Una Società privata di formazione ha chiesto la disponibilità a ospitare alcuni loro studenti in uno stage formativo da effettuarsi all’interno del nostro Istituto. Appurata l’opportunità, alla luce del percorso formativo intrapreso dagli stagisti, prima della stipula della convenzione abbiamo richiesto alla Società una dichiarazione attestante l’effettuazione del corso di formazione sulla sicurezza da parte degli stagisti. È corretto? Inoltre, la polizza integrativa tutela gli stagisti in caso di infortunio?
Sempre più spesso viene chiesta la disponibilità alle scuole di ospitare tirocini formativi. Gli aspiranti docenti, iscritti ad Enti pubblici o privati hanno, in questo modo, la possibilità di coniugare l’approccio teorico con il contesto reale dell’ambiente scolastico.
La normativa
Ai sensi dell’Art. 2 comma 1, lettera (a) del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, lo studente impegnato in tirocini formativi è equiparato al lavoratore. Ai sensi dello stesso decreto, all’Art. 37, comma 1, lettera (a), gli studenti dovranno ricevere preventivamente, dall’istituzione scolastica mandante, la formazione in materia di sicurezza.
La formazione in materia di sicurezza è un passaggio indispensabile e obbligatorio per effettuare lo stage formativo. La società dovrà, quindi, dichiarare, in fase di convenzione, che gli stagisti hanno effettuato la formazione. Dal canto proprio, la scuola, oltre all’ottemperanza agli obblighi di legge, dovrà garantire l’eventuale valutazione dei rischi specificatamente riferita allo stage. Indispensabile sarà anche l’informazione sui rischi generali, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza in caso di incendio o evento sismico.
Il profilo assicurativo
Ai sensi dall’Art. 3 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, gli Enti Pubblici o Privati promotori del tirocinio, devono garantire l’assicurazione al tirocinante. La copertura assicurativa dovrà essere operante per tutta la durata dello stage sia contro gli infortuni sul lavoro che per la responsabilità civile verso terzi.
Il promotore del tirocinio dovrà garantire l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
Dovrà, inoltre, essere prevista una polizza assicurativa, con una Compagnia privata, per la responsabilità civile verso terzi. L’Istituto scolastico potrà chiedere, all’interno della convenzione, copia della polizza assicurativa.
La polizza integrativa scolastica
La scuola che ospita il tirocinio dovrà a sua volta essere in possesso di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile. La polizza dovrà garantire gli stagisti nel caso di danni direttamente riconducibili alla responsabilità dell’Istituto. Le polizze assicurative presenti sul mercato già offrono questa soluzione. I prodotti migliori prevedono, inoltre, anche la tutela assicurativa dei tirocinanti in caso di infortunio. Spesso questa garanzia è a titolo gratuito. Potrebbero, tuttavia, esserci delle limitazioni legate, ad esempio, ai tirocinanti di soggetti pubblici o privati. Per questo motivo è sempre opportuno fare una verifica specifica delle condizioni contrattuali.
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