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Violenze ai docenti della scuola

La cronaca dell’ultimo periodo riporta una preoccupante serie di violenze consumate nei confronti dei docenti all’interno della scuola.

I fatti

Il 25 ottobre, uno studente diciasettenne ha aggredito un docente dell’istituto professionale per i servizi alberghieri “Vincenzo Corrado” di Castel Volturno, in provincia di Caserta. L’alunno avrebbe picchiato il suo insegnante al culmine di una discussione. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso, il docente avrebbe riportato diverse contusioni e la prognosi di una settimana. Lo studente si sarebbe reso già protagonista, in passato, di un episodio analogo. Lo riporta un articolo de “il Mattino” di Napoli.

Il 27 ottobre un gruppo di ragazzi incappucciati ha fatto irruzione in un laboratorio dell’Istituto “Peucher” di Rho, in provincia di Milano. Con fumogeni, petardi e una pistola scacciacani, per mezzora hanno danneggiato arredi e computer, apparentemente per protestare contro il divieto di fumare in Istituto. Un docente è stato ferito da una bomba carta. Identificati dalle telecamere, i vandali sono risultati essere studenti e ex studenti della scuola, lo riporta un articolo de “il Giorno”.

Il 30 ottobre, all’Istituto “Galilei” di Mirandola, in provincia di Modena, una studentessa avrebbe spintonato un docente dopo essersi rifiutata di effettuare una verifica scritta. A seguito del fatto, lo stesso docente avrebbe subito, inoltre, l’aggressione verbale di un altro studente, fidanzato della prima. L’insegnate ha sporto querela nei confronti di entrambi. Lo riporta un articolo della “Gazzetta di Modena”.

Un fenomeno in crescita

Le aggressioni, fisiche e verbali, portate dagli studenti verso i professori sono un elemento in crescita.
L’indagine svolta dal portale on-line Skuola.net, nel corso dell’ultimo anno scolastico, su 1.800 alunni delle superiori, evidenzia come 1 studente su 5 abbia assistito a scontri aperti tra studenti e professori. Nel 70% sono violenze verbali, ma nel 18% dei casi s’è verificato contatto fisico o lancio di oggetti.
Fino dal febbraio scorso, al fine di limitare il fenomeno, il Ministero dell’Istruzione ha emanato una nota in proposito. Di fronte a casi di questo tipo sarà l’Avvocatura dello Stato a rappresentare nei giudizi civili e penali i docenti e i lavoratori della scuola.

La responsabilità

Non bisogna mai dimenticare che il docente in servizio è un pubblico ufficiale. La violenza o minaccia nei suoi confronti è un reato previsto dall’Art. 336 del Codice Penale.
Qualora il comportamento del minore dovesse costituire anche un reato, la sanzione penale non potrà mai ricadere sui genitori, perché la stessa è esclusivamente personale.
I genitori potranno, tuttavia, essere ritenuti responsabili per i reati dei figli nella misura in cui avrebbero potuto evitare il fatto. Escluso, quindi, l’obbligo di sorveglianza materiale e fisica dei figli, quando questi sono a scuola, resta il dovere di impartire agli stessi un’adeguata educazione.
Indipendentemente da quest’aspetto, la responsabilità dei genitori per i reati dei figli è quella civile, di conseguenza, implica l’obbligo di risarcimento dei danni nei confronti della vittima.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, occorre ricordare che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Di norma, sono anche escluse le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte in ambito lavorativo.
Le migliori formule disponibili risarciscono l’eventuale danno fisico o psicologico patito dagli assicurati, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa dell’assicuratore sui soggetti responsabili.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Penale o Civile nella scuola, contattaci qui.

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Barbiturico ad un alunno disabile

In un Istituto Comprensivo di Palermo, una docente di sostegno avrebbe somministrato dei tranquillanti ad un alunno disabile. Lo riporta un articolo dell’ANSA del 23 ottobre.

