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L’assicurazione RCA dell’autobus

Il nostro Istituto Comprensivo sta pianificando le uscite didattiche sul territorio, da effettuarsi attraverso il servizio di pullman. Circa l’assicurazione RCA dell’autobus, qual è l’importo minimo che gli operatori economici devono dichiarare per i singoli veicoli?

L’anno 2015 era stato funestato da una lunga serie di gravi incidenti stradali che avevano visti coinvolti autobus adibiti al trasporto scolastico nei viaggi di istruzione.
Proprio per questo motivo, nel 2016, il Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha diramato la Circolare n. 674.

Le indicazioni normative

Il documento detta le linee guida relativamente ai controlli da effettuare sia in fase ricognitiva che in occasione dell’erogazione del servizio.
L’aspetto preliminare riguarda la scelta dell’impresa di trasporto. L’operatore economico interessato deve dimostrare, preventivamente, di essere in possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente. In seconda istanza, dovrà certificare l’idoneità del veicolo, e l’adeguatezza dell’assicurazione RCA dell’autobus utilizzato nel noleggio.

Il massimale RCA

Dal punto di vista assicurativo, il massimale è la somma massima che l’assicuratore è tenuto a garantire, per contratto, in relazione a ogni rischio assicurato.
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209Codice delle assicurazioni private, all’Art. 128, prevede che gli importi dei massimali RCA siano indicizzati automaticamente.
A partire dall’11 giugno 2012, l’adeguamento avviene con cadenza quinquennale, seguendo la variazione percentuale rilevata dall’IPCE, l’indice europeo dei prezzi al consumo.
L’adeguamento è operato del Ministro dello sviluppo economico, con un apposito provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
I veicoli circolanti sono suddivisi in Settori: I – Autovetture, II – Taxi, III – Autobus, Filobus, ecc.
Tanto premesso, prima di definire la congruità della copertura assicurativa, è necessario verificare il tipo di settore a cui appartiene il veicolo. Quest’aspetto è ricavabile dalla Carta di Circolazione del mezzo.
A decorrere dall’11 giugno 2022, per i pulmini fino a 9 posti, il massimale per sinistro dev’essere almeno pari a € 7.750.000,00, di cui € 6.450.000,00 per i danni alle persone e 1.300.000,00 per i danni alle cose.
Sono rimasti, invece, invariati i massimali previsti per il Settore III (Autobus). Per l’assicurazione RCA dell’autobus il massimale per sinistro dev’essere almeno pari a € 30.00.000,00. Di cui € 30.000.000,00 per i danni alle persone e 2.000.000,00 per i danni alle cose. In ogni caso, resta facoltà della scuola appaltante definire un massimale più alto rispetto ai minimi di legge, in relazione ai rischi specifici. Il massimale, tuttavia, dovrà essere adeguato evitando richieste immotivate di sovrassicurazione.

La polizza integrativa scolastica

Le polizze assicurative scolastiche coprono i sinistri anche durante il trasporto con l’autobus.
Resta inteso che, qualora il passeggero subisca un danno a seguito di un incidente, dovrà, in prima istanza, chiedere il risarcimento dei danni alla Compagnia Assicurativa con cui è stata stipulata l’assicurazione RCA autobus su cui viene trasportato.
La polizza scolastica potrà inoltre intervenire con tutte le garanzie accessorie non risarcite in responsabilità civile.

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Viaggi di istruzione: la centralità della programmazione

Il viaggio di istruzione, esattamente come l’uscita didattica, è una delle attività scolastiche più complesse, sia dal punto di vista organizzativo, che operativo. Per questo motivo, la gestione dei viaggi di istruzione è spesso fonte di preoccupazione per i docenti accompagnatori.
L’aspetto preso maggiormente in considerazione è quello legato alla vigilanza, al contrario, il passaggio più spesso sottovalutato, è quello relativo alla corretta programmazione.

