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Divieto dei cellulari in classe

L’11 luglio scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato una Circolare relativa all’utilizzo degli smartphone in classe. La Circolare riprende la Nota n. 107190 del 19 dicembre 2022 relativa all’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici.

Il contenuto della Circolare

In premessa, la Circolare cita il Rapporto Unesco: “Global education monitoring report, 2023: technology in education: a tool on whose terms?“. Il documento evidenzia il legame negativo tra l’uso eccessivo delle
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (in inglese ICT), e il rendimento degli studenti. «La semplice vicinanza a un dispositivo mobile – riporta la Circolare – distrae gli studenti provocando un impatto negativo sull’apprendimento».
A supporto di quanto espresso viene anche citato il Rapporto OCSE PISA 2022 che evidenzia come l’utilizzo degli smartphone faccia diminuire il livello di attenzione.
Il divieto degli smartphone tenderebbe anche a ridurre gli effetti della sindrome dell’Hikikomori che, come rileva Save the Children, sta raggiungendo livelli preoccupanti nel nostro Paese.
Rispetto alla Nota del dicembre 2022, in cui si invitavano le Istituzioni scolastiche a limitare l’uso degli smartphone, la nuova circolare introduce degli aspetti nuovi.
L’invito diventa un obbligo ma limitato esclusivamente al primo ciclo di istruzione, ovvero dalla scuola dell’infanzia alla scuola media, escludendo gli Istituti superiori.
Anche nel primo ciclo è tuttavia consentita una deroga, qualora l’utilizzo sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato e/o dal Piano didattico personalizzato, per gli alunni con disabilità.
La Circolare inoltre, invita anche ad un utilizzo più responsabile del Registro Elettronico, accompagnando le notazione digitali a quelle sul diario personale.

Il profilo assicurativo

Al di là degli aspetti prettamente didattici o sociali, l’utilizzo dello smartphone a scuola ha più volte, creato disagi anche sotto il profilo assicurativo. Il mancato rimborso da parte degli assicuratori per i cellulari danneggiati colposamente oppure rubati hanno spesso creato dissapori tra le famiglie e la scuola.
Per questo motivo è utile ricordare che anche le polizze scolastiche escludono il danneggiamento delle cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
Inoltre le polizze dei beni, di norma, non prevedono smartphone e/o cellulari nelle coperture assicurative fermo restando la garanzia qualora vengano utilizzati per fini didattici.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche in relazione ai telefoni cellulari, contattaci qui.

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Smartphone danneggiato

Al nostro Istituto Superiore è giunta la lettera della famiglia di un alunno iscritto, attraverso la quale viene chiesto il risarcimento dei danni occorsi allo smartphone fatto cadere da un compagno di classe durante l’uscita dalla scuola. La Compagnia Assicuratrice cui abbiamo denunciato il sinistro ci comunica che questo tipo di danno non è ricompreso nelle Condizioni Contrattuali, tuttavia a nostro parere si tratta di un palese danno da Responsabilità Civile. Le polizze scolastiche sono tenute a risarcire questo tipo di danno?

Nelle polizze scolastiche, di norma, l’operatività delle garanzie della sezione Responsabilità Civile, riguarda solo quelle attività per le quali l’Istituto Scolastico provvede alla vigilanza diretta. In alcuni casi sono comprese quelle vigilate anche da altro personale, purché incaricato dalla scuola stessa. La garanzia infatti, riguarda solo gli eventi per i quali l’Istituto Scolastico potrebbe essere chiamato a rispondere in giudizio.
In ambito scolastico, di norma, sono configurabili tre tipi di responsabilità.

La responsabilità diretta della Scuola

La responsabili diretta dell’Istituto ricade direttamente sul Dirigente Scolastico.
Al Dirigenti spetta il compito di organizzazione e controllo sull’attività degli operatori scolastici e l’attività di custodia ai sensi degli Artt. 2043 e 2051 del Codice Civile.
Il Dirigente è quindi ritenuto responsabile, solo nel caso in cui non abbia posto in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni (culpa in organizzando).
In quanto Pubblica Amministrazione, la responsabilità dell’Istituto scolastico è disciplinata dall’Art. 28 della Costituzione. La norma stabilisce che la responsabilità dei dipendenti si estende alla Pubblica Amministrazione.
L’articolo citato trova conferma anche nell’Art. 61 della Legge 2 luglio 1980 n. 312: «La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola […] per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi».
La nuova disciplina ha riconosciuto allo Stato il diritto di rivalsa nei confronti responsabile. Questo tuttavia solo nel caso in cui si possa ravvisare, nella condotta di quest’ultimo, dolo o colpa grave.

