La Cassazione, con sentenza n. 5118 del 17 febbraio 2023, ha stabilito che è compito del danneggiato dimostrare la responsabilità della scuola e degli insegnanti.
Il fatto
Gli eventi risalgono al febbraio del 2008. Una studentessa di un Istituto superiore pisano, nel corso di una gita scolastica, mentre sciava in condizioni meteorologiche avverse, cadeva rovinosamente, infortunandosi. La ricostruzione dei fatti indica come la studentessa, in occasione della gita, fosse accompagnata dal padre. Fu quest’ultimo a portare la figlia sulla pista da sci dove accadde il sinistro, in assenza del docente. Inoltre, nella dinamica dell’evento non veniva determinata né la causa della caduta, né il luogo esatto della stessa.
L’iter processuale
La famiglia della studentessa, a fronte della resistenza del Ministero dell’Istruzione e della Compagnia Assicuratrice, decise di ricorrere al giudice.
Nel primo grado del processo, il tribunale stabilì che il danno era ascrivibile alla mancata vigilanza degli insegnanti e della scuola. Il giudice, in quell’occasione, deliberò la liquidazione di un risarcimento di circa 30.000 euro alla studentessa. La Corte d’Appello, successivamente, confermò la sentenza di primo grado, da qui il ricorso in Corte di Cassazione.
I giudici della Suprema corte eccepiscono le precedenti sentenze, in relazione all’aspetto probatorio, ai sensi degli Artt. 1218 e 2697 del Codice Civile. Secondo i giudici infatti: «[…] cadere dagli sci costituisce circostanza probabile quando si pratica suddetto sport. Non si può dalla semplice caduta, in assenza di una descrizione della dinamica, ricavare automaticamente la presunzione di responsabilità per culpa in vigilando dell’insegnante». Inoltre, secondo i giudici, anche l’età dell’alunna e le abilità sciistiche dichiarate devono essere prese in considerazione nella valutazione del dovere di vigilanza della scuola. È compito del danneggiato infatti, fornire la prova della responsabilità della scuola e degli insegnanti.
Un ultimo aspetto riguarda il livello dell’indennizzo. Secondo la suprema corte la liquidazione del danno è: «[…] in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità». L’importo della liquidazione infatti: «[…] dev’essere circoscritta agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto in relazione ad allegazioni e prove specificamente dedotte».
Per queste motivazioni il tribunale ha chiesto la ripetizione del processo.
Il profilo assicurativo
Le polizze assicurative integrative, operanti nel mercato scolastico, tutelano gli assicurati durante tutte le attività scolastiche. Ne deriva che tutelano l’assicurato anche durante i viaggi di istruzione e le gite scolastiche. Le migliori formule assicurative prevedono anche la copertura durante le settimane bianche o le escursioni sulla neve. I questi casi, in caso di infortunio, garantiscono le spese mediche, all’interno del massimale stabilito. Il ramo di Responsabilità civile tutela, invece, l’Istituto in caso di danno colposo a quest’ultimo direttamente ascrivibile. Come nel caso in questione, il Ministero e la Compagnia assicuratrice possono comunque rivolgersi alla giustizia ordinaria nell’ipotesi che il danno non sia stato provocato per responsabilità diretta.
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