La programmazione

Fino all’entrata in vigore dell’autonomia scolastica, la gestione del viaggio di istruzione era demandata ad una serie di circolari ministeriali che ne definivano i criteri. Dal 2000, le istituzioni scolastiche, pur facendo parte del sistema scolastico nazionale, hanno una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa. Questa si traduce anche in autonomia organizzativa dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche. Questo concetto è precisamente espresso dal Ministero dell’Istruzione, che, con la Nota prot. n. 2209 dell’11 aprile 2012. Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in relazione ai viaggi di istruzione. «La previgente normativa in materia – evidenzia il Ministero – costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo».
Spetterà, quindi, agli organi collegiali dell’Istituto fissare i criteri generali organizzativi per tutte le tipologie di uscita e approvare uno specifico regolamento. In altre parole, i regolamenti viaggi deliberati dall’Istituto diventano fonte normativa per le singole scuole quanto al profilo organizzativo e gestionale.

La sicurezza nei viaggi di istruzione

Il tema della sicurezza è l’aspetto fondante di tutte le attività scolastiche. Il regolamento viaggi elaborato dal singolo Istituto dovrà quindi applicare questo profilo in tutte le fasi organizzative ed esecutive dell’attività.
Tuttavia, il principio di precauzione, nel rispetto della salute e della sicurezza di tutti, si coniuga in modo diverso da scuola a scuola. L’organizzazione e la gestione di un Viaggio di Istruzione in un Istituto comprensivo sarà molto diversa da quella necessaria in Istituto superiore. La durata del soggiorno, i mezzi di trasporto e le attività specifiche, si coniugano direttamente con l’età, l’indipendenza e il grado di maturità dei partecipanti. Il numero dei docenti accompagnatori, le strutture alberghiere e l’affidabilità del vettore, dovranno sempre tenere in considerazione le caratteristiche prerogative degli studenti coinvolti.
Tanto premesso, la probabilità che accada un evento capace di causare un danno a persone, cose, o al patrimonio è ineliminabile. Per questo motivo, il regolamento dei viaggi di istruzione deve prevedere che tutti i partecipanti siano garantiti da polizza assicurativa.

Il profilo assicurativo

Già la Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291, all’Art 10, stabiliva che i partecipanti ai viaggi di istruzione dovevano essere garantiti contro gli infortuni.
A più di trent’anni di distanza, la sensibilità e la cultura assicurativa sono cresciute e allo stesso modo sono evoluti anche i prodotti disponibili.
All’assicurazione per gli infortuni s’è aggiunta l’assicurazione per la Responsabilità Civile e a quest’ultima il ramo di Assistenza. Oggi, il partecipante al viaggio di istruzione, studente o docente, è quindi tutelato non solo in infortunio, ma anche nel caso provocasse colposamente un danno.
Allo stesso modo è tutelato anche nel caso un evento imprevisto provocasse l’annullamento del viaggio.

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Aereo danneggiato dalla grandine

I temporali e la grandine, che hanno colpito il nord Italia il 24 luglio, hanno causato ingenti danni agli edifici scolastici. Fortunatamente, anche in virtù degli orari e della sospensione dell’attività scolastica non si lamentano vittime. Tuttavia un evento, che ha avuto ampio risalto nella cronaca, avrebbe potuto avere conseguenze più drammatiche.
Un Boeing 767-300 della Delta Airlines, diretto a New York, decollato nella tarda mattinata dall’aeroporto di Malpensa, è stato investito dalla grandine abbattutasi sulla zona.
Imbarcati sull’aereo anche 14 studenti e i loro accompagnatori, dell’Istituto Superiore “Cesare Balbo” di Casale Monferrato, diretti negli Stati Uniti per una vacanza studio.
Il velivolo, in fase di decollo, è stato fortemente danneggiato dalla grandine al cono di prua, alla turbina del motore e all’ala. A causa dell’entità dei danni riportati l’aereo è dato dirottato all’aeroporto di Fiumicino, da qui tutti i passeggeri, fortunatamente incolumi, sono ripartiti per New York.

Chi risarcisce le vittime in caso di incidente aereo?