La responsabilità diretta del Docente

La responsabilità del Docente (culpa in vigilando) trova la sua disciplina nell’Art. 2048, comma 2 del Codice Civile: «I precettori […] sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Gli insegnanti rispondono dell’illecito commesso dagli allievi limitatamente al periodo in cui essi sono sotto la loro vigilanza. Nel rispetto del tradizionale principio secondo cui l’insegnante si affianca e si sostituisce al genitore nell’opera educativa. L’obbligo di vigilanza sussiste per tutto il tempo in cui gli insegnanti hanno in custodia gli alunni. Secondo la giurisprudenza prevalente, quindi, anche durante la ricreazione, le gite scolastiche e durante tutta la permanenza nei locali di pertinenza della scuola. La vigilanza cessa solo quando ad essa si sostituisca la vigilanza, effettiva o potenziale, dei genitori.
L’insegnante dovrà dimostrare di aver posto in essere una vigilanza adeguata in funzione dell’età e della maturità degli allievi. Nonostante tutto questo, il fatto dannoso non potesse essere impedito.

La responsabilità diretta della Famiglia

Al contrario di quelle sopra indicate, la responsabilità della famiglia (culpa in educando) riguarda in modo più ampio il sistema educativo. La famiglia deve dimostrare di aver impartito un’educazione adeguata. In questa direzione si inserisce il Patto educativo di corresponsabilità che enuclea i principi e i comportamenti che la scuola, la famiglia e gli alunni condividono e si impegnano a rispettare.
La giurisprudenza, soprattutto negli ultimi anni, prevede infatti un’obbligazione risarcitoria solidale tra genitori ed educatori. La responsabilità del docente infatti non esclude che il fatto sia conseguenza dell’omessa educazione da parte del genitore.

Il profilo assicurativo

Fermo restando quanto sopra, alla luce del luogo in cui è accaduto l’evento, sembra ipotizzabile escludere sia la responsabilità della scuola che quella degli insegnanti.
Alla luce delle modalità in cui è accaduto l’evento, inoltre diventa difficile dimostrare la colpa dell’alunno nell’evento. Al contrario, potrebbe ipotizzarsi l’incuria nella conservazione del bene da parte del compagno che ha subito il danno.
Da ultimo le polizze assicurative scolastiche, di norma, escludono il danneggiamento dei beni elettronici.

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Smartphone danneggiato: l’assicurazione non copre il danno!

Nel nostro Istituto Superiore un docente ha ritirato smartphone e cellulari ai propri studenti all’inizio della lezione. Nel riconsegnarli ne ha fatto accidentalmente cadere uno, danneggiandolo. Il sinistro è stato respinto dalla Società Assicuratrice. La famiglia chiede il pagamento della riparazione alla scuola, è corretto? Perché la copertura di Responsabilità Civile non copre il danno?

La questione dello smartphone danneggiato dal docente è abbastanza controversa. Risulta difficile rispondere in modo esaustivo alla domanda poiché manca la dettagliata dinamica dell’evento. Possiamo tuttavia fare alcune considerazioni di massima.

L’uso dello smartphone in classe è vietato

L’indicazione di riferimento per l’utilizzo degli smartphone in classe è la Circolare MIUR n. 30 del 15 marzo 2007.
Fermo restando che il Docente possa concederne l’uso in caso di urgenza, in linea generale, l’uso dei cellulari in classe è vietato, poiché potrebbero rappresentare una distrazione.
Il divieto, tuttavia non legittima l’Istituto o il personale scolastico a ritirare i dispositivi in possesso agli studenti. I cellulari, infatti, in quanto oggetti personali, non possono essere sequestrati o requisiti dagli insegnanti. La situazione, come nel caso in questione, si complica ulteriormente in quanto lo smartphone è stato danneggiato dal docente.
Nondimeno, lo studente che infrangesse le regole, potrà essere sanzionato disciplinarmente, anche alla luce del rapporto di corresponsabilità tra l’Istituto e la famiglia.

Smartphone e privacy

Le Linee Guida del Garante della Privacy sulla scuola fissano fino a che punto l’Istituto può spingersi. Non può essere impedito agli alunni di portare il cellulare in classe, ma il suo utilizzo può essere vietato se utilizzato in modo improprio o reca disturbo al resto della classe. La scuola ha nel suo diritto quello di proibire l’utilizzo degli smartphone all’interno delle classi, ma questo non comporta la possibilità di ritirare gli oggetti in questione, potere che è concesso solo alle forze dell’ordine in presenza di reati o su richiesta del giudice. Infrangere questa norma potrebbe far nascere contenziosi tra le famiglie e l’Istituto scolastico.

Il rispetto delle libertà personali

Di fatto se un docente sequestra lo smartphone di uno studente, compie un illecito e il suo comportamento potrebbe essere segnalato sia al Preside che al MIUR.
Secondo l’Authority, l’utilizzo di telefoni cellulari come di tutti gli apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, solo per fini personali e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte (siano essi studenti o professori), in particolare della loro immagine e dignità.

Il profilo assicurativo

Circa il mancato pagamento del danno da parte della Società assicuratrice, occorre evidenziare due aspetti.
La quasi totalità delle polizze esistenti nel mercato scolastico, escludono il danneggiamento delle cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
Anche le polizze dei beni, di norma, escludono smartphone e/o cellulari dalle coperture assicurative. Ne deriva che la polizza assicurativa scolastica non tutela questo tipo di danno.

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