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Baby gang

Una scolaresca veronese, in viaggio di istruzione a Bolzano, è stata vittima di un’aggressione da parte di una baby gang composta da cinque giovani magrebini. Lo riporta il Corriere del 20 aprile scorso.

Il fatto

Durante una sosta, alcuni alunni dell’Istituto Istruzione Superiore “Ferraris-Fermi” di Verona sono stati presi di mira da alcuni coetanei. La baby gang ha inizialmente cercato di rubare il portafogli a una studentessa. La vittima, insieme ad alcuni compagni di classe è però riuscita a scappare rifugiandosi sul pullman. I malintenzionati, a questo punto, hanno cominciato a lanciare delle pietre contro il veicolo infrangendo un finestrino e rischiando di ferire un alunno.
Le indagini successive effettuate dalle autorità hanno portato all’identificazione e alla denuncia degli autori del fatto per minacce, violenza privata e danneggiamento.

Le baby gang

Con baby gang si intende un fenomeno di microcriminalità organizzata, attraverso il quale gruppi di minorenni attuano comportamenti aggressivi ai danni di cose o persone.
Senza entrare in un’analisi sociologica, è comunque utile notare come l’età dei componenti di queste bande è quella tipicamente scolastica. In media varia tra i 12 e i 17 anni, spesso sono “gestite” da maggiorenni poco più grandi. Bersagli delle loro azioni sono di norma obiettivi “deboli” in genere vandalismi, aggressioni a coetanei, vagabondi o singoli soggetti inermi.
La preoccupante crescita del fenomeno delle bande giovanili è evidenziata in uno studio di ricerca interuniversitario presentato, nell’ottobre scorso, dalla Direzione centrale della polizia criminale.
La crescita del fenomeno, com’è intuibile, comporta anche un incremento rilevante del costo economico sociale. A oggi non sono stati diffusi dati in questo senso, ma non è difficile ipotizzare cifre per svariate centinaia di milioni di euro.

Il reato penale

Quanto normalmente contestato alle baby gang sono reati penali: violenza privata, furto, danneggiamento, minacce.
È utile premettere come, ai sensi dell’Art. 97 del Codice Penale, i minori siano imputabili solo al compimento del quattordicesimo anno di età. I minori possono essere autori di tutti i reati comuni previsti dal codice penale. Tuttavia, la giurisprudenza è incline a pensare che non esistano reati che abbiano come unico e possibile soggetto attivo solo il minore degli anni 18. Ne deriva che i genitori di un minorenne, autore di reato, potrebbero rispondere, anche penalmente, per il reato punibile commesso dal figlio.
Nel caso dei minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, l’imputabilità è giudicata caso per caso, ai sensi dell’Art. 98 del codice penale. Il giudice, quindi, appurata la capacità di intendere e di volere del minore che ha commesso il fatto, applicherà l’eventuale pena conseguente.

La responsabilità civile

Nel caso di reati compiuti dai minori l’onere del risarcimento del danno ricadrà sulla famiglia o sul tutore.  Sono, infatti, questi ultimi a subire le conseguenze civili dei danni commessi in quanto esercenti la potestà sul minore. Ad oggi, infatti, il minore di 18 anni non è tenuto a pagare pene pecuniarie o risarcimenti.

Il profilo assicurativo

Le migliori formule assicurative disponibili sul mercato scolastico prevedono la copertura degli infortuni derivanti da aggressioni anche durante i viaggi di istruzione. Resta inteso che i risarcimenti sono legati esclusivamente al danno fisico, sono esclusi, invece, i danni relativi ai beni eventualmente danneggiati e/o sottratti.
Nel caso l’autore del danno venga identificato, la Società assicuratrice potrà agire in rivalsa per il recupero della somma erogata a titolo di risarcimento.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche per i casi di aggressione o danneggiamento, contattaci qui.

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Docente insegna senza titolo

Un interessante caso di cronaca è quello di una docente che ha insegnato in un Istituto Comprensivo emiliano apparentemente sprovvista dei titoli necessari.
Avvenimenti di questo genere non sono nuovi. Nello scorso novembre un caso analogo ha coinvolto una 41enne, nel brindisino. Più eclatante tuttavia è la notizia di un’altra donna che, per vent’anni, avrebbe insegnato in più Istituti superiori brianzoli, sprovvista delle necessarie abilitazioni.
In questo caso le accuse sono ben più gravi. Secondo gli inquirenti, infatti, grazie alla finta laurea in Psicologia, dal 1999 avrebbe anche avviato la professione di psicanalista.