Le norme, in caso morte dei passeggeri a seguito di incidente sono dettate dalla Convenzione internazionale di Montreal, relativa al trasporto aereo internazionale. Nell’ipotesi che un aereo precipiti causando la morte dei propri passeggeri la compagnia aerea è obbligata a risarcire le vittime, a prescindere dalle responsabilità. L’acquisto di un biglietto aereo, infatti, instaura fra il vettore aereo e il passeggero un vincolo contrattuale che stabilisce come l’utente debba arrivare incolume a destinazione.
In ambito comunitario la normativa di riferimento è il Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti.
La normativa inoltre prevede che siano ricompresi a anche i sinistri occorsi durante le operazioni di imbarco o di sbarco.

La polizza assicurativa scolastica

Le migliori formule assicurative operanti sul mercato scolastico, ricomprendono, nel ramo infortunio, i danni sofferti dall’assicurato in veste di passeggero. Qualche limitazione tuttavia potrebbe essere inserita in relazione agli aeromobili privati, ricomprendendo esclusivamente i velivoli di linea regolare ed autorizzati.
Nel caso di morte o invalidità permanente, il danneggiato o la sua famiglia saranno risarciti, oltre che dal vettore, anche dalla polizza scolastica sottoscritta.
Nel ramo Assistenza, qualora operante, è compresa l’assicurazione del bagaglio.
Nei casi di furto, incendio, rapina, scippo, danneggiamento, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, del bagaglio personale, l’assicuratore indennizzerà tutti danni materiali e diretti.

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Viaggi di istruzione 2023

Un’interessante approfondimento in relazione ai viaggi di istruzione, per l’anno corrente, è stato proposto dalla testata on-line Guida Viaggi, specializzata in turismo professionale.

Toscana e bus, la meta e il mezzo di trasporto più gettonati

Nel 2023, rileva Gabriele Milani, direttore nazionale della Federazione Turismo Organizzato (FTO), il 95% dei viaggi di istruzione ha come meta l’Europa. L’Italia è diventata la meta di riferimento: Toscana, Sicilia e Lazio sono le mete più richieste, seguono Puglia, Lombardia, Veneto e Campania. Il soggiorno medio è di 4 giorni, il mezzo di trasporto più utilizzato è il bus turistico, ma in grande crescita c’è il treno. Le sistemazioni alberghiere più utilizzate sono i 3 stelle ma, per contenere i costi, sono cercate fuori dai centri storici e dai luoghi di villeggiatura.

La riduzione del budget

La ripresa dell’attività turistica, successiva al periodo pandemico, nonostante la fine delle restrizioni sanitarie, rivela ad una riduzione del numero di partecipanti nelle classi scolastiche. Le cause, a parere di Dino De Santo, responsabile per il turismo scolastico di Assoviaggi, sono imputabili all’aumento dei costi e alla riduzione del budget delle famiglie.
Nonostante le Agenzie di viaggio abbiano ridotto i margini di profitto, non riescono a contenere gli aumenti dei costi, in deciso aumento rispetto all’anno scorso. Una situazione generalizzata per i trasporti, i pernottamenti, e tutti i servizi collegati, sia in Italia che all’estero.
Questo stato di cose, secondo Giuseppe Ciminnisi, presidente della Federazione Italiana Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo (FIAVET), ha fortemente inciso sulla durata dei soggiorni.
In tal senso è opportuno segnalare la notizia, attraverso la quale, il ministero dell’Istruzione assegnerà nell’anno scolastico 2023/2024, 50 milioni di euro per quest’attività.
Il finanziamento, disposto attraverso un’apposita direttiva, consentirà alle scuole, nell’ambito dell’autonomia prevista, di coinvolgere anche gli studenti meno abbienti in viaggi d’istruzione e visite didattiche.

Le procedure d’appalto delle scuole

Un’ulteriore criticità, evidenzia Dino De Santo, è la difficoltà che incontrano gli agenti di viaggio, nel gestire le richieste degli istituti scolastici. Le pretese, spesso farraginose, entrano in conflitto con le esigenze degli albergatori. Si sono verificati casi, aggiunge Milani, in cui procedure selettive iniziate a dicembre facessero sì che, a febbraio, le proposte presentate non fossero più realizzabili. Fondamentale, in questa direzione, sarà definire un nuovo patto tra gli attori del settore per snellire le procedure, ribadisce De Santo.