Il fatto

Secondo le prime ricostruzioni, a dare l’allarme sarebbe stato un collaboratore scolastico. Non vedendo rientrare in classe l’alunno e la docente di sostegno, l’operatore scolastico avrebbe tentato di entrare in bagno trovandolo chiuso a chiave.
Dopo alcuni minuti l’insegnante di sostegno, al primo anno nell’Istituto, avrebbe aperto la porta consentendo di soccorrere l’alunno disabile.
Chiamato il 118, i sanitari hanno trovato l’alunno in stato di semi incoscienza e disposto il ricovero in ospedale per una sospetta overdose di tranquillanti.
Nelle urine e nel sangue dell’alunno sono state trovate tracce di un barbiturico in una concentrazione tale da portarlo alla semi incoscienza.
La famiglia dell’alunno ha escluso che il figlio seguisse una terapia con barbiturici o sedativi.
Gli inquirenti dovranno, quindi, accertare quando l’alunno ha assunto il medicinale e chi eventualmente gliel’ha somministrato.
Sulla vicenda la procura ha aperto un’indagine tesa ad individuare eventuali responsabilità dell’insegnante di sostegno. Al momento il Dirigente Scolastico ha disposto la sospensione temporanea della docente che nel frattempo è stata ascoltata dalla polizia.

La somministrazione di farmaci a scuola

Esclusivamente in relazione ai farmaci salvavita e/o indispensabili, il Ministero dell’Istruzione ha emesso la Circolare n. 321 del 10 gennaio 2017.
La somministrazione dei farmaci durante la permanenza a scuola dev’essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni e corredata da certificazione medica. Il certificato dovrà attestare lo stato patologico dell’alunno e riportare la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, posologia, modalità e tempi di somministrazione).
Di norma, le scuole, all’interno del proprio Regolamento di Istituto, disciplinano precisamente quest’aspetto individuando tra il personale chi è disponibile alla somministrazione. La somministrazione di farmaci senza autorizzazione potrebbe infatti configurarsi come reato penale.

La responsabilità

Ai sensi dell’Art. 445 del Codice Penale, la somministrazione di medicinali pericolosi per la salute è punita con la reclusione e con un ammenda.
La giurisprudenza chiarisce come, in ambito scolastico, siamo di fronte ad un contratto di protezione. Tra gli interessi da realizzarsi da parte della scuola rientra, infatti, anche quello all’integrità fisica dell’allievo.
Relativamente alla responsabilità, quindi, il passaggio essenziale è costituito dall’onere probatorio. L’alunno, o la sua famiglia, sono tenuti solamente a dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto. Alla scuola spetta, invece, dimostrare che l’evento dannoso sia stato determinato da una causa non imputabile né all’istituto scolastico né al suo personale. La scuola dovrà, quindi, provare, da un lato, di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il danno, dall’altro, che il danno s’è verificato per una causa non prevedibile, né superabile con la normale diligenza adeguata alle circostanze concrete.
Anche qualora venisse provata la responsabilità penale del docente, la scuola potrebbe essere tenuta a provare come l’evento non sia derivante dalla propria responsabilità diretta.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere, innanzitutto, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
La polizza integrativa scolastica risarcisce l’eventuale danno fisico o psicologico patito dall’alunno, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sul soggetto responsabile.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

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Violenza sessuale

Il dirigente scolastico di un Istituto superiore siciliano è stato indagato per presunta violenza sessuale nei confronti di alcune studentesse. Lo riporta un articolo dell’ANSA del 16 ottobre.

Il fatto

Per un Dirigente scolastico, la magistratura ha disposto gli arresti domiciliari per violenza e tentata violenza sessuale nei confronti di sette studentesse minorenni. Le indagini sono partite dopo la denuncia di una 15enne per presunti atti sessuali subiti. L’inchiesta ha fatto emergere altre sei possibili vittime. Secondo l’accusa, le tentate violenze sarebbero avvenute negli uffici di presidenza dove il Dirigente convocava le studentesse per parlare del loro rendimento scolastico.
È bene premettere che le indagini per l’accertamento delle eventuali responsabilità sono ancora in corso, esprimere qualsiasi giudizio sul caso specifico appare quantomeno improprio. La nostra analisi si concentrerà, quindi, esclusivamente sugli aspetti legati alla responsabilità penale e su quelli assicurativi.

