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Alunno iperattivo sospeso perché “disturba”

Un alunno di sei anni della Provincia di Roma, affetto da deficit di attenzione (ADHD), è stato sospeso dal Consiglio di Istituto per 21 giorni. Lo riportava un articolo di “Sky TG24” dello scorso mese di marzo.

Disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività

L’ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività) rientra tra i Disturbi del Neurosviluppo ed è stimata in circa il 5% dei ragazzi in età scolare.
Non sono ancora del tutto chiari i meccanismi alla base dell’insorgenza del disturbo anche se è ipotizzabile la disfunzione biologica di alcuni neurotrasmettitori.
I disturbi si manifestano nel periodo dello sviluppo e si caratterizzano per un deficit che causa una compromissione nel funzionamento personale, sociale e scolastico.
L’ADHD si associa spesso a disturbi Oppositivo-Provocatori e al Disturbo della Condotta.
L’alunno manifesta difficoltà nel mantenere la concentrazione, nella gestione dei propri impulsi e nel controllo motorio. Tali comportamenti possono presentarsi singolarmente o in modo combinato.
L’ADHD è caratterizzato da alti livelli invalidanti di disattenzione, disorganizzazione e/o iperattività-impulsività.

Il fatto

Alla fine dello scorso mese di febbraio, in una scuola del Lazio, un alunno di prima elementare, affetto da ADHD certificata, è stato sospeso per 21 giorni perché iperattivo.
La famiglia si rivolge al Tribunale Amministrativo Regionale che trasmette alla scuola un decreto sospensivo con cui intima di riammettere l’alunno. All’alunno, secondo il TAR, dovrà anche essere garantita la presenza di un docente di sostegno. La scuola nega all’alunno l’accesso poiché non sarebbe stata ancora presa visione della comunicazione dei giudici. La famiglia si rivolge quindi al Ministro e l’alunno viene riammesso a scuola ma qualche giorno dopo viene rimandato a casa. Secondo il Dirigente l’alunno sarebbe ingestibile e la scuola è ancora priva del docente di sostegno.
Il Ministero invia gli ispettori per appurare eventuali comportamenti errati del dirigente che, nel frattempo viene sospeso e al suo posto nominato un reggente.
L’ultimo capitolo della vicenda arriva in questi giorni con la sentenza del Tar che si esprime a favore della famiglia.
Secondo il Tribunale Amministrativo, il provvedimento disciplinare della scuola: «Non era finalizzato a sanzionare il minore bensì a perseguire un altro fine». Secondo il legale della famiglia: «La sospensione era stata motivata dalla difficoltà di non avere ore sufficienti di sostegno».
Il Tribunale Amministrativo impone anche alla scuola il risarcimento alla famiglia di 2 mila euro per le spese legali.

Il profilo assicurativo

La polizza assicurativa integrativa, di norma, non paga il risarcimento delle spese legali. Nell’apposita sezione infatti sono escluse le vertenze tra gli assicurati della stessa polizza.
Le spese non vengono pagate neanche nella sezione di Responsabilità Civile. La famiglia non ha infatti preteso un risarcimento per il “danno” subito.
In questo caso le spese potrebbero essere risarcite dalla polizza di Responsabilità Civile patrimoniale, nei casi previsti, oppure dalla polizza di Tutela Legale del Dirigente.
La polizza infatti prevede le Spese di Soccombenza conseguenti al fatto illecito ai sensi dell’Art. 1917, comma 1, del Codice Civile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze di Responsabilità Civile Patrimoniale e di Tutela Legale del Dirigente, contattaci qui.

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Lavori socialmente utili

Il nostro Istituto, accogliendo le indicazioni del ministro, ha previsto nel regolamento scolastico la possibilità di sostituire la sospensione disciplinare con lavori socialmente utili.
In questi casi la polizza integrativa copre il danno causato e l’eventuale infortunio?

Fin dal novembre 2022 il Ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, in una trasmissione di Sky Tg24, s’era espresso sulla questione. Dichiarava il Ministro: «Serve prevedere forme diverse di sanzioni nei confronti di quegli studenti che non hanno capacità di rispettare le regole». E continuava: «Una cosa che mi è sempre parsa molto utile sono i lavori socialmente utili».

La cittadinanza solidale

La questione relativa alle sanzioni da applicare agli studenti nei casi di gravi infrazioni comportamentali è stata ripresa dal ministero alla fine dell’anno scolastico. Le ragioni della decisone sono legate ai recenti episodi di bullismo e di violenza che hanno visto coinvolti gli studenti e i docenti.
In una comunicazione dello scorso 28 giugno, il Ministro preannunciava la revisione del voto di condotta e le nuove regole per i Lavori Socialmente Utili (LSU), alternativi alla sospensione.
A tal fine, all’inizio di agosto è stato creato, presso il Ministero, un tavolo tecnico composto da Dirigenti Scolastici, educatori, magistrati e docenti universitari. L’obiettivo è quello di definire nuovi e più adeguati strumenti di valutazione e sanzione dei comportamenti illeciti tra i banchi di scuola. Tra i provvedimenti in esame, oltre alla riforma del voto di condotta, saranno definite le modalità operative legate ai lavori di Cittadinanza solidale (LSU).
Le scuole, infatti, potranno prevedere, per gli studenti interessati, periodi di lavoro in ospedali, case di cura, canili, biblioteche, mense della Caritas e servizi sociali.
Gli USR dovranno stilare un elenco di queste strutture convenzionate, garantendo i necessari criteri di sicurezza. Saranno elenchi che verranno preparati e gestiti analogamente a quelli relativi ai progetti dei PCTO.
L’obiettivo sostanziale sarà quello di coinvolgere gli studenti interessati da provvedimenti disciplinari rilevanti in attività educative e pedagogiche, anche di natura extra-scolastica. L’idea alla base è quella di offrire agli alunni sospesi un’opportunità di riscatto e di crescita personale. Il periodo di sospensione diventerà, in questo modo, un’occasione educativa alternativa.


Il profilo assicurativo

Le polizze integrative scolastiche, di norma prevedono la copertura assicurativa di tutte le attività didattiche in conformità con la normativa scolastica vigente.
Le attività scolastiche, previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), potranno essere effettuate sia all’interno che all’esterno dell’Istituto, senza limiti di orario.
L’assicurazione copre, altresì, le attività realizzate anche in collaborazione con soggetti esterni, mediante stesura di regolare protocollo di intesa, previa delibera degli Organi Scolastici competenti.
Alla luce delle condizioni contrattuali normalmente applicate, le polizze dovrebbero quindi garantire anche i lavori socialmente utili.
Resta tuttavia inteso che in caso di dubbio è opportuno fare le opportune verifiche con la Società assicuratrice.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative integrative nella scuola, contattaci qui.