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La garanzia definitiva nei contratti assicurativi

La nostra scuola, nei giorni scorsi ha partecipato ad un seminario di formazione sul Codice dei Contratti pubblici. Il relatore accennava che, ai sensi del Codice, la Stazione Appaltante debba richiedere all’operatore economico affidatario la garanzia definitiva per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Quest’obbligo si applica anche ai contratti assicurativi?

Abbiamo girato la domanda all’Avv. Stefano Feltrin, consulente in diritto commerciale, societario ed in materia di appalti e concessioni pubbliche. 

Uno degli obiettivi dichiarati dal nuovo Codice dei Contratti pubblici, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è lo snellimento e la semplificazione dei processi. Questo obiettivo si applica soprattutto per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
Tale categoria, già molto ampia di contratti, nel settore scolastico rappresenta la quasi totalità degli affidamenti. Per gli appalti di importo complessivo inferiore ai 140.000,00 euro è stata ulteriormente snellita e accelerata la procedura di selezione ed affidamento attraverso la procedura di “Affidamento Diretto”. Per quelli di importo superiore è invece necessario il possesso della certificazione per la Stazione Appaltante (Artt. 62 e 63). In questi casi, sarà inoltre necessario il ricorso alla procedura negoziata (Art. 50) ovvero alle procedure ordinarie per gli importi sopra soglia.
Va comunque ricordato che, dal 1° gennaio 2024, per tutti gli appalti pubblici nella scuola, di qualsiasi valore e con qualsiasi procedura, è obbligatorio l’utilizzo di piattaforme digitali “certificate”. Tutto ciò al fine di garantire una maggiore tracciabilità e sicurezza in relazione ai requisiti degli operatori economici con impiego obbligatorio del FVOE per importi superiori ai 40.000 euro.

Garanzia provvisoria e definitiva

L’articolo 53 del Codice stabilisce che, per i contratti sotto soglia comunitaria, l’Amministrazione appaltante di regola non richiede le garanzie provvisorie. È data comunque facoltà alla Stazione appaltante richiederla, motivando, per le sole procedure negoziate. In ogni caso la garanzia provvisoria non potrà superare l’1% dell’importo.
Per quanto riguarda invece la garanzia definitiva, questa sotto soglia è pari al 5% dell’importo contrattuale. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti sotto soglia.
Da questo dettato normativo, quindi, si ricava che:

  1. Garanzia Provvisoria – Il comma (1) esclude la richiesta di garanzia provvisoria (alla presentazione dell’offerta);
  2. Garanzia Definitiva – Il comma (4) riporta: «In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte […]».

Ai sensi del Codice quindi, la Stazione Appaltante, nei casi del sotto-soglia, ha la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva. Il Codice non definisce in alcun modo quali debbano essere i requisiti che l’operatore economico (o l’offerta presentata) debba possedere, per essere esentato dalla garanzia definitiva. Questa valutazione resterà in carico alla Stazione appaltante che dovrà obbligatoriamente esplicitarla nella Decisione a contrarre.

I contratti assicurativi

Circa i contratti assicurativi le motivazioni adottabili sono molteplici e sono così riassumibili:

  1. Esiguità dell’appalto – Il Codice non definisce una soglia secondo la quale un appalto possa essere considerato esiguo. La valutazione dell’esiguità è demandata alla Stazione Appaltante anche in relazione all’oggetto dell’affidamento;
  2. Solidità dell’operatore economico – In ambito assicurativo, annualmente sono pubblicati i rating di solidità finanziaria delle singole imprese assicuratrici. Uno, tra i più recenti, è pubblicato da Milano Finanza disponibile qui;
  3. Soggetto vigilato dall’IVASS – L’attività effettuata dall’Istituto di Vigilanza, si sostanzia in rigorosi controlli di natura strutturale dell’impresa assicuratrice. L’IVASS prevede il rilascio di autorizzazioni preventive allo svolgimento di alcune attività o al perfezionamento di talune operazioni. Autorizzando un’impresa ad operare nel mercato assicurativo, l’IVASS ne certifica tutte le caratteristiche di solidità e adeguatezza a svolgere questo tipo di attività. Alla luce della delicatezza del settore, l’attività di vigilanza oltre a essere periodica, è molto stringente. Eventuali infrazioni accertate sono sanzionate e possono arrivare fino alla revoca della licenza ad operare;
  4. Polizza assicurativa obbligatoria – Prerequisito per poter svolgere la propria attività, imposto dall’IVASS all’Agente assicurativo, è la stipula di una polizza di RC professionale. La polizza dovrà tutelare i danni arrecati ai terzi nell’esercizio dell’attività di intermediazione. Nelle garanzie devono essere ricomprese le negligenze o errori professionali dell’intermediario. Tra queste anche gli errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori e persone per le quali deve rispondere a norma di legge;
  5. Aggravio del premio – Qualora la Stazione appaltante richiedesse comunque all’Assicuratore la garanzia definitiva, dev’essere ben chiaro che questa è un costo che l’Assicuratore dovrà sostenere e che, inevitabilmente si ribalterà sul valore finale del premio offerto.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla garanzia definitiva nei contratti assicurativi per le scuole, contattaci qui.  