Il profilo assicurativo

A compendio dell’articolo ci sembra opportuno aggiungere un breve commento in relazione alle coperture assicurative ricomprese nelle polizze integrative scolastiche.
Le migliori soluzioni presenti sul mercato garantiscono il rimborso sia in caso di annullamento del viaggio che per le spese mediche da infortunio o malattia.
La stipula della polizza assicurativa proposta dall’Agenzia di viaggio, in questo caso, diventa quindi inutile poiché già ricompresa nella polizza scolastica. Inoltre, per quanto economicamente possa sembrare marginale, grava sui partecipanti ai viaggi di istruzione senza apportare alcun vantaggio reale.

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Studentessa muore facendo rafting

Dieci sono gli indagati dalla Procura cosentina, dopo la morte della studentessa diciottenne sbalzata in acqua dal gommone su cui stava facendo rafting. Lo riporta la cronaca dello scorso 1° giugno.
L’alunna di un Liceo di Polistena (RC), insieme ad altri 35 compagni e 4 professori, era in gita scolastica sul fiume Lao. Per cause ancora in corso di accertamento, la ragazza è stata sbalzata in acqua dal gommone e il corpo è stato ritrovato solo in giorno dopo.

L’organizzazione dei viaggi di istruzione

Da sempre, le visite didattiche e i viaggi d’istruzione, offrono una grande opportunità di crescita culturale e relazionale. Tuttavia, durante il loro svolgimento, si possano creare situazioni fortuite, potenzialmente anche molto pericolose.
Al fine di limitare questo tipo di eventualità, l’aspetto progettuale diventa fondamentale.
Fin dal 1991, con la Circolare del 14 agosto, n. 253 il Ministero pone l’attenzione sugli aspetti progettuali delle attività legati ai viaggi di istruzione. Successivamente, la Circolare 2 ottobre 1996, n. 623, evidenza come i viaggi di istruzione debbano presentare, sotto il profilo della sicurezza, sufficienti elementi di garanzia.
Dopo il 2000, con l’entrata in vigore dell’autonomia scolastica tutti gli Istituti assumono autonomia didattica, amministrativa e organizzativa.  Ne deriva ogni Istituto deve predisporre un regolamento interno che preveda precisamente l’organizzazione del viaggio di istruzione e delle uscite didattiche. I regolamenti deliberati dall’Istituto diventano fonte normativa per le singole scuole sia sotto il profilo progettuale che organizzativo.
Quest’aspetto tuttavia, non ha impedito al Ministero l’emanazione di un nutrito elenco di Circolari con il costante richiamo agli aspetti dell’organizzazione e della sicurezza.

La responsabilità della scuola

La mancata o carente progettazione, del viaggio di istruzione, potrebbe rivelarsi estremamente pericolosa sotto il profilo della responsabilità diretta. La necessità di organizzare tutti i processi per il corretto svolgimento di quest’attività è fondamentale.
L’incolumità dei partecipanti al viaggio presuppone infatti la scelta adeguata delle attività e delle strutture ospitanti oltre che dei mezzi di trasporto utilizzati.
Nel recente passato episodi di infortunio grave anche con conseguenze letali, hanno coinvolto un certo numero di studenti in viaggio di istruzione.
A questo proposito giova ricordare la sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, dell’8 febbraio 2012, n. 1769: «[…] all’istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo». La scelta dei vettori o delle attività non devono: «[…] né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni». In caso di sinistro la valutazione della responsabilità andrà fatta: «[…] caso per caso in relazione alle circostanze della concreta fattispecie». In ogni caso: «[…] incombe all’istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto tali controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura ed alla sua vigilanza».

