L’azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione scolastica per i infortuni del personale scolastico causate per responsabilità di terzi sono un atto dovuto.
L’azione diretta al risarcimento infatti compete esclusivamente all’Amministrazione interessata la quale, di conseguenza, ha l’obbligo di proseguirla.
Fin dal 2010 gli USR, hanno fornito indicazioni circa le procedure da seguire nel caso di recupero degli emolumenti corrisposti al personale assente.
Sull’argomento torna l’USR della Lombardia con la Circolare 39290 del 15/12/2023 per effettuare alcune precisazioni.
La Circolare dell’USR-Lombardia
L’Ufficio Scolastico rileva come le assenze dal lavoro dei dipendenti, imputabili ad un terzo responsabile stiano diventando: «significativamente frequenti».
In questi casi il Ministero dell’Istruzione diviene titolare del diritto al risarcimento del danno al dipendente a cui è comunque dovuta la retribuzione.
«Riconoscere le assenze che comportano attività di recupero nei casi d’infortunio sul lavoro – prosegue la Circolare – risulta abbastanza semplice». È infatti l’interesse dello stesso dipendente a fornire tutti gli elementi utili ad aprire l’infortunio ed a effettuare la denuncia all’INAIL.
Più complesso, al contrario, potrebbe essere se il danno, imputabile ad un terzo responsabile, avvenisse al di fuori dell’orario di servizio. Anche in questo caso tuttavia l’Amministrazione conserva il diritto al risarcimento. «A tal fine – sottolinea l’Ufficio Scolastico – è indispensabile sensibilizzare i dipendenti circa l’obbligo di comunicare, contestualmente all’assenza, l’eventuale esistenza di un terzo responsabile».
Resta quindi in capo all’Amministrazione scolastica il dovere di formalizzare una richiesta risarcitoria, con la quantificazione del danno al terzo responsabile. La richiesta dovrà prevedere anche l’importo relativo alle spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative generali di amministrazione spettanti all’INAIL.
Il decreto 15 ottobre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
I dipendenti pubblici sono assicurati dall’INAIL con la formula di “Gestione per conto Stato”, ai sensi del Decreto 10 ottobre 1985 del Ministero del tesoro.
Gli importi degli emolumenti relativi alle spese generali di amministrazione per la gestione INAIL sono indicati nel Decreto Interministeriale del 20/12/2019 in vigore dal 08/01/2020.
Gli importi sono aggiornati annualmente attraverso il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, diventa quindi necessario verificare gli aggiornamenti stabiliti anno per anno.
La polizza di assicurazione scolastica
Le polizze assicurative scolastiche rimangono escluse da questo processo che resta di responsabilità diretta dell’Amministrazione scolastica.
Ai sensi della Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008) è fatto divieto all’Ente Pubblico di assicurare propri amministratori per i rischi connessi con la carica. Il divieto riguarda la responsabilità per danno cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.
Per questo motivo risulta opportuno che il Dirigente Scolastico ed eventualmente il Direttore S.G.A. stipulino una polizza autonoma per la Responsabilità Civile Amministrativa e Contabile.
Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Patrimoniale Amministrativa e Amministrativa contabile con colpa grave, contattaci qui.