La responsabilità penale

L’Art. 609 bis, del Codice Penale, condanna chi: «…con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali…».
L’Art. 13, comma 1, della Legge 19 luglio 2019, n. 69 ha inasprito la pena per questo tipo di reato. La reclusione prevista da «cinque a dieci anni» è stata portata da «sei a dodici anni».
È importante osservare che il presupposto necessario del delitto debba essere associato al costringimento della vittima.  La coercizione può aversi tramite violenza fisica o minaccia, intesa come violenza morale e/o abuso di autorità.
È anche opportuno considerare come il legislatore abbia adottato una definizione onnicomprensiva del reato, superando la distinzione tra congiunzione carnale e atti di libidine violenta.

La responsabilità della scuola

Ai sensi del Codice Penale, nei casi di violenza sessuale, si rischia la denuncia e, accertati i fatti, la condanna.
La responsabilità della scuola si fonda anche sulla generale osservanza di non recare danno, ai sensi degli Artt. 2043 e 2051 del Codice Civile.
Ferma restando, quindi, l’ipotesi della responsabilità penale degli autori del gesto, la scuola deve provare l’estraneità all’evento. Il contratto di protezione che viene ad instaurarsi tra la scuola e l’alunno, successivo all’iscrizione alla scuola, contempla anche la tutela dell’integrità psico-fisica dello studente. In altre parole l’Amministrazione scolastica potrebbe dover dimostrare l’adeguatezza dei colpevoli a ricoprire il ruolo assegnato.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, occorre sempre premettere, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Inoltre, la maggioranza della polizze operanti sul mercato scolastico esclude esplicitamente le molestie sessuali e ogni tipo di discriminazione e abuso sessuale. Sono, inoltre, escluse le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte in ambito lavorativo.
Le migliori formule disponibili risarciscono l’eventuale danno fisico o psicologico patito dagli alunni, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sui soggetti responsabili.

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Alunni perquisiti

Lo scorso 10 ottobre il deputato Francesco Rubano ha presentato un’interrogazione parlamentare in relazione ai fatti accaduti, a settembre, in un IC del beneventano. Lo riporta un articolo de il Corriere della Sera, nella cronaca locale.

Il fatto

Il Dirigente, in visita ad un plesso della scuola primaria, dopo aver usato il bagno si è accorto di non avere più lo smartphone in tasca. Tornato indietro e non avendolo trovato, ha pensato che qualche alunno potesse essersene impossessato fraudolentemente. Ha fatto quindi perquisire tutti gli alunni, facendo aprire a ognuno lo zaino senza tuttavia trovarlo. Lo smartphone lo aveva dimenticato in segreteria.
La vicenda, riportata dagli alunni, alle famiglie ha sollevato una certa indignazione tanto da essere stigmatizzata dallo stesso Sindaco.
Ora che la vicenda è arrivata in Parlamento. Sarà il Ministro a valutare se e quali provvedimenti disciplinari, eventualmente adottare.

L’attività investigativa

Più volte la giurisprudenza ha affermato che il Dirigente o i docenti, pur essendo pubblici ufficiali, ai sensi dell’Art. 357 del Codice Penale, non hanno alcun diritto di perquisire gli studenti.
L’Art. 13, della Costituzione afferma che “la proprietà privata è inviolabile” e solo l’Autorità Giudiziaria può procedere alla perquisizione dei beni di proprietà privata.
Nel nostro ordinamento penale, inoltre, è diritto della persona sottoposta alle indagini, ad essere assistita da un difensore che ha facoltà di assistere all’atto della perquisizione.
La Cassazione, con la sentenza 27 novembre 2013, n. 47183, aveva precisamente affermato che la perquisizione arbitraria degli studenti è un comportamento illecito.

