Il nostro Istituto scolastico, per ragioni di carattere amministrativo e contabile, non ha ancora ottemperato al pagamento del premio della polizza integrativa, scaduto da alcune settimane. Essendo comunque stato stipulato il contratto assicurativo, in caso di sinistro, l’assicurato potrà avere il risarcimento o l’indennizzo del danno?
Prima di entrare nel dettaglio della domanda, occorre ricordare che tutte le polizze assicurative sono contratti a titolo oneroso. In altre parole, il contratto assicurativo ha come premessa essenziale e indispensabile il pagamento di un premio. Soltanto dietro il versamento di un premio, infatti, la Società assicuratrice assume il rischio previsto dalla polizza.
L’aspetto normativo
L’Art. 1882 del Codice Civile recita: «L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato […]». Ne deriva che l’assicurazione è operante esclusivamente a fronte del pagamento del premio.
Le conseguenze relative al mancato o ritardato pagamento del premio sono indicate nell’Art. 1901 del Codice Civile. In questi casi: «[…] l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto».
Il mancato pagamento del premio, quindi, comporta la sospensione delle garanzie fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente pagherà il dovuto.
Non solo, il mancato pagamento della polizza determina l’insorgere in capo all’assicuratore del diritto di credito nei confronti del contraente. Il terzo capoverso dello stesso articolo, recita: «[…] il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese». Anche quando l’assicuratore non si attivi per recuperare il premio nel tempo previsto e quindi il contratto venga risoluto, conserva comunque il diritto alla riscossione. L’Art. 2952 del Codice Civile, circa la prescrizione, prevede: «Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze».
Le specifiche condizioni contrattuali
Come abbiamo visto, la norma prevede che le polizze assicurative siano operanti dal momento del pagamento del premio. Questo aspetto, tuttavia, non pregiudica il fatto che le Società assicuratrici possano disporre all’interno del contratto delle deroghe a favore dell’assicurato. Nelle polizze integrative scolastiche, una delle deroghe più diffuse riguarda proprio i termini per il pagamento del premio. Per venire incontro alle esigenze specifiche del mercato scolastico, molte Società assicuratrici prevedono una dilazione nel pagamento del premio fino a 90 giorni. Questa, tuttavia, non è una regola generale, alcune prevedono tempi più brevi, altre la applicano esclusivamente per il pagamento del premio degli studenti. Occorrerà, quindi, valutare con estrema attenzione le condizioni sottoscritte. In tutti questi casi le garanzie sono comunque regolarmente operanti, anche se potrebbe restar sospesa la liquidazione del risarcimento e/o dell’indennizzo fino all’avvenuto pagamento del premio.
La fatturazione elettronica
Un ulteriore aspetto, legato al pagamento delle polizze scolastiche, riguarda l’obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni poste in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione. La normativa di riferimento è, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, quella contenuta nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55, che fissa i termini di decorrenza di tale obbligo. La formale richiesta di fatturazione elettronica ed un eventuale ritardo nell’emissione della stessa, non potrà, in nessun caso, essere addotta come motivazione per il ritardato o mancato pagamento del premio. L’assicuratore potrebbe, a propria discrezione, consentire un’eventuale ulteriore dilazione del termine di pagamento del premio, ma anche quest’aspetto dev’essere precisamente ratificato.
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