La responsabilità penale e civile

Al di là dell’aspetto etico delle vicende, la falsa attestazione di titoli è un reato, ai sensi dell’Art. 495 del Codice Penale. L’autore del reato, giudicato colpevole, oltre alla possibile iscrizione al Casellario Giudiziario, potrebbe essere inoltre sottoposto al pagamento di una di una sanzione. Il ministero inoltre, in qualità di parte lesa, potrebbe richiedere, in sede civile, la restituzione degli emolumenti impropriamente erogati.

La responsabilità amministrativa della scuola

Nel processo potrebbe appalesarsi inoltre una precisa responsabilità amministrativa dell’Amministrazione scolastica che non ha ottemperato ai controlli.
La valutazione e verifica dei titoli di accesso all’insegnamento, anche finalizzate all’accesso ai concorsi o alle graduatorie di istituto, sono di competenza dei singoli Istituti.
Ai sensi dell’Art. 8, comma 8, dell’Ordinanza Ministeriale 112/2022, è il Dirigente scolastico responsabile dei controlli. Effettuato il controllo, il Dirigente scolastico, dovrà comunicare, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio territoriale competente.
In caso di esito negativo il Dirigente valuta e decide sulle derivanti determinazioni, anche ai fini della responsabilità penale di cui all’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La mancata o carente verifica potrebbero comportare la responsabilità amministrativa del Dirigente e il conseguente danno erariale.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere, innanzitutto, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti. Conseguentemente, l’unica copertura assicurativa, in questo caso, è quella eventualmente legata alla Tutela Legale, limitatamente tuttavia al caso di colpa.
Nel caso delle polizze assicurative scolastiche tuttavia, occorrerà fare un’ulteriore attenzione in quanto, di norma, escludono i rapporti di lavoro.
Circa la responsabilità amministrativa del Dirigente, circa il mancato o insufficiente controllo, è opportuno che quest’ultimo abbia sottoscritto una polizza per la tutela della Responsabilità Civile.
Le polizze scolastiche, nel rispetto della normativa prevista dalla Finanziaria 2008, escludono questa garanzia. La stipula del contratto e il pagamento del relativo premio, in questo caso, sono ad esclusivo carico del soggetto assicurato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione ai rami di Responsabilità Civile e Tutela Legale delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.  

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Garanzie assicurative in itinere

Un grave sinistro che non riguarda direttamente la scuola, ma per analogia, ci dà l’opportunità di fare alcune precisazioni circa l’operatività delle garanzie in itinere.

Il fatto

L’evento, come riporta la cronaca, è accaduto nel marzo scorso, a Milano, in un parco pubblico. Un bambino di 5 anni, sotto la supervisione del padre, stava imparando ad andare in bicicletta senza rotelle.  Il ragazzino ha urtato accidentalmente una donna di 87 anni. L’anziana ha perso l’equilibrio e, cadendo a terra, ha battuto la testa sul selciato ed è morta.
L’accaduto ha costretto la Procura di Milano a porre in capo al padre la responsabilità dell’accaduto, per condotta omissiva. Il padre è, infatti, indagato per omicidio colposo in rapporto all’Art. 40 del Codice Penale ai sensi del quale, non impedire un evento, equivale a cagionarlo. 
Nel caso in questione, inoltre, è presupponibile anche la Responsabilità Civile del genitore, ai sensi dell’Art. 2047 del Codice. Il danno cagionato da incapace, infatti, dovrà essere risarcito da chi è tenuto alla sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Ne deriva che, se in sede penale è prevedibile il patteggiamento e la sospensione condizionale, in sede civile il genitore potrebbe dover indennizzare la vittima. Risarcimento che la stampa stima intorno ai 200mila euro.

Danni in itinere

Come accennato in premessa, il caso non coinvolge direttamente la scuola, tuttavia, la possibilità che eventi analoghi possano accadere in itinere merita qualche approfondimento. L’utilizzo di biciclette o monopattini, per andare e tornare da scuola, è ormai più che consueto a tutte le età. La possibilità di causare lesioni personali a terzi è più che concreta.
A questo occorre aggiungere che, nel caso di lesioni, dal 2016, è previsto un inasprimento delle pene.
Se da un incidente stradale deriva una lesione grave, con una prognosi superiore a 40 giorni, il responsabile dovrà rispondere penalmente della sua condotta. Tutto questo anche se non ha provocato volutamente l’incidente, ma si è trattato solo di una disattenzione.