Il profilo assicurativo

Di norma, le polizze scolastiche prevedono la copertura durante il viaggio, oltre che negli specifici rami di Infortunio e Assistenza anche in quello di Responsabilità Civile. Tuttavia, l’analisi effettuata sulle polizze presenti sul mercato scolastico, evidenzia come la maggioranza della formule assicurative preveda delle limitazioni relativamente ad alcune attività potenzialmente pericolose.
In questo senso, risultano normalmente escluse le attività sportive professionistiche o semiprofessionistiche. Anche le attività di alpinismo, speleologia, salti dal trampolino, immersioni con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere sono normalmente escluse.
Diventa quindi fondamentale la verifica delle condizioni contrattuali prima della progettazione delle attività.

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Autobus senza assicurazione

A Montichiari, un Comune della provincia di Brescia, un autobus di ritorno da una gita scolastica, fermato dalla polizia locale, risultava privo di copertura assicurativa. L’Autorità disponeva il sequestro del veicolo, la sanzione amministrativa di 866 euro e la riduzione di cinque punti dalla patente del conducente. Lo riporta un articolo nella cronaca locale di BresciaToday.

La polizza RC Auto è un obbligo

L’Art. 193 del Codice della Strada, stabilisce che non possono circolare: «i veicoli a motore […] senza la copertura assicurativa di legge […]”. Circolare senza assicurazione comporta sanzioni molto pesanti.
I trasgressori, senza assicurazione (o con assicurazione scaduta), sono puniti con una multa fino a 3.471 euro, il sequestro del veicolo e la decurtazione dei punti della patente. La circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti, oltre alla sanzione, comporta per il conducente la sospensione della patente per un periodo di dodici mesi.
La restituzione del mezzo avviene quando il proprietario effettua il pagamento della sanzione e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi. A carico del trasgressore restano, inoltre, il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia, del veicolo sottoposto a sequestro.

La responsabilità della scuola

La scuola non ha nessuna responsabilità diretta nell’episodio, tuttavia, la nota MIUR prot. n. 674 del 3 febbraio 2016, contiene alcune indicazioni procedurali da non sottovalutare.
In fase di appalto, la scuola è tenuta a chiedere, alla società di trasporti individuata, tutti i documenti relativi alla regolarità dei mezzi di trasporto.
La nota riporta, infatti, che i criteri utilizzati nella scelta del servizio non devono limitarsi all’espetto economico, ma tenere in primaria considerazione la sicurezza.
A tal fine, tra le verifiche che la scuola dovrà mettere in atto, rientra l’idoneità del mezzo di trasporto.
Gli operatori economici devono, quindi, preventivamente dimostrare, mediante apposita documentazione, di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente. Il trasportatore dovrà essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. L’impresa, inoltre, dev’essere autorizzata all’esercizio della professione, iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN) ed avvalersi di conducenti abilitati e di mezzi idonei.
Rientrano nei requisiti di idoneità del mezzo la presenza del cronotachigrafo per il controllo dei tempi di guida, la revisione del veicolo e la polizza assicurativa dello stesso.
Tutte le dettagliate informazioni che devono essere richieste dalla scuola sono riportate nella circolare sopraindicata. Qualora, nonostante le dichiarazioni rilasciate, sorgessero dei dubbi, l’Istituto, o il docente accompagnatore, potranno rivolgersi all’Autorità di Pubblica Sicurezza per un controllo formale dei requisiti.
È bene evidenziare che, in caso di sinistro, ferma restando la Responsabilità diretta dell’impresa appaltante, la scuola potrebbe rispondere per la mancata verifica dei requisiti.

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Baby gang

Una scolaresca veronese, in viaggio di istruzione a Bolzano, è stata vittima di un’aggressione da parte di una baby gang composta da cinque giovani magrebini. Lo riporta il Corriere del 20 aprile scorso.