La responsabilità della scuola

Procedere arbitrariamente a perquisizioni personali ma anche solo ispezionare gli zaini o i cellulari comportano una violazione della privacy. Per queste azioni, anche se fatte in buona fede, si rischia la denuncia.
La responsabilità della scuola è fondata sull’obbligo di vigilanza, ma anche sulla generale osservanza di non recare danno (ex artt. 2043 e 2051 C.C.).
Ferma restando, quindi, l’ipotesi della responsabilità penale degli autori del gesto, la scuola deve provare l’estraneità all’evento. Il contratto di protezione che viene ad instaurarsi tra la scuola e l’alunno, contempla, infatti, la tutela dell’integrità fisica dello studente. In altre parole la scuola potrebbe dover dimostrare l’adeguatezza dei colpevoli a ricoprire il ruolo assegnato.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, occorre premettere, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Ciò detto, la polizza integrativa risarcisce l’eventuale danno fisico o psicologico patito dagli alunni, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sui soggetti responsabili.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

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Storditore elettrico

Nel litigio tra due alunni quindicenni di un Istituto Superiore di San Lazzaro di Savena, uno ha colpito il compagno con uno storditore elettrico. Lo riporta un articolo della cronaca locale di “La Repubblica”.

Il fatto

Da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri sembra che i due avessero discusso per futili motivi all’uscita da scuola. A questo punto uno dei due avrebbe estratto dallo zaino un taser e lo avrebbe scaricato sul gluteo del compagno. Da qui l’intervento di un insegnate, del Dirigente e dei carabinieri.
L’alunno aggredito non ha riportato conseguenze, ha rifiutato l’intervento dell’ambulanza e di sporgere denuncia nei confronti del compagno. L’aggressore, invece, è stato denunciato alla Procura per i minorenni prima di essere riconsegnato ai genitori.

Il taser è un’arma

Il taser, o storditore elettrico, è uno strumento che genera scariche in grado di stordire o immobilizzare la vittima. La scossa provoca una contrazione muscolare che paralizza i movimenti del soggetto colpito.
L’Art. 4 della Legge 18 aprile del 1975 n. 110, include il taser tra le armi e gli oggetti atti ad offendere e, in quanto tale, è fatto divieto portarlo in un luogo pubblico. Il singolo cittadino potrà dotarsene solo per difesa personale, previo permesso d’utilizzo e specifica autorizzazione (porto d’armi).
Esiste anche una versione di storditore elettrico denominato “stun gun”, si tratta di uno strumento che necessita di essere materialmente posto a contatto con il soggetto che s’intende colpire.
Gli storditori elettrici a contatto sono di libera vendita in quanto assimilabili agli strumenti di autodifesa non letali. Questo tipo di strumenti è acquistabile anche on-line nei più diffusi siti di shopping, in nessun caso tuttavia è consentito il porto fuori dalla propria abitazione.

Il profilo di responsabilità

L’introduzione di armi, proprie o improprie, nella scuola, in assenza di giustificato motivo, esattamente come il loro, utilizzo è un reato. Per il colpevole, la conseguenza potrebbe essere l’incriminazione per porto d’armi abusivo ai sensi dell’Art. 699 del Codice Penale.
Sotto un profilo penale, il minorenne è responsabile a partire dal compimento del quattordicesimo anno, età dopo la quale subisce le sanzioni per i reati commessi. Né gli insegnanti, né i genitori, possono essere puniti per un reato commesso da un minore, anche se sottoposto alla loro custodia.
Circa la Responsabilità Civile, invece, saranno la famiglia o il tutore a subire le conseguenze civili dei danni commessi, in quanto esercenti la potestà sul minore.
Anche la scuola potrebbe essere, in toto o in parte, ritenuta responsabile del danno eventuale, qualora non potesse dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Il profilo assicurativo

