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Istigazione al suicidio

Uno studente 19enne di un Istituto tecnico di Prato è precipitato dal secondo piano di una finestra della scuola. Il gesto potrebbe essere la conseguenza di un atto di bullismo. Lo riporta un articolo di cronaca del “il Corriere Fiorentino”.

Il fatto

Il 28 febbraio, all’inizio delle lezioni, lo studente è caduto dalla finestra di un ballatoio, da un’altezza di sette metri, riportando gravi fratture alle gambe. Immediatamente soccorso è stato ricoverato in elisoccorso all’ospedale Careggi di Firenze. In ospedale, il 19enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la riduzione delle fratture. Nonostante le gravi lesioni riportate nella caduta, il ragazzo è rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.
All’inizio, gli investigatori avevano escluso il coinvolgimento di altre persone, ritenendo si trattasse di un gesto volontario compiuto senza l’intervento di terzi.
In un secondo momento, tuttavia, gli inquirenti sono venuti a conoscenza dell’esistenza di video con insulti rivolti al giovane durante i soccorsi successivi alla caduta. In uno dei filmati, una voce avrebbe pronunciato parole palesemente offensive. La polizia ha quindi acquisito i filmati e li ha messi a disposizione della Procura.
Gli inquirenti vogliono chiarire se qualcuno possa aver causato il gesto, anche attraverso ingiurie o atteggiamenti lesivi della sua dignità personale. Per questo motivo la Procura ha aperto un’indagine per istigazione al suicidio.
Il preside ha dichiarato che il ragazzo non risulta vittima di bullismo, descrivendolo come introverso, ma senza segnalazioni di episodi di emarginazione o maltrattamento.

Istigazione al suicidio

Il reato di istigazione al suicidio è considerato tra i reati contro la persona, previsto dall’Art. 580 del Codice Penale.
L’istigazione al suicidio è un reato commesso con violenza morale contro la persona, dal momento che l’istigazione stessa rappresenta una forma di coercizione della volontà. L’autore del reato viene perseguito per aver forzato l’intenzione della vittima, manifesta o latente, e suscitando o rafforzando il proposito suicida di questi. Il reato potrebbe avere carattere materiale qualora si aiuti fattivamente la vittima, oppure carattere psicologico rafforzando nella vittima l’idea del suicidio.
Il reato di istigazione o aiuto al suicidio è procedibile d’ufficio. Ciò significa che non sarà necessaria una querela di parte per avviare le indagini, ma basterà una segnalazione o denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Nell’ipotesi del suicidio, la pena prevista va da 5 a 12 anni, in caso di suicidio mancato, con lesione grave o gravissima, la reclusione va da 1 a 5 anni.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, escludono il suicidio tra le tutele previste. Ne deriva che l’evento in questione potrebbe non essere indennizzato.
Nel caso di istigazione al suicidio, qualora provata, resterebbe comunque possibile l’eventuale responsabilità dei terzi nell’evento.
È sempre bene ricordare, tuttavia, che i reati di carattere penale non sono tutelati dall’assicurazione. L’assicuratore potrebbe comunque risarcire il danno, fatta salva la possibilità di rivalsa sui soggetti responsabili.

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Alunno ipovedente, muore cadendo dalla finestra

È morto il sedicenne disabile dell’Istituto tecnico commerciale “Pantaleo” di Torre del Greco. Lo studente, come riporta un articolo di “la Repubblica”, il 24 settembre scorso, era caduto dalla finestra del secondo piano della sua aula, riportando gravi ferite. Trasportato in ambulanza in condizioni critiche, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ricoverato in terapia intensiva. Purtroppo, le gravi lesioni alla testa non gli hanno lasciato scampo.