Il fatto

Durante una sosta, alcuni alunni dell’Istituto Istruzione Superiore “Ferraris-Fermi” di Verona sono stati presi di mira da alcuni coetanei. La baby gang ha inizialmente cercato di rubare il portafogli a una studentessa. La vittima, insieme ad alcuni compagni di classe è però riuscita a scappare rifugiandosi sul pullman. I malintenzionati, a questo punto, hanno cominciato a lanciare delle pietre contro il veicolo infrangendo un finestrino e rischiando di ferire un alunno.
Le indagini successive effettuate dalle autorità hanno portato all’identificazione e alla denuncia degli autori del fatto per minacce, violenza privata e danneggiamento.

Le baby gang

Con baby gang si intende un fenomeno di microcriminalità organizzata, attraverso il quale gruppi di minorenni attuano comportamenti aggressivi ai danni di cose o persone.
Senza entrare in un’analisi sociologica, è comunque utile notare come l’età dei componenti di queste bande è quella tipicamente scolastica. In media varia tra i 12 e i 17 anni, spesso sono “gestite” da maggiorenni poco più grandi. Bersagli delle loro azioni sono di norma obiettivi “deboli” in genere vandalismi, aggressioni a coetanei, vagabondi o singoli soggetti inermi.
La preoccupante crescita del fenomeno delle bande giovanili è evidenziata in uno studio di ricerca interuniversitario presentato, nell’ottobre scorso, dalla Direzione centrale della polizia criminale.
La crescita del fenomeno, com’è intuibile, comporta anche un incremento rilevante del costo economico sociale. A oggi non sono stati diffusi dati in questo senso, ma non è difficile ipotizzare cifre per svariate centinaia di milioni di euro.

Il reato penale

Quanto normalmente contestato alle baby gang sono reati penali: violenza privata, furto, danneggiamento, minacce.
È utile premettere come, ai sensi dell’Art. 97 del Codice Penale, i minori siano imputabili solo al compimento del quattordicesimo anno di età. I minori possono essere autori di tutti i reati comuni previsti dal codice penale. Tuttavia, la giurisprudenza è incline a pensare che non esistano reati che abbiano come unico e possibile soggetto attivo solo il minore degli anni 18. Ne deriva che i genitori di un minorenne, autore di reato, potrebbero rispondere, anche penalmente, per il reato punibile commesso dal figlio.
Nel caso dei minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, l’imputabilità è giudicata caso per caso, ai sensi dell’Art. 98 del codice penale. Il giudice, quindi, appurata la capacità di intendere e di volere del minore che ha commesso il fatto, applicherà l’eventuale pena conseguente.

La responsabilità civile

Nel caso di reati compiuti dai minori l’onere del risarcimento del danno ricadrà sulla famiglia o sul tutore.  Sono, infatti, questi ultimi a subire le conseguenze civili dei danni commessi in quanto esercenti la potestà sul minore. Ad oggi, infatti, il minore di 18 anni non è tenuto a pagare pene pecuniarie o risarcimenti.

Il profilo assicurativo

Le migliori formule assicurative disponibili sul mercato scolastico prevedono la copertura degli infortuni derivanti da aggressioni anche durante i viaggi di istruzione. Resta inteso che i risarcimenti sono legati esclusivamente al danno fisico, sono esclusi, invece, i danni relativi ai beni eventualmente danneggiati e/o sottratti.
Nel caso l’autore del danno venga identificato, la Società assicuratrice potrà agire in rivalsa per il recupero della somma erogata a titolo di risarcimento.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche per i casi di aggressione o danneggiamento, contattaci qui.

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Viaggi di istruzione: il voucher Covid

Lo scorso 5 maggio l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che il Covid-19 non si qualifica più come un’emergenza globale iniziata a gennaio 2020.
Uno dei primi effetti legati alla pandemia sono stati i lockdown applicati in moltissimi paesi. Com’era ampiamente prevedibile, il divieto di spostamento ha messo in profonda crisi il mercato turistico.
Banca d’Italia, in una nota del settembre 2021, evidenziava la grave flessione dei flussi turistici in tutto il territorio nazionale e internazionale.
Fin dal marzo 2020, il Governo, con il D. L. 17 marzo 2020 n. 18, aveva varato alcune misure per arginare le conseguenze derivanti dall’emergenza sanitaria.
Tra gli interventi previsti, un’apposita sezione era dedicata alla risoluzione dei contratti turistici.