È necessario premettere che le assicurazioni, anche quella integrativa scolastica, non risarciscono le responsabilità penali, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
Nel caso di sinistro provocato da armi e accaduto all’interno dell’Istituto, la polizza integrativa scolastica opera in due direzioni. Da un lato risarcisce le spese mediche dell’infortunato, fatta salva, in caso di dolo, la rivalsa sul responsabile del gesto o sulla sua famiglia. Dall’altro, tutela la responsabilità civile della scuola qualora venga dimostrata la colpa diretta nell’evento. Come per tutti i casi di responsabilità, la scuola dovrà, infatti, provare di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il danno. Dovrà, inoltre, dimostrare che il danno s’è verificato per una causa non prevedibile, né superabile con la normale diligenza adeguata alle circostanze concrete.

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Animali uccisi all’Istituto Agrario

Lo scorso 16 settembre un evento inaccettabile ha coinvolto un istituto agrario alle porte di Roma. Lo riporta il Corriere della Sera nella cronaca romana.

Il fatto

Alcuni sconosciuti, nottetempo, si sono introdotti nell’Istituto e hanno macellato un bovino ferendone a morte un altro.
«Purtroppo – afferma le Preside – non è la prima volta che siamo vittime di simili gesti. In primavera avevano sgozzato tutti i maiali della nostra azienda biologica».
A seguito dell’accaduto la scuola ha aperto una raccolta fondi per riacquistare gli animali. Nel frattempo la Dirigente ha invitato le istituzioni a installare un impianto di video sorveglianza e a illuminare il piazzale della scuola.

La tutela del patrimonio

Poche, a fronte di eventi del genere, sono le contromisure possibili. Anche se illuminazione e impianti di sorveglianza, da un lato consentono l’identificazione degli autori, ben difficilmente potranno tutelare il patrimonio economico.
La sottrazione o/e il danneggiamento dei beni di proprietà delle Istituzioni scolastiche crea sostanzialmente due tipi di problemi. Al danno diretto si aggiunge la sospensione dell’attività formativa erogata nei confronti degli studenti.
Diventa quindi necessario, nel limite del possibile, scongiurare sia il danno al patrimonio che quello indiretto legato all’attività formativa.
Inoltre, ai sensi dell’Art. 31, comma 8 del Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129, il Direttore S.G.A. è il consegnatario dei beni. In caso di furto o mancanza dei beni sussiste l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili. Per scongiurare la responsabilità diretta del Direttore S.G.A., dovrà essere provata, con adeguata motivazione, l’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa (Art. 33, comma 1).

Il profilo assicurativo

In questi casi l’unica azione efficace rimane quindi la stipula di un’adeguata polizza assicurativa.
Occorre sottolineare che le polizze di assicurazione dei beni, normalmente adottate dalle scuole, non tutelano gli animali da allevamento.
In questi casi è necessario stipulare una specifica polizza per i rischi zootecnici. La polizza, nel dettaglio, tutela la gestione della normale attività d’allevamento.
La copertura oltre alla morte degli animali, comprende anche le cause ordinarie e straordinarie come le malattie epizootiche.
Con una cifra contenuta, la perdita dell’animale, lo smaltimento della carcassa, il blocco della stalla e il divieto di vendita dei prodotti derivati dall’allevamento possono essere assicurati, limitando la perdita economica e l’interruzione dell’attività didattica.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze per l’assicurazione dei beni zootecnici della scuola, contattaci qui.

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Aggressione verbale al docente

Degna di un certo interesse è la sentenza della Corte di Cassazione n. 24848, del 18 agosto 2023. Il padre di uno studente aveva aggredito verbalmente la docente del figlio, rea, a suo dire, di aver rimproverato l’alunno fino a farlo piangere.

Il fatto

L’evento accade in provincia di Catania nel novembre 2015. Una docente rimprovera un alunno fino a farlo piangere. Il padre, appreso l’accaduto, qualche giorno dopo si reca a scuola e affronta la docente insultandola.
La docente si rivolge al Giudice di Pace di Giarre al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.  Quest’ultimo, con la sentenza n. 95/2018 del 14 maggio 2018, respingeva la domanda della docente.
Ai sensi della sentenza, il comportamento del genitore si giustificava alla luce della prostrazione del figlio per i rimproveri subiti. A questo punto la docente si rivolgeva al tribunale.
Anche il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 1117/2021, del 10 marzo 2021, rigettava l’appello. A suo dire, infatti, il comportamento del padre si configurava come legittima difesa. Escludeva, inoltre, la provocazione del genitore, non essendo punibile la condotta di chi reagisce al fatto illecito altrui ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile. Inoltre condannava la docente al pagamento dei danni riportati dallo studente a seguito dell’accaduto. Da qui l’impugnazione in Cassazione.

La sentenza della Corte di Cassazione

Secondo la Suprema corte, mancherebbe sia la legittima difesa che l’incapacità di intendere e di volere del genitore. In relazione alla legittima difesa, infatti, mancherebbe il requisito dell’attualità del pericolo. Il padre ha infatti agito a distanza di tre giorni rispetto al rimprovero della docente.
Circa lo stato di incapacità di intendere e di volere, è assente qualsiasi provocazione ricevuta sul momento dall’insegnante.
Per la Cassazione il comportamento del genitore non è qualificabile «in termini “di legittima difesa” […]. Bensì caratterizzato inequivocabilmente da una sorta di inammissibile ricorso ad un inammissibile modello di “giustizia fai da te”». Atteggiamento che, come stigmatizza la Corte: «sempre più frequentemente è tristemente dato riscontrare nei rapporti d’oggi tra genitori ed insegnanti».
Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio al Tribunale di Catania.

Il profilo assicurativo

È necessario ricordare che le polizze assicurative scolastiche non riguardano la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti. Qualora la docente fosse risultata colpevole, la polizza avrebbe, però, risarcito l’eventuale danno fisico o psicologico patito dall’alunno.
Se, invece, la docente avesse riportato un danno fisico, la polizza integrativa scolastica avrebbe risarcito le spese mediche.
Anche per il ramo di tutela legale, la polizza scolastica difficilmente risulterà operante. Le condizioni contrattuali infatti, di norma, escludono la possibilità di contenziosi tra soggetti tutelati dalla stessa polizza.

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Festeggiamenti per la maturità

Negli ultimi anni, nel nostro Istituto è diventata usanza per i maturandi, al temine della prova orale, celebrare il traguardo raggiunto. Consuetudine vuole che gli alunni, sul marciapiede fuori dal cancello della scuola, stappino bottiglie di spumante, festeggiando con compagni e amici. Più goliardicamente, qualcuno usa uova e farina. La scorsa settimana, una nostra docente, all’uscita dalla scuola, è scivolata sul selciato reso scivoloso, riportando la frattura del polso.
È ipotizzabile una responsabilità diretta della scuola nell’evento in questione e, in questo caso, la polizza integrativa risarcisce il danno?

Il Codice della strada, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, all’Art. 3, comma 33, definisce “marciapiede” quella parte della strada destinata ai pedoni. Il Codice specifica, inoltre, che i marciapiedi appartengono al demanio ed, in quanto tali, la loro pulizia e manutenzione sono di competenza della Pubblica Amministrazione.
Il decreto in questione, quindi, dispenserebbe l’Amministrazione scolastica dal doversi occupare del marciapiede posto davanti all’entrata dell’Istituto.