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Il nuovo Codice dei Contratti nella scuola. Un ciclo di conferenze con l’Avv. Stefano Feltrin

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale rispettando i tempi previsti dall’esecutivo. La nuova norma, a far data dal 1° luglio prossimo, dopo quasi sette anni, manderà definitivamente in pensione il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Un avvio tormentato

Il Codice dei Contratti è un dispositivo importante e al tempo stesso complesso poiché regola tutti gli acquisti della Pubblica Amministrazione, anche quella scolastica.
L’avvio di dispositivi normativi delicati, come quelli legati ai contratti pubblici sono spesso problematici e articolati. Prova ne siano le integrazioni le correzioni, cui è stato sottoposto, a un anno di distanza, il vecchio Codice. Come non bastasse, i pareri giurisprudenziali, l’evoluzione economica mondiale e la recente pandemia, hanno causato, negli anni, centinaia di aggiornamenti normativi.
In questo senso, anche il nuovo Codice dei Contratti non sembra nascere sotto i migliori auspici. A poco più di un mese di distanza dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’ANAC ha già sollevato svariate obiezioni di merito. A parere dell’Autorità alcuni passaggi infatti potrebbero addirittura far scattare un processo di infrazione da parte della Comunità europea. Ma palesi incongruenze e problemi interpretativi, sono stati espressi anche dal Consiglio di Stato.
A questo clima di incertezza e frammentarietà occorre aggiungere che il nuovo Codice entra in vigore in prossimità delle scadenze legate alla richiesta di fondi per il PNRR.
La corretta interpretazione del nuovo Codice dei Contratti nella scuola diventa quindi non solo opportuna, ma soprattutto necessaria anche alla luce delle possibili responsabilità che coinvolgere i Dirigenti Scolastici.

Un ciclo di conferenze per capire cosa cambierà nella scuola

Per meglio capire l’applicazione del nuovo Codice dei Contratti nella scuola abbiamo deciso di organizzare, nel mese di maggio, un primo ciclo di conferenze sul tema, in collaborazione con alcuni Uffici Scolastici Territoriali.
Relatore dei convegni è l’Avvocato Stefano Feltrin, consulente in diritto commerciale, societario ed in materia di appalti e concessioni pubbliche. L’Avvocato Stefano Feltrin è docente a contratto presso Università e Scuole di Alta Formazione e autore di numerosi articoli in materia di appalti pubblici anche in ambito scolastico.
Le tematiche affrontate vanno dall’inquadramento normativo alla scelta delle procedure da adottare nella scuola, dall’Affidamento Diretto alla Procedura Negoziata. Sarà dato spazio anche alle procedure relative alle concessioni e al regime dei contratti relativi al PNRR.

Gli appuntamenti

Cominceremo l’8 maggio a Portici (NA) presso ISIS “Carlo Levi”, proseguendo il 22 maggio a Torino (TO) nella sede di Euroedizioni. Il 23 maggio saremo a Fossano (CN) presso IIS “Giancarlo Vallauri”, il 24 maggio il convegno si terrà a Busto Arsizio, presso l’ITE “Enrico Tosi”. Chiuderemo questo primo ciclo di incontri il 30 maggio a Brescia presso l’IIS “Astolfo Lunardi”.
I dettaglio degli argomenti trattati, degli indirizzi e le modalità di iscrizione ai singoli appuntamenti sono disponibili nei link sopra riportati.

Se desideri maggiori informazioni in relazione ai Convegni con l’Avvocato Stefano Feltrin in relazione al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, contattaci qui.  

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L’affidamento del contratto al broker: gli obblighi normativi

Gli obblighi normativi nell’affidamento del contratto al broker, sono spesso sottovalutati in fase di selezione.
La correttezza formale delle procedure ordinarie di affidamento dei contratti pubblici, anche sotto la soglia di rilevanza comunitaria, è un obbligo inderogabile.

Lo ribadisce la sentenza del Tar Toscana. A questo proposito abbiamo chiesto all’Avv. Stefano Feltrin un commento.

Le Istituzioni Scolastiche hanno sempre la facoltà discrezionale di optare per l’utilizzo di una procedura ordinaria – con bando di gara per procedura aperta o ristretta – per l’affidamento dei propri contratti di appalto, in alternativa alle procedure semplificate – affidamento diretto o procedura negoziata – ma sempre con il rigoroso rispetto, però, di tutte le regole procedimentali imposte dal Codice dei Contratti Pubblici per tali procedure selettive.

Il Tar Toscana

Il rispetto degli obblighi procedurali in caso di ricorso ad una procedura ordinaria, pur per valori sotto soglia di rilevanza comunitaria, è oggetto della recentissima sentenza del Tar Toscana, sezione prima, n. 3 del 10 gennaio 2022, relativa ad una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di intermediazione assicurativa in ambito scolastico per la quale non sono state rispettate le forme di pubblicazione e pubblicità del bando di gara stesso.

Il Tar Toscana afferma che “per i contratti sotto soglia l’art. 36 comma 2 del codice dei contratti pubblici prevede la possibilità di intraprendere procedure alternative di gara facendo salvo il ricorso a quelle ordinarie obbligatorie per i contratti sopra soglia su opzione della Pubblica Amministrazione. In tale caso (scelta per le procedure ordinarie) si applicano, tuttavia, tutte le regole che le disciplinano ivi comprese quelle relative agli oneri di pubblicazione”.

In particolare, i giudici chiariscono che “tali oneri per le procedure aperte sono contemplati dall’Art. 73 del medesimo codice e dal decreto del Ministero dei Trasporti a cui esso rinvia i quali dispongono appunto la pubblicazione in gazzetta ufficiale senza prevedere alcuna eccezione o deroga per i contratti inferiori alla soglia comunitaria.
Del resto il ricorso alla procedura aperta è suscettibile di neutralizzare l’operatività del principio di rotazione proprio in quanto modalità che consente per sua natura un confronto concorrenziale ad ampio spettro che può realizzarsi solo qualora l’avviso di gara sia adeguatamente pubblicizzato.
Diversamente la partecipazione gara viene di fatto ristretta solo ad un numero limitato di imprese finendo con l’essere la sua solo apparente apertura un possibile mezzo per eludere il principio rotatorio”.

Il rischio di impugnazione e annullamento

In conclusione, si osserva che le Istituzioni Scolastiche, in tutti i casi in cui optino per una procedura di gara ordinaria e non per le procedure semplificate ex articolo 36 del Codice dei Contratti Pubblici o ai sensi delle norme dei Decreti Semplificazione, hanno l’obbligo di pubblicare i bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed entro 2 giorni, sul proprio profilo internet e sulla piattaforma informatica del MIT anche attraverso sistemi informatizzati regionali (art. 73 del Codice e art. 2 del D.M.).
In mancanza di tali adempimenti – con la sola pubblicazione del bando di gara sul sito internet della scuola, come nel caso in esame – le procedure selettive adottate sono illegittime e possono essere impugnate – ed annullate – dai competenti Tribunali Amministrativi Regionali con addebito di spese di giustizia in capo all’Istituto Scolastico condannato a rimborsare il ricorrente, come nel caso della citata sentenza del Tar Toscana.


L’Avv. Stefano Feltrin è consulente in diritto commerciale, societario ed in materia di appalti e concessioni pubbliche, procedure di Project Financing, e contratti immobiliari e commerciali di società nazionali ed internazionali. Docente in corsi di formazione e convegni in materia di diritto immobiliare, appalti pubblici e Partenariato Pubblico Privato. Docente a contratto presso Università e Scuole di Alta Formazione. Autore di numerosi articoli in materia di appalti pubblici e diritto commerciale. Gestione del contenzioso civile ed amministrativo in materia di contratti commerciali e con la Pubblica Amministrazione