Il rimborso del viaggio attraverso i voucher

L’Art. 88 del Decreto offriva la possibilità, alle Agenzie e ai Tour Operator, di rimborsare il viaggio attraverso voucher. Il motivo della scelta rispondeva alla prioritaria esigenza di evitare il possibile default finanziario delle aziende turistiche. Troppe imprese, infatti, non avrebbero avuto la liquidità sufficiente per affrontare tutti i rimborsi se questi fossero stati risarciti in denaro contante. I titoli di credito potevano essere utilizzati, dal viaggiatore, entro un periodo di trenta mesi dall’emissione.
L’Art. 88-bis del Decreto, al comma 8, affrontava in maniera specifica anche la questione legata ai viaggi di istruzione. Le indicazioni normative, in questo senso, ribadivano il concetto che l’emissione del voucher fosse opzionale e non obbligatoria. Al contrario, la restituzione del danaro era assolutamente obbligatoria in alcuni casi specifici come, ad esempio, la scuola dell’infanzia o le classi terminali.
Nonostante fosse previsto dalla norma, il rischio di accettare i voucher in sostituzione del contante anche in tutti gli altri casi, nascondeva un rischio concreto. Nel caso, infatti, in cui l’operatore fosse fallito o la società fosse messa in liquidazione, la scuola avrebbe avuto più di un problema nell’esigere il credito.

La tutela del viaggiatore

È quanto sta purtroppo accadendo a molte scuole. A fronte del fallimento o dello stato di liquidazione dell’operatore economico gli Istituti non riescono a recuperare le somme versate o le prestazioni programmate. Dal 30 giugno 2016, inoltre, il Fondo di Garanzia, costituito presso il Ministero del Turismo per far fronte ad analoghe criticità, ha cessato di esistere.
Tuttavia, ai sensi dell’Art. 19, del D.L. 23 maggio 2011, n. 79, gli operatori turistici hanno l’obbligo di dotarsi di sistemi di garanzia a tutela dei propri clienti. I sistemi di tutela previsti possono contemplare sia polizze assicurative che garanzie bancarie, o anche fondi eventualmente riassicurati.
Nel caso di insolvenza o fallimento dell’impresa turistica, il viaggiatore si vedrà così rimborsato il prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico.
Se nel privato questo processo è, almeno in teoria, abbastanza semplice, nella Pubblica Amministrazione scolastica, potrebbe non essere così banale.
La scuola, in qualità di Ente Pubblico, in relazione a tutti gli aspetti di contenzioso legale dovrà sempre fare riferimento all’Avvocatura di Stato.

Le polizze assicurative scolastiche

Le polizze assicurative scolastiche, non ricomprendono mai l’eventualità della mancata erogazione del servizio da parte dell’agenzia di viaggio. I rimborsi rimangono esclusivamente quelli di carattere medico: infortunio, malattia e decesso del partecipante al viaggio di istruzione. Restano quindi escluse ulteriori motivazioni al di fuori di quelle indicate.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i viaggi di istruzione scolastici, contattaci qui.

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Infortunio durante l’uscita didattica

La cronaca degli ultimi giorni riferisce di un infortunio, avvenuto durante un’uscita didattica, in cui è rimasta coinvolta un’alunna di una scuola dell’infanzia.

Il fatto

L’alunna, in gita in una fattoria situata nelle campagne bolognesi, è stata travolta e schiacciata da un cancello. Trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Orsola a Bologna, le sono state riscontrate tumefazioni alla testa e alla schiena, ma non di gravità tale da destare preoccupazione.
Sembra che la cancellata, alta 1 metro e 60, non fosse fissata e l’intero contesto fosse inadeguato. La famiglia ritiene che possa esserci la negligenza della struttura e ha minacciato di adire le vie legali, sia penalmente, che civilmente. Il responsabile della fattoria s’è detto dispiaciuto per l’accaduto, evