Con la riapertura della scuola, svariati sono gli adempimenti che i Dirigenti scolastici dovranno mettere in atto. Tra questi l’adesione alla polizza assicurativa, Infortuni e Responsabilità Civile degli alunni e del personale.
Il pagamento della polizza integrativa
In questi giorni più scuole stanno chiedendo chiarimenti circa la necessità del pagamento della polizza scolastica integrativa da parte delle famiglie.
I dubbi sorgono alla luce delle comunicazioni, diffuse via social dal Ministero del Lavoro, secondo le quali sarà direttamente lo Stato ad assicurare gli studenti.
Meglio fare un po’ di chiarezza.
Il Decreto lavoro
L’estensione delle tutele assicurative è stata introdotta con il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito in Legge 3 luglio 2023, n. 85.
Semplificando, la legge inserisce due aspetti: da un lato viene istituito un fondo per le vittime degli infortuni occorsi durante le attività formative; dall’altro, viene estesa a tutte le attività scolastiche la copertura assicurativa prestata dall’INAIL.
Fino al luglio scorso, gli studenti vittime di infortuni gravi durante le attività scolastiche, ben difficilmente ottenevano un indennizzo da parte dell’INAIL. Benché la copertura assicurativa fosse operativa, infatti, per ottenere l’indennizzo occorreva ricoprire la posizione di capofamiglia con conviventi a carico, caso quantomeno raro se parliamo di studenti. Per ovviare a questo problema è stato costituito un fondo specifico teso a sanare questa situazione.
L’aspetto più importante, tuttavia, è quello legato all’estensione della tutela assicurativa a tutte le attività scolastiche. Fino alla fine dello scorso anno scolastico, gli studenti risultavano in copertura esclusivamente in quelle attività che l’INAIL considerava pericolose. In buona sintesi: le attività di educazione fisica, i laboratori, i percorsi di alternanza e i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Un importante particolare: l’estensione delle tutele assicurative è estesa esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024.
Cosa cambia nella tutela assicurativa dell’INAIL
Con l’estensione delle tutele INAIL, studenti e operatori risulteranno in copertura durante tutte le attività scolastiche. Tuttavia, mentre gli operatori godranno di una copertura integrale, sia in Istituto che in itinere, gli studenti saranno assicurati esclusivamente all’interno dell’Istituto.
Una forte limitazione della copertura è costituita dal fatto che le tutele offerte dall’INAIL si limitano ai casi di morte e invalidità permanente sopra il 5° punto percentuale. Sono, inoltre, esclusi i rimborsi per le spese mediche in quanto già forniti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
La polizza scolastica integrativa
Circa il ramo infortuni, la polizza integrativa scolastica ricomprende tutte le spese mediche effettuate presso qualsiasi struttura e, all’interno delle tabelle di indennizzo, non pone limiti circa la percentuale di Invalidità Permanente. Gli alunni, inoltre, sono assicurati anche in itinere, durante i trasferimenti tra l’abitazione e la scuola e viceversa.
Ma l’assicurazione integrativa non si limita esclusivamente al ramo infortuni. Di norma, prevede specifiche coperture per la Responsabilità Civile e, nelle formule migliori, anche per l’Assistenza nei viaggi di istruzione e la Tutela Legale.
L’aspetto legato alla Responsabilità Civile è di gran lunga il più importante, ma, spesso, il più sottovalutato.
Nel caso di danno, colposo o doloso, causato dallo studente, il terzo danneggiato potrebbe rivalersi nei confronti di colui che lo ha provocato. In assenza di copertura, il risarcimento resta a carico dell’Istituto o, in seconda battuta, del danneggiante. L’impresa di assicurazione tutela proprio quest’aspetto, proteggendo il patrimonio del responsabile dell’evento.
Analogamente, i rami di Assistenza, nel caso di annullamento del viaggio, consentiranno di risparmiare il costo della polizza proposta dall’Agenzia o dal Tour Operator. Quest’ultima è, d’altronde, decisamente più onerosa rispetto a quella scolastica, la sua operatività è legata esclusivamente alla durata del viaggio e i massimali sono di gran lunga più contenuti.
Il ramo di Tutela legale, infine, copre le spese sostenute dall’assicurato quando deve difendere i suoi diritti ed interessi nelle controversie civili e penali. L’assicurazione opera sia in ambito stragiudiziale che in tribunale.
Nessuno di questi aspetti è previsto nella Legge che estende la tutela degli alunni.
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