Prima di entrare nel merito specifico della polizza di Tutela Legale (o Tutela Giudiziaria), occorre fare alcune precisazioni. In tutta la Pubblica Amministrazione, l’Avvocatura dello Stato presta la propria attività di difesa tecnica senza oneri economici per l’amministrazione e per i suoi dipendenti. L’avvocatura tutela l’Ente anche in veste attiva, in quanto titolare di diritti non soddisfatti. Una garanzia di Tutela Legale, inserita all’interno delle polizze assicurative per la Pubblica Amministrazione, compresa quella scolastica, potrebbe quindi sembrare inutile, incongrua o addirittura confliggente con la normativa in essere. Questo ragionamento tuttavia non tiene in considerazione alcuni aspetti.
Perché una polizza di Tutela Legale nella scuola?
La Tutela Legale nella scuola, assicura una platea di soggetti assicurati molto ampia e, di norma, ricomprende tutta una serie di soggetti anche non dipendenti dall’Amministrazione Scolastica (es.: gli studenti e/o le loro famiglie). La polizza quindi consente anche a questi soggetti di poter beneficiare di una serie di prestazioni di tutela sia nella forma attiva che passiva.
Capita anche che i ruoli apicali dell’Amministrazione siano coinvolti in ambiti di responsabilità di carattere personale che esulano dalle prestazioni prestate dall’Avvocatura di Stato.
L’elenco è molto esteso e va dalla difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Sicurezza), alla difesa penale per reati colposi in relazione al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Privacy). Dalle spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato per i dipendenti dello Stato, ai casi di giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei loro confronti in conseguenza di atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento degli obblighi istituzionali, fino alle spese, per competenze ed onorari, relative ai ricorsi avverso le sanzioni per violazioni amministrative.
L’accertamento delle possibili responsabilità
Uno dei rischi maggiori dell’Amministratore e del Dipendente pubblico, è l’apertura di procedimenti giudiziari nei propri confronti per l’accertamento di possibili responsabilità. Anche se non sempre si arriva ad una quantificazione materiale del danno, o ad un accertamento concreto di responsabilità, l’indagato è comunque costretto a sostenere spese legali e peritali, spesso rilevanti.
Queste possono essere trasferite all’Assicuratore, il quale, in forza della polizza di Tutela Legale si accollerà l’onere ed il costo della difesa processuale ed extra processuale fornendo tutta l’assistenza necessaria.
E’ possibile per la scuola stipulare una polizza di Tutela Legale?
Circa l’impossibilità a stipulare questo tipo di polizza nella Pubblica Amministrazione in quanto confliggente con la normativa, questo non corrisponde al vero. L’Art. 18 del D. Lgs. 25.03.1997 n. 67, infatti consente la copertura, con oneri a carico dell’Ente, della tutela legale di Amministratori o Dipendenti pubblici al fine di garantirli anche per le spese di perizia, assistenza, patrocino e difesa, stragiudiziale e giudiziale, a tutela dei propri interessi per i casi di azioni od omissioni posti in essere senza dolo o colpa grave connessi alla funzione svolta per conto dell’Ente di appartenenza. Inoltre, la garanzia consente di accedere alla Consulenza Giuridica sotto forma di pareri scritti nonché chiarimenti su Leggi, decreti e normativa vigente.
A tal proposito ci sembra utile segnalare un articolo dell’Avvocato dello Stato, Dott. Michele Gerardo che a tal riguardo afferma come: «La P.A. provvede a rimborsare le spese legali sopportate per la difesa a mezzo di avvocato nominato dal dipendente o, in alternativa, stipulare polizza assicurativa con la quale assicurare i propri dipendenti contro i rischi conseguenti all’espletamento dei loro compiti».
Per anni la polizza di Tutela Legale, è stata considerata un artificio inutile o addirittura un costo superfluo.
La considerevole crescita del contenzioso in tutta la Pubblica Amministrazione, compresa quella scolastica, tuttavia, ha fatto rivedere questa posizione.
È bene ancora evidenziare, in chiusura, che la copertura assicurativa stipulata dalla scuola, proprio in virtù della tipologia di contratto, esclude la possibilità di risarcimenti per le spese conseguenti a controversie fra Contraente ed Assicurato o comunque fra persone/soggetti assicurati con la stessa polizza e spesso tra le Compagnie di Assicurazione che operano all’interno dello stesso contratto.
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