In un Istituto Comprensivo di Palermo, una docente di sostegno avrebbe somministrato dei tranquillanti ad un alunno disabile. Lo riporta un articolo dell’ANSA del 23 ottobre.
Il fatto
Secondo le prime ricostruzioni, a dare l’allarme sarebbe stato un collaboratore scolastico. Non vedendo rientrare in classe l’alunno e la docente di sostegno, l’operatore scolastico avrebbe tentato di entrare in bagno trovandolo chiuso a chiave.
Dopo alcuni minuti l’insegnante di sostegno, al primo anno nell’Istituto, avrebbe aperto la porta consentendo di soccorrere l’alunno disabile.
Chiamato il 118, i sanitari hanno trovato l’alunno in stato di semi incoscienza e disposto il ricovero in ospedale per una sospetta overdose di tranquillanti.
Nelle urine e nel sangue dell’alunno sono state trovate tracce di un barbiturico in una concentrazione tale da portarlo alla semi incoscienza.
La famiglia dell’alunno ha escluso che il figlio seguisse una terapia con barbiturici o sedativi.
Gli inquirenti dovranno, quindi, accertare quando l’alunno ha assunto il medicinale e chi eventualmente gliel’ha somministrato.
Sulla vicenda la procura ha aperto un’indagine tesa ad individuare eventuali responsabilità dell’insegnante di sostegno. Al momento il Dirigente Scolastico ha disposto la sospensione temporanea della docente che nel frattempo è stata ascoltata dalla polizia.
La somministrazione di farmaci a scuola
Esclusivamente in relazione ai farmaci salvavita e/o indispensabili, il Ministero dell’Istruzione ha emesso la Circolare n. 321 del 10 gennaio 2017.
La somministrazione dei farmaci durante la permanenza a scuola dev’essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni e corredata da certificazione medica. Il certificato dovrà attestare lo stato patologico dell’alunno e riportare la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, posologia, modalità e tempi di somministrazione).
Di norma, le scuole, all’interno del proprio Regolamento di Istituto, disciplinano precisamente quest’aspetto individuando tra il personale chi è disponibile alla somministrazione. La somministrazione di farmaci senza autorizzazione potrebbe infatti configurarsi come reato penale.
La responsabilità
Ai sensi dell’Art. 445 del Codice Penale, la somministrazione di medicinali pericolosi per la salute è punita con la reclusione e con un ammenda.
La giurisprudenza chiarisce come, in ambito scolastico, siamo di fronte ad un contratto di protezione. Tra gli interessi da realizzarsi da parte della scuola rientra, infatti, anche quello all’integrità fisica dell’allievo.
Relativamente alla responsabilità, quindi, il passaggio essenziale è costituito dall’onere probatorio. L’alunno, o la sua famiglia, sono tenuti solamente a dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto. Alla scuola spetta, invece, dimostrare che l’evento dannoso sia stato determinato da una causa non imputabile né all’istituto scolastico né al suo personale. La scuola dovrà, quindi, provare, da un lato, di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il danno, dall’altro, che il danno s’è verificato per una causa non prevedibile, né superabile con la normale diligenza adeguata alle circostanze concrete.
Anche qualora venisse provata la responsabilità penale del docente, la scuola potrebbe essere tenuta a provare come l’evento non sia derivante dalla propria responsabilità diretta.
Il profilo assicurativo
Occorre premettere, innanzitutto, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
La polizza integrativa scolastica risarcisce l’eventuale danno fisico o psicologico patito dall’alunno, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sul soggetto responsabile.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.
Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Penale o Civile nella scuola, contattaci qui.