Il profilo assicurativo

Sono due le garanzie delle polizze assicurative scolastiche che possono tutelare l’assicurato nel caso di (mal)utilizzo dei velocipedi.
In primo luogo, la tutela per i danni da Responsabilità Civile, ovvero quando un soggetto, ingiustamente, arreca un danno a un altro. Sul danneggiante infatti, grava l’obbligo di risarcire il danno. La polizza scolastica, se previsto contrattualmente, provvede, in caso di incidente, al rimborso del danno causato, nei limiti del massimale previsto. 
Dal punto di vista di un eventuale contenzioso nella liquidazione del danno potremmo però trovarci di fronte ad alcune limitazioni. La Compagnia, in relazione alla Responsabilità Civile potrebbe, infatti, fornire l’assistenza legale solo fino a quando ha un interesse diretto nella vertenza di danno. Inoltre, l’assicuratore potrebbe arrogare a sé tutti i diritti e le azioni spettanti all’assicurato tra cui quello di nominare legali o periti di parte.
La seconda garanzia, prevista dalle migliori soluzioni assicurative operanti in ambito scolastico, è la Tutela Legale. La Compagnia, in questo caso, si obbliga a fornire al cliente l’assistenza e la difesa giudiziale e stragiudiziale necessaria. È bene sottolineare che la garanzia non rimborsa le sanzioni amministrative (multe e/o ammende), ma prevede il rimborso delle spese legali, peritali e processuali sostenute per eventuali ricorsi. Ma, soprattutto, l’assicurato può vedersi rimborsate le spese anche per la difesa da imputazione per reati penali. Ovviamente, in questi casi, la garanzia di Responsabilità Civile resterebbe inoperante.

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Bullone nel panino

Un alunno di un istituto comprensivo milanese, in uscita didattica, ha trovato un bullone nel panino fornito dal concessionario della mensa del Comune. Lo riporta la cronaca milanese della metà di marzo.

Il fatto

Una classe di quinta elementare era in visita a Palazzo Marino sede del Comune di Milano. Nella pausa, era previsto il pranzo al sacco, preparato da Milano Ristorazione, l’impresa partecipata che si occupa della gestione delle mense scolastiche milanesi. All’interno del panino di uno studente c’era un bullone, con tutta probabilità staccatosi da uno dei macchinari preposti alla preparazione degli alimenti. I genitori, venuti a conoscenza del fatto, hanno segnalato l’episodio alla scuola e quest’ultima, a sua volta, al Comune e alla Società appaltatrice della mensa. Il clamore suscitato dalla vicenda, che sembra non essere la prima di una catena di disservizi, ha portato alle dimissioni del Presidente di Milano Ristorazione. Il Comune, dal canto proprio, ha avviato un’indagine.

Irregolarità nelle mense scolastiche

Quanto accaduto è solo l’ultimo, e forse non il peggiore, episodio di irregolarità accertate nelle mense scolastiche di tutt’Italia. Una recente campagna di controlli effettuata dai carabinieri del NAS ha dimostrato come il 31% delle aziende di ristorazione scolastica, sottoposte a verifica, non rispetti le norme. Le infrazioni maggiormente contestate riguardano alimenti conservati male o scaduti, condizioni igieniche precarie delle cucine e situazione contrattuale irregolare dei dipendenti. Ventidue gestori sono stati denunciati con l’accusa di frode e inadempienze in pubbliche forniture.

Le responsabilità

Sono due, in questi casi, i livelli di responsabilità. Da un lato quella penale, quando il fornitore, al fine di un ingiustificato arricchimento, dolosamente eroga un servizio non conforme a quanto contrattualmente previsto. Penale, ai sensi dell’Art. 590 del Codice Penale, è anche l’operato negligente che colposamente provoca una lesione personale.
L’altro livello è quello civile, come nel caso in questione, ovvero quando il fornitore, colposamente, viola l’obbligo contrattuale cagionando un danno ingiusto.
La differenza tra responsabilità civile e penale non riguarda la gravità del fatto, ma il tipo di norma violata. La responsabilità penale si verifica quando un soggetto infrange una norma prevista dalla legge penale, per cui è prevista l’applicazione di una pena. La responsabilità civile è la violazione di una norma civile, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno. Resta comunque inteso che le infrazioni potrebbero sommarsi tra loro in un medesimo evento.

