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Uscita autonoma da scuola: quali regole

Alcuni genitori di alunni frequentanti le classi 4° e 5° della scuola primaria del nostro Istituto, hanno chiesto l’autorizzazione per l’uscita autonoma dei figli. Nel caso venisse concessa e si verificasse un sinistro può esserci una responsabilità diretta dell’Istituto? Nel caso di infortunio la polizza assicurativa copre il danno?

Il tema dell’uscita autonoma degli studenti, nel corso degli anni è stata spesso oggetto di polemiche, anche accese, tra i genitori e l’amministrazione scolastica. Da un lato, c’è l’esigenza della famiglia di svincolarsi dall’obbligo della riconsegna dell’alunno minorenne al genitore o chi esercita la patria potestà. Dall’altro c’è l’obbligo contrattuale assunto dalla scuola circa la vigilanza sui minori a lei affidati.
Il problema si pone nella scuola primaria e secondaria di primo grado, piuttosto che negli Istituti superiori. Con il raggiungimento del 14° anno di età infatti, la legge tiene conto del progressivo sviluppo e dell’autonomia della capacità decisionale, in diversi ambiti.
Recentemente, il legislatore ha tuttavia stabilito che anche i minori di 14 anni possano uscire autonomamente dalla scuola, previa autorizzazione dei genitori. Questo vale anche per gli alunni della scuola primaria.

Il profilo normativo

L’articolo 19-bis del DL 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172, consente ai genitori dei minori di 14 anni di autorizzare questi ultimi all’uscita autonoma da scuola, sollevando il personale scolastico da responsabilità legate all’obbligo di vigilanza. Il Ministero dell’Istruzione, con la nota n. 2379 del 12 dicembre 2017, ha illustrato le disposizioni della legge e fornito indicazioni specifiche.
L’autorizzazione dovrà essere rilasciata tenendo conto dei fattori di età, grado di autonomia e contesto specifico. I genitori dovranno quindi valutare la maturità del figlio, la conoscenza del percorso verso casa o verso il mezzo di trasporto scolastico, e le regole basilari per i pedoni. Nell’autorizzazione dovranno essere considerati anche il traffico e altri pericoli legati al tragitto casa-scuola.
Non sarà quindi la scuola ad autorizzare l’uscita autonoma, ma dovranno essere i genitori a richiederla esplicitamente.
Anche gli alunni della scuola primaria potranno uscire autonomamente qualora venissero autorizzati, ma solo se la situazione è ragionevole. In questi casi, il Dirigente Scolastico, anche dopo aver consultato i docenti, potrà negare l’autorizzazione in caso di irragionevolezza evidente.
E’ comunque opportuno che l’Istituto scolastico disciplini le modalità di entrata e uscita degli alunni attraverso il regolamento interno.
Nel caso venga concessa l’autorizzazione il personale scolastico è esonerato dalla responsabilità di vigilanza, anche nel caso di utilizzo di mezzi pubblici o del trasporto scolastico.

Il profilo assicurativo

Relativamente al percorso casa-scuola e viceversa, le migliori Società operanti nel mercato scolastico, prevedono l’estensione della tutela assicurativa degli alunni nel ramo infortunio.
Resta tuttavia inteso che la copertura è relegata al tempo necessario a compiere il tragitto abituale dall’abitazione dell’Assicurato alla struttura scolastica e viceversa.
Una limitazione importante, in questo senso è l’infortunio accaduto a seguito di un incidente derivante dalla circolazione stradale. Qualora l’infortunato non abbia rispettato le norme previste dal Codice della Strada, l’indennizzo potrebbe essere ridotto anche in modo consistente.

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