Le indagini

La Procura di Torre Annunziata ha avviato un’inchiesta per chiarire eventuali responsabilità. Secondo i Carabinieri, il ragazzo ipovedente potrebbe essersi lanciato volontariamente dalla finestra. Al momento dell’incidente era solo in classe, senza l’insegnante di sostegno o altro personale scolastico. Si ipotizza anche che l’alunno fosse stato accompagnato a scuola in anticipo da uno dei genitori. Tuttavia, al momento della caduta, gli altri studenti erano già nelle loro classi e, solo dopo l’accaduto, sono stati spostati in un’altra area dell’edificio.
Un ulteriore aspetto su cui si concentrano le indagini degli inquirenti riguarda gli occhiali dell’alunno. Secondo le prime indiscrezioni, lo studente si sarebbe tolto gli occhiali spessi da ipovedente prima di avvicinarsi alla finestra dalla quale è caduto. Il corpo del ragazzo è stato sequestrato per l’autopsia.

Il profilo assicurativo

Fermo restando che sarà la magistratura a stabilire le dinamiche dei fatti, dal punto di vista assicurativo è comunque possibile fare alcune ipotesi.
Dalle polizze assicurative integrative in tutti i rami sono esclusi gli infortuni direttamente derivanti da suicidio o da tentato suicidio.
Resta tuttavia inteso che, qualora la morte devesse rivelarsi dovuta alla mancata o insufficiente vigilanza dell’Istituto scolastico, si dovrà far intervenire la garanzia di Responsabilità Civile.

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Suicidio e tentato suicidio a scuola

Nell’ultimo periodo la cronaca riporta una serie preoccupante di casi di suicidio e tentato suicidio a scuola.
Lo scorso 30 novembre, una studentessa di 12 anni, di una scuola media di Latina s’è lanciata dalla finestra dopo aver lasciato una lettera di addio sul banco.
Tragedia sfiorata anche a Treviso, il 10 dicembre, quando una studentessa di 18 anni di quinta superiore, ha tentato di gettarsi dal cornicione dell’istituto scolastico.

Numeri in crescita

La Fondazione Veronesi riporta come, secondo l’ISTAT, sono circa 4000 i giovani che ogni anno, in Italia, si tolgono la vita. Dal 2021 più di 200.000 ragazzi, tra i 14 e i 19 anni, si trovano in una condizione di scarso benessere psicologico. A questo stato di cose, legato all’instabilità emotiva tipica dell’età adolescenziale, va sommato l’effetto di fall out, post Covid19, degli ultimi due anni.
I dati diffusi dall’Osservatorio della Fondazione Brf rilevano come i casi di suicidio, ideato o tentato, registrano un incremento del 75%. Nel biennio 2018 – 2019 gli accessi al pronto soccorso per tentato suicidio e autolesionismo erano stati 464, nel 2020 e 2021 sono diventati 752.
Oltre l’80% dei tentativi di suicido è messo in atto da bambine e ragazze con un’età media di circa 15 anni.
A lanciare l’allarme c’è anche la Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp), in occasione del Congresso tenutosi lo scorso 15 ottobre a Riva del Garda. 

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative scolastiche di norma escludono, nel ramo infortuni, i casi di suicidio. Tra le esclusioni c’è anche il rimborso delle eventuali spese mediche conseguenti ai casi di tentato suicidio o di autolesionismo.
Un approfondimento tuttavia merita la possibile responsabilità civile dell’Istituto scolastico in questi casi.

La responsabilità della scuola

Con l’iscrizione dell’alunno alla scuola si crea quel vincono contrattuale che obbliga l’Istituto alla vigilanza ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.
Più volte la giurisprudenza ha rilevato come l’obbligo di vigilanza gravante sulla scuola contempla anche l’obbligo di protezione. Da questo vincolo scaturisce il vincolo a prevenire tutti i rischi potenzialmente presenti anche qualora rientrino nel solo spettro della prevedibilità.
Un minore che quindi provochi danni anche a se stesso per mancata o insufficiente vigilanza, potrebbe coinvolgere la responsabilità diretta dell’Istituto.
La giurisprudenza, tuttavia, evidenzia come la questione non dev’essere incentrata sulla prevedibilità astratta dei comportamenti dell’alunno ma, sullo svolgimento peculiare dei fatti accaduti.
La condotta dell’Istituto e del docente non dovrà essere carente ma neppure eccedente, dovrà essere idonea. Ovvero improntata sulla prudenza necessaria per attuare, in concreto, la vigilanza sull’alunno sottoposto alla custodia.

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