Il profilo assicurativo

La responsabilità penale è del soggetto che ha compiuto il reato. Le polizze assicurative, quindi, non rispondono della sanzione penale, che resterà a carico dell’autore del reato. L’intervento assicurativo potrebbe essere eventualmente previsto con la polizza di Tutela Legale, qualora fosse stata stipulata, a rimborso delle spese di difesa e/o di perizia.
L’assicuratore, ai sensi dell’Art. 1900 del Codice Civile, potrebbe anche rifiutare il pagamento dell’indennizzo. Questa possibilità si verifica se il danno è stato causato con dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario. Nei casi di colpa grave è possibile una deroga che tuttavia, dovrà essere contrattualmente prevista.
Le migliori polizze integrative scolastiche prevedono, di norma, l’estensione della copertura anche ai casi di colpa grave del contrente/assicurato.

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Studente in alternanza ruba psicofarmaci

A Monza, un alunno di un Istituto superiore, in alternanza scuola-lavoro in una farmacia, s’è impossessato di ansiolitici e antidepressivi, lo riporta la cronaca.

Il fatto

Lo studente sedicenne, iscritto in un Istituto tecnico brianzolo, era impegnato, a partire dal 28 febbraio scorso, in un tirocinio presso una farmacia. All’inizio di marzo, il responsabile del negozio s’è accorto della sparizione di numerose scatole di farmaci e ha immediatamente segnalato l’accaduto alla scuola. L’alunno, nel frattempo, aveva abusato di sostanze chimiche cominciando a delirare al punto da rendere necessario il ricovero all’Ospedale San Gerardo di Monza.
Secondo quanto ricostruito, il ragazzo, durante il ricovero, avrebbe anche danneggiato gli arredi del reparto e minacciato il personale. Richiesto l’intervento della polizia, l’episodio è stato segnalato al Tribunale dei minori.

Il profilo penale

Nell’accaduto sono certamente ipotizzabili una serie di reati penali, il primo aspetto riguarda il furto dei medicinali. Il furto è definito dall’Art. 624 del Codice Penale. È reato, infatti, l’impossessamento dei beni mobili altrui, sottratti al fine di trarne profitto per sé o per altri. Il furto di farmaci psicotropi potrebbe, inoltre, costituire un’aggravante qualora fosse ipotizzata una cessione a terzi.
Il secondo reato è quello di danneggiamento, ai sensi dell’Art. 635 del Codice Penale. Il danneggiamento rientra tra i reati contro il patrimonio, commessi con violenza contro le cose o le persone. In questo secondo caso, tuttavia, va considerata la depenalizzazione introdotta dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, nonché dalla capacità di intendere e volere del soggetto.
Circa la capacità di intendere e volere al momento in cui è stato commesso il reato, si esprimerà unicamente il Tribunale dei Minori. 

La Responsabilità Civile

Indipendentemente dall’aspetto legato alla responsabilità penale, che è sempre personale, occorrerà considerare la Responsabilità Civile nell’accaduto e il relativo risarcimento dei danni.
Le attività di alternanza (PCTO), introdotte dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedono la stipula della convenzione tra la scuola e le imprese ospitanti. L’Istituto organizzatore, unitamente all’azienda, dovrà considerare non solo il percorso formativo, ma anche gli standard di sicurezza tipici dell’attività. Il processo dovrà, perciò, essere declinato in relazione all’età, al livello di maturità e all’indipendenza dell’alunno. Qualora venissero a mancare, o risultassero carenti, questi aspetti, potrebbe evidenziarsi una livello di colpa in programmando della scuola ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile.

Il profilo assicurativo

Come accennato più sopra, la responsabilità penale è del singolo soggetto che ha compiuto il reato. Le polizze assicurative, quindi, non rispondono della sanzione penale, che resterà a carico dell’autore del reato. Nel caso di minore, l’onere della sanzione penale potrebbe ricadere sulla famiglia o sul tutore a seguito delle disposizioni espresse dal Tribunale. La polizza, di norma, non rimborsa neanche il danneggiamento compiuto con dolo. In questo caso, tuttavia ai sensi dell’Art. 1900, comma 2 del Codice Civile: «L’assicuratore non potrà rifiutarsi di eseguire la prestazione se il sinistro è stato cagionato da dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere».

