La mamma di un ragazzo ucraino, entrambi sfollati in Italia, ha chiesto disponibilità al nostro Istituto superiore ad accogliere il figlio al fine di evitare l’interruzione della formazione scolastica. Il ragazzo in Istituto è coperto da assicurazione? Occorre pagare il premio?
Circa gli studenti ucraini temporaneamente ospiti delle scuole italiane abbiamo avuto modo di parlare in un nostro precedente articolo.
È bene tuttavia fare alcune precisazioni.
Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha comunicato i dati relativi agli studenti in arrivo dall’Ucraina, che saranno provvisoriamente ospiti delle scuole italiane. Il numero totale di alunni accolti attualmente è di 8.455: 1.577 nell’infanzia, 4.172 nella primaria, 2.066 nella secondaria di I° grado, 640 nella secondaria di II° grado. Quasi un quarto di questi frequenterà le scuole lombarde. Un numero importante di studenti, per cui anche l’aspetto assicurativo assume un particolare rilievo.
Di norma, le polizze assicurative scolastiche stipulate con le società specializzate, prevedono la copertura gratuita degli studenti stranieri temporaneamente ospiti della scuola. La copertura assicurativa, tuttavia, è garantita con tre modalità diverse.
Alunno regolarmente iscritto
Qualora, dopo formale richiesta della famiglia, l’Istituto iscriva regolarmente lo studente a scuola, la copertura assicurativa è operante ed integrale. Dopo l’ufficiale iscrizione infatti non c’è distinzione con gli altri alunni. Tutte le attività scolastiche sono garantite e tutelate. In relazione al pagamento del premio, qualora il numero degli alunni aggiuntivi rientri nel limite di tolleranza previsto nelle polizze specifiche, non c’è nessun obbligo. La tolleranza, infatti, nelle migliori polizze assicurative scolastiche, è garantita in misura pari almeno il 3% dell’intera popolazione studentesca.
Alunno uditore
Se, per qualsiasi motivo, non fosse possibile formalizzare l’iscrizione all’Istituto, il Dirigente scolastico potrà consentire la frequenza all’alunno in qualità di uditore. Anche in questo caso è necessaria la richiesta ufficiale della famiglia. Effettuato questo passaggio, la presenza dello studente in Istituto è garantita e tutelata sotto il profilo assicurativo durante tutte le attività. Unica limitazione riguarderà l’itinere, momento in cui la copertura assicurativa potrebbe non essere operante.
Alunno in scambio culturale
Un ulteriore possibilità è offerta dalle garanzie relative agli scambi culturali. Lo Scambio Culturale è un programma formativo che prevede la permanenza all’estero di uno studente per periodi formativi più o meno lunghi. Gli scambi culturali sono regolamentati dalle singole scuole con protocolli specifici legati alla durata e all’offerta formativa. Gli scambi prevedono, tuttavia, precisi protocolli d’intesa tra la scuola mandante (ucraina) e quella ricevente (italiana). La tutela assicurativa durante il periodo di permanenza è integrale solo se legata al protocollo d’intesa stipulato tra le due scuole. Alla luce della situazione contingente sembra essere certamente la strada meno percorribile.
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