, potrebbe anche essere sottoposto ad un provvedimento disciplinare. I provvedimenti vanno dalla sospensione dell’incarico fino al vero e proprio licenziamento.

L’assicurazione scolastica

Sotto il profilo strettamente assicurativo, l’alunno vittima di lesioni personali è tutelato dalla polizza infortuni sottoscritta dall’Istituto.
Qualora non lo escluda esplicitamente, l’assicurazione rimborserà tutti danni derivanti.
Anche l’Istituto scolastico è tutelato dalla polizza assicurativa per gli eventuali danni derivanti dall’eventuale Responsabilità Civile.
Per il Docente, in tutti i reati di carattere penale, causati dolosamente, non c’è tutela assicurativa.
Al contrario, esiste la possibilità che la Società Assicuratrice si rivalga nei confronti del responsabile del gesto.

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