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Vandalismo durante il viaggio di istruzione

La cronaca del 6 marzo scorso riporta come un alunno 18enne, di un Istituto superiore varesino, abbia commesso un atto vandalico durante una gita scolastica.

Il fatto

Lo studente, in gita scolastica a Malta, ha inciso le proprie iniziali su uno dei portali di Gigantia, monumento neolitico dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Colto in flagrante da un agente di sicurezza è stato arrestato dalla polizia. Il giovane, processato per direttissima, ha ammesso tutte le accuse mosse a suo carico. Condannato a due anni di reclusione, con sospensione della pena, dovrà comunque pagare un’ammenda di 15.000 euro.

La responsabilità penale

Il vandalismo è normalmente identificato come un reato penale. La distruzione, il deturpamento o l’imbrattamento di un patrimonio protetto dall’UNESCO è sanzionato in maniera molto severa in tutto il mondo. È bene, comunque, evidenziare come ogni Paese applichi pene specifiche in relazione ai singoli reati. Circa la responsabilità penale, questa è legata all’età del soggetto ovvero, in linea di principio, alla capacità di agire. Analogamente all’Italia, anche a Malta la maggiore età è stabilita con il compimento del 18° anno.

La pena pecuniaria

Più articolata è la questione legata al pagamento della pena pecuniaria.
Il tema della responsabilità genitoriale è stato argomento di dibattito, di sentenze e di provvedimenti legislativi negli ultimi 10 anni. Ad oggi, il minore di 18 anni, non è tenuto a pagare pene pecuniarie o risarcimenti, in questi casi l’onere ricadrà sulla famiglia o sul tutore. Sono infatti questi ultimi, a subire le conseguenze civili dei danni commessi, in quanto esercenti la potestà sul minore.
Qualora invece, l’autore del reato, come in questo caso, sia un maggiorenne, sarà lui a dover risarcire gli eventuali danni procurati. Tutto ciò, anche nel caso in cui il soggetto sia nullatenente o non possedesse un reddito. Ai sensi dell’Art. 106 del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, dopo la maggiore età, i genitori non hanno più responsabilità sulla condotta del figlio, neanche se quest’ultimo dovesse convivere con loro. L’orientamento giurisprudenziale prevalente tende, tuttavia, ad estendere la responsabilità genitoriale anche ai fatti illeciti commessi dai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, analogamente a quanto previsto per figli minori di età.

La reciprocità nell’UE

Malta, in quanto parte dell’Unione Europea, gode del principio di reciprocità interno all’Unione. Ne deriva che, in relazione al pagamento delle sanzioni e delle pene pecuniarie, l’autorità giudiziaria o amministrativa di un Paese comunitario può trasmettere gli atti direttamente all’autorità di un altro paese membro e quindi far riconoscere e rendere esecutivo il pagamento senza ulteriori formalità.

La responsabilità della scuola

Come espresso all’Art. 27 della Costituzione: «La responsabilità penale è personale». Ne deriva che non è possibile la sostituzione della persona che deve rispondere di un illecito penale. La polizza assicurativa quindi non risarcisce né il danno né la sanzione.
Tuttavia, la scuola, alla luce del rapporto negoziale instauratosi con l’iscrizione dello studente, assume precisi doveri di vigilanza ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile. Nel caso di mancata o insufficiente vigilanza, anche nel caso di studenti maggiorenni, l’Istituto potrebbe dover rispondere dell’eventuale danno provocato, in concorso con la famiglia. Le polizze scolastiche integrative, di norma, ricomprendono quest’aspetto anche in occasione dei viaggi di istruzione, anche all’estero.

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Armi a scuola

La cronaca dello scorso mese di febbraio riporta due eventi preoccupanti. Riferisce l’Ansa come due studenti, di due diversi Istituti fiorentini, abbiano portato in classe rispettivamente una pistola costruita artigianalmente e un coltello lungo 30 centimetri. Entrambi gli episodi si sono verificati a pochi giorni di distanza da un’altra vicenda analoga. In un Istituto alberghiero del napoletano, un alunno ha introdotto in classe una pistola scacciacani priva del “tappo rosso” previsto per le armi giocattolo.
In tutti questi casi è intervenuta l’autorità di Pubblica Sicurezza e sono scattate le relative denunce.

Il profilo legale

Nel nostro paese, la normativa relativa, non solo all’uso, ma anche alla sola detenzione di armi proprie e improprie, è molto stringente. Per le armi da fuoco, è necessario l’ottenimento dell’autorizzazione specifica (porto d’armi), ai sensi del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 104. Un coltello da cucina rientra invece, nella categoria delle armi improprie, perché, anche se può ferire, non è stato realizzato per questo specifico fine. Per un coltello, qualsiasi sia la sua dimensione, non è quindi necessario il porto d’armi, tuttavia, esso non può essere portato fuori di casa senza una valida ragione. Nel caso di possesso di arma impropria, senza giustificato motivo, la legge prevede che sussista sempre l’ipotesi di reato. I riferimenti normativi sono contenuti all’Art. 699 del Codice Penale e all’Art. 4 della Legge 18 aprile 1975, n. 110.
L’Art. 5 della stessa Legge regolamenta anche le armi giocattolo. Oltre alla canna occlusa da un inserto di metallo, l’arma dovrà prevedere un tappo rosso inamovibile all’estremità della canna.

La responsabilità

L’introduzione di armi, proprie o improprie, nella scuola, in assenza di giustificato motivo, è un reato.
Ciò tuttavia, non autorizza la perquisizione degli alunni all’ingresso. Gli Artt. 13 e 42 della Costituzione affermano, infatti, che la libertà e la proprietà privata sono diritti inviolabili. Il personale scolastico non potrà, quindi, lecitamente perquisire gli alunni o i loro effetti personali. La perquisizione non autorizzata degli alunni o dei loro effetti personali potrebbe integrare il reato di violenza privata. Qualora, tuttavia, ci fossero fondati motivi, il personale dovrà far ricorso all’Autorità Giudiziaria, che potrà procedere legalmente alla perquisizione.
Nel caso in cui un minore sia trovato in possesso di un’arma l’Autorità Giudiziaria provvederà ad accertare le eventuali responsabilità della famiglia. La scuola, dal canto suo, dovrà applicare una sanzione disciplinare proporzionale all’evento verificatosi, anche alla luce del Patto educativo di corresponsabilità. Il documento è, infatti, lo strumento base dell’interazione che la scuola e la famiglia si impegnano a rispettare.

Il profilo assicurativo

In premessa è bene evidenziare che le assicurazioni, anche quella integrativa scolastica, non risarciscono le responsabilità penali, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
Nel caso di sinistro provocato da armi e accaduto all’interno dell’Istituto, la polizza integrativa scolastica opera in due direzioni. Da un lato risarcisce le spese mediche dell’infortunato, fatta salva, in caso di dolo, la rivalsa sul responsabile del gesto o sulla sua famiglia. Dall’altro, tutela la responsabilità civile della scuola qualora venga dimostrata la colpa diretta nell’evento. Come per tutti i casi di responsabilità, la scuola dovrà, infatti, provare di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il danno. Dovrà, inoltre, dimostrare che il danno s’è verificato per una causa non prevedibile, né superabile con la normale diligenza adeguata alle circostanze concrete.

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Le punizioni corporali a scuola

Con la recente ordinanza (n. 5244 del 17 febbraio 2022), la Cassazione conferma la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per una docente che aveva schiaffeggiato un alunno disabile.
Non è certo il primo caso. Nell’ottobre 2020 fece scalpore il video in cui, in un Istituto superiore di Salerno, un’insegnate schiaffeggia uno studente reo di non voler mettere la mascherina in classe.

Le punizioni corporali sono un reato

Su tema, la giurisprudenza s’è espressa a più riprese: gli insegnanti che infliggono punizioni corporali commettono un illecito.
L’abuso dei mezzi di correzione, infatti è una reato punibile penalmente.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 31642 del 21 luglio 2016, ha condannato una maestra per aver tirato i capelli e schiaffeggiato uno studente. La Docente è stata ritenuta colpevole per i reati di lesioni personali e di abuso dei mezzi di correzione in danno del minore.
Gli insegnanti, riconosciuti colpevoli, sono puniti ai sensi dall’Art. 571 del Codice Penale, il quale stabilisce che debba essere perseguito: “Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte”.

Le lesioni personali

Il codice inoltre stabilisce che, se dall’abuso di mezzi di correzione ne deriva una lesione personale, sono previste le pene di cui agli Artt. 582 e 583 del Codice Penale e il soggetto colpevole dovrà farsi carico del risarcimento.
Il docente, in relazione alla gravità del fatto, potrebbe anche essere sottoposto ad un provvedimento disciplinare. I provvedimenti vanno dalla sospensione dell’incarico fino al vero e proprio licenziamento.

L’assicurazione scolastica

Sotto il profilo strettamente assicurativo, l’alunno vittima di lesioni personali è tutelato dalla polizza infortuni sottoscritta dall’Istituto.
Qualora non lo escluda esplicitamente, l’assicurazione rimborserà tutti danni derivanti.
Anche l’Istituto scolastico è tutelato dalla polizza assicurativa per gli eventuali danni derivanti dall’eventuale Responsabilità Civile.
Per il Docente, in tutti i reati di carattere penale, causati dolosamente, non c’è tutela assicurativa.
Al contrario, esiste la possibilità che la Società Assicuratrice si rivalga nei confronti del responsabile del gesto.

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Infortunio: la responsabilità del datore di lavoro e dell’ente

Sul tema delle responsabilità nei casi di infortunio, ci sembra interessante evidenziare la recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, del 25 gennaio 2021 n. 2848.
La suprema Corte ha ribadito alcuni importanti principi nella materia degli infortuni sul lavoro. I principi riguardano sia alla responsabilità penale del datore di lavoro, sia alla responsabilità amministrativa dell’ente.

La responsabilità diretta del Datore di lavoro

Nel merito della responsabilità, la Corte ha ricordato che “il datore di lavoro […] è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro”.
Inoltre, “nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro e di coloro che rivestono una posizione di garanzia rispetto alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente o imprudente del medesimo lavoratore infortunato, quando l’evento sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente. Sul punto, si è pure precisato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro. Anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni”.

La responsabilità amministrativa dell’Ente

Sul fronte della responsabilità amministrativa, la Corte ha affermato che “In materia di responsabilità amministrativa con riguardo all’Art. 25-septies D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l’interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all’aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale […]. In altri termini, nei reati colposi, l’interesse e/o vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l’ente dovrebbe sostenere per l’adozione delle misure precauzionali. Ovvero nell’agevolazione dell’aumento di produttività che può derivare, per l’ente, dallo sveltimento dell’attività lavorativa, ‘favorita’ dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, ne avrebbe ‘rallentato’ i tempi”.

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La responsabilità del Dirigente senza poteri di intervento

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3184 del 27 gennaio 2020 s’è espressa circa la Responsabilità del Dirigente che, in caso di infortunio sul lavoro del dipendente, non ha poteri d’intervento.

Il fatto

Il ricorso è stato presentato da un Dirigente di una struttura pubblica munito di delega agli interventi ed adeguamenti strutturali, manutenzione di uffici e impianti. Il Dirigente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio perché ritenuto responsabile delle lesioni subite da un dipendente. Il lavoratore, durante le operazioni di carico delle merci, è caduto da una banchina, essendo questa priva delle protezioni, riportando gravi lesioni.
I Giudici nei precedenti gradi di giudizio avevano ritenuto sussistere il profilo di colpa contestato, ravvisando, da parte dell’imputato, la violazione degli Artt. 63 comma 1 e 64 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per non aver dotato la banchina di barriere di protezione.
Il Giudice aveva anche osservato che l’eventuale distrazione del lavoratore non poteva esimere da colpa il Dirigente.

Il potere d’intervento

La suprema corte ha annullato la sentenza di condanna emessa nei confronti del Dirigente.
Dall’analisi del documento di delega con il quale era attribuita la responsabilità della manutenzione degli impianti, era emerso che questi non disponeva di autonomi poteri di intervento e di scelta delle operazioni da effettuare. Inoltre, non disponeva di autonomia decisionale in relazione al potere di spesa.
In riferimento alla tutela della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro negli enti locali, per Datore di Lavoro deve intendersi il Dirigente al quale spettano poteri di gestione, ivi compresa la titolarità di autonomi poteri decisori in materia di spesa. Condizione necessaria per riconoscere la responsabilità del Dirigente, è che questi sia anche dotato di effettivi poteri gestionali, decisionali e di spesa.
In altre parole, essendo il Dirigente soggetto a disposizioni assunte da altri, non poteva rivestire alcuna posizione di garanzia.
Ne deriva che, in casi simili ed in particolare in riferimento alla mancata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici, anche quelli scolastici, il Dirigente, pur assumendo la qualità di datore di lavoro, non può essere ritenuto responsabile delle violazioni, risultando, in tale ambito, privo di autonomi poteri gestionali, decisionali e di spesa.

La polizza di tutela legale

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