Uno studente 19enne di un Istituto tecnico di Prato è precipitato dal secondo piano di una finestra della scuola. Il gesto potrebbe essere la conseguenza di un atto di bullismo. Lo riporta un articolo di cronaca del “il Corriere Fiorentino”.
Il fatto
Il 28 febbraio, all’inizio delle lezioni, lo studente è caduto dalla finestra di un ballatoio, da un’altezza di sette metri, riportando gravi fratture alle gambe. Immediatamente soccorso è stato ricoverato in elisoccorso all’ospedale Careggi di Firenze. In ospedale, il 19enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la riduzione delle fratture. Nonostante le gravi lesioni riportate nella caduta, il ragazzo è rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.
All’inizio, gli investigatori avevano escluso il coinvolgimento di altre persone, ritenendo si trattasse di un gesto volontario compiuto senza l’intervento di terzi.
In un secondo momento, tuttavia, gli inquirenti sono venuti a conoscenza dell’esistenza di video con insulti rivolti al giovane durante i soccorsi successivi alla caduta. In uno dei filmati, una voce avrebbe pronunciato parole palesemente offensive. La polizia ha quindi acquisito i filmati e li ha messi a disposizione della Procura.
Gli inquirenti vogliono chiarire se qualcuno possa aver causato il gesto, anche attraverso ingiurie o atteggiamenti lesivi della sua dignità personale. Per questo motivo la Procura ha aperto un’indagine per istigazione al suicidio.
Il preside ha dichiarato che il ragazzo non risulta vittima di bullismo, descrivendolo come introverso, ma senza segnalazioni di episodi di emarginazione o maltrattamento.
Istigazione al suicidio
Il reato di istigazione al suicidio è considerato tra i reati contro la persona, previsto dall’Art. 580 del Codice Penale.
L’istigazione al suicidio è un reato commesso con violenza morale contro la persona, dal momento che l’istigazione stessa rappresenta una forma di coercizione della volontà. L’autore del reato viene perseguito per aver forzato l’intenzione della vittima, manifesta o latente, e suscitando o rafforzando il proposito suicida di questi. Il reato potrebbe avere carattere materiale qualora si aiuti fattivamente la vittima, oppure carattere psicologico rafforzando nella vittima l’idea del suicidio.
Il reato di istigazione o aiuto al suicidio è procedibile d’ufficio. Ciò significa che non sarà necessaria una querela di parte per avviare le indagini, ma basterà una segnalazione o denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Nell’ipotesi del suicidio, la pena prevista va da 5 a 12 anni, in caso di suicidio mancato, con lesione grave o gravissima, la reclusione va da 1 a 5 anni.
Il profilo assicurativo
Le polizze assicurative scolastiche, di norma, escludono il suicidio tra le tutele previste. Ne deriva che l’evento in questione potrebbe non essere indennizzato.
Nel caso di istigazione al suicidio, qualora provata, resterebbe comunque possibile l’eventuale responsabilità dei terzi nell’evento.
È sempre bene ricordare, tuttavia, che i reati di carattere penale non sono tutelati dall’assicurazione. L’assicuratore potrebbe comunque risarcire il danno, fatta salva la possibilità di rivalsa sui soggetti responsabili.
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