La giurisprudenza

Ma la realtà, spesso, non è così semplice. La questione è controversa e, nel corso degli anni, svariate sentenze si sono espresse in modo differente generando dubbi e incertezze.
Nel 2020 la Corte d’appello del Tribunale di Milano con sentenza n. 73, condannava un condominio al risarcimento di un infortunio occorso ad un pedone. Il malcapitato scivolava su una lastra di ghiaccio posta sul marciapiede davanti all’edificio, riportando la frattura dell’omero. Il tribunale, rifacendosi al Regolamento Comunale che impone l’obbligo di pulizia del marciapiede, ha imposto al condominio un rimborso di quasi 90.000 euro.
Di fronte ad un caso analogo, nel 2021, la Quarta Sezione Civile del Tribunale di Torino, si espresse in maniera assolutamente opposta. In questo caso Il tribunale sentenziò che il Comune mantiene la proprietà del marciapiedi e che tale diritto comprende l’onere della manutenzione dovuta e necessaria.
Fermo restando, comunque, il dovere di manutenzione da parte dell’Ente pubblico, quest’ultimo viene esentato dal risarcimento se prova l’imprevedibilità del pericolo e l’impossibilità di rimuoverlo immediatamente, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Un’ulteriore causa di esonero di responsabilità sta nella dimostrazione che l’evento è stato provocato da terzi.

Il reato di imbrattamento del suolo pubblico

Qualora fosse identificato l’autore del danno, sarà quest’ultimo a dover risarcire la parte lesa. Inoltre, ai sensi dell’Art. 674 del Codice Penale l’imbrattamento del suolo pubblico è un reato. Per questo motivo, colui che ha creato il danno, oltre a dover risarcire il danno potrebbe essere condannato al pagamento di una sanzione amministrativa.

La responsabilità della scuola

È pertanto ipotizzabile una responsabilità diretta della scuola nell’evento?
In linea assolutamente teorica ci sentiremmo di escluderlo. L’evento s’è svolto al di fuori dell’edificio scolastico, sulla pubblica via, fuori dalla vigilanza diretta della scuola. Inoltre, non è provato che siano gli studenti assicurati, in prima persona, ad aver creato la situazione di pericolo. Infine, sebbene sia ipotizzabile un nesso di causalità tra l’azione degli studenti e l’accaduto, questo potrebbe non essere provato con certezza.

Il profilo assicurativo

La polizza integrativa stipulata dall’Istituto tutela anche i danni da Responsabilità Civile. Nel caso, quindi, fosse provata la responsabilità della scuola o dello studente, l’assicuratore provvederà a risarcire il danno nel limite del massimale convenuto.
Inoltre le migliori formule assicurative, disponibili in ambito scolastico, nel ramo di Responsabilità Civile, prevedono, limitatamente agli studenti, la tutela anche per i danni che questi possano provocare in itinere.

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Alunno dimenticato sullo scuolabus

Casi di minori, molto piccoli, abbandonati inavvertitamente all’interno delle auto, si ripropongono tutti gli anni, alcune volte con esiti drammatici.
Dal 1998 ad oggi, 11 sono state le vittime di questo tipo di evento, l’ultima, all’inizio di giugno, a Roma. Una bambina di poco più di un anno è morta nell’auto del padre, lasciata in parcheggio, sotto al sole, proprio davanti all’asilo nido.
Con la Legge 1° ottobre 2018, n. 117, se si trasportano in auto minori di 4 anni, è obbligatorio dotarsi di un dispositivo anti abbandono. Purtroppo la normativa non è sempre applicata e, a distanza di pochi giorni, nel teramano, s’è verificato un nuovo episodio. Questa volta fortunatamente, senza tragiche conseguenze. L’evento ha però coinvolto, almeno indirettamente una scuola.
Secondo la ricostruzione l’alunno di 3 anni, verso le 8 del mattino, era salito sullo scuolabus del Comune, per essere portato all’asilo. Nel tragitto si sarebbe addormentato e, all’arrivo, nessuno s’è accorto di lui, rimanendo così, per 8 otto ore rinchiuso nel mezzo parcheggiato.
Sul caso la procura di Teramo ha aperto un fascicolo di indagine ipotizzando il reato di abbandono di minori.

Il reato di abbandono

Ai sensi dell’Art. 591 del Codice Penale chiunque abbandoni un minore, o un incapace, posto sotto la propria responsabilità compie un reato.
I soggetti che possono incorrere nel reato sono coloro i quali, in virtù della loro posizione giuridica, devono occuparsi della custodia di un minore.
La natura giuridica può basarsi sulla norma di legge, come nel caso dell’implicita responsabilità genitoriale oppure su un contratto, come nel caso dello scuolabus.
Il reato può configurarsi anche in assenza di una lesione personale, che rappresenta una circostanza aggravante. L’abbandono scatta in tutti i casi in cui il comportamento dell’affidatario metta a repentaglio la vita o l’incolumità del minore.
Non c’è reato qualora la persona che ha l’obbligo di custodia del minore è in grado di dimostrare di aver ottemperato ai suoi doveri.

La Responsabilità Civile

In parallelo alla Responsabilità Penale, in caso di lesione, il danneggiato potrà chiedere in sede Civile il pagamento del danno sofferto.
Nel caso dello scuolabus si tratta della cosiddetta responsabilità contrattuale ovvero dell’inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno indiretto e diretto ad esso conseguente.
Ai sensi dell’Art. 1218 del Codice Civile: «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno».
Anche il Comune che ha commissionato il servizio potrebbe dover rispondere del danno. Ai sensi dell’Art. 1228 del Codice, infatti, qualora si fosse avvalso di terzi per l’esecuzione del contratto: «[…] risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro».
La famiglia quindi, in presenza dei requisiti potrà richiedere il risarcimento dei danni diretti e indiretti.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative, anche quelle scolastiche, non operano in caso di reato penale. Inoltre il contratto relativo al servizio di scuolabus è stato stipulato dalla famiglia con il Comune. Quest’ultimo sarà quindi tenuto all’eventuale risarcimento. A sua volta il Comune potrà rivalersi nei confronti della società di trasporto.

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Accoltella la professoressa in classe

La cronaca della scorsa settimana riporta come uno studente sedicenne, ha accoltellato una delle proprie docenti in classe.
Successivamente avrebbe minacciato i compagni di classe con una pistola giocattolo senza tuttavia ferire nessuno di loro.
Arrestato dai Carabinieri intervenuti, l’accusa è di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e di detenzione di armi finalizzata alla commissione del reato di tentato omicidio.
Attualmente l’alunno si trova ricoverato nel reparto di Neuropsichiatria adolescenziale dell’ospedale San Paolo di Milano. Almeno per il momento, lo studente non è riuscito a dare una motivazione al proprio gesto.
Le cause che hanno portato al fatto sono al vaglio degli inquirenti. Per il Pubblico Ministero che si occupa del caso si tratterebbe di un: «episodio isolato» non ascrivibile al «disagio e malessere diffuso in alcune fasce della popolazione giovanile e adolescenziale».
Sull’accaduto è intervenuto anche il ministro Giuseppe Valditara esprimendo alla docente piena solidarietà e vicinanza anche da parte del Governo. Il ministro ha avviato anche una riflessione sull’introduzione dello sportello psicologico negli istituti scolastici.

Il reato penale

I minori come nel caso in oggetto possono essere autori di tutti i reati comuni previsti dal codice penale. Tuttavia i minori, fino al quattordicesimo anno di età, non possono essere imputati penalmente.
Ai sensi dell’Art. 98 del codice penale l’imputabilità, compresa tra i 14 e i 18 anni, è giudicata discrezionalmente caso per caso. Il giudice, quindi, appurata la capacità di intendere e di volere del minore che ha commesso il fatto, applicherà l’eventuale pena conseguente.
È bene evidenziare inoltre, come la giurisprudenza prevalente sia incline a pensare che non esistano reati che abbiano come unico e possibile soggetto attivo solo il minore. Ne deriva che i genitori di un minorenne, autore di un reato, potrebbero rispondere, anche penalmente, per l’illecito commesso dal figlio.
Nel caso di reati compiuti dai minori l’onere del risarcimento del danno ricadrà sulla famiglia o sul tutore.  Sono, infatti, questi ultimi a subire le conseguenze civili dei danni commessi in quanto esercenti la potestà sul minore. Ad oggi, infatti, il minore di 18 anni non è tenuto a pagare pene pecuniarie o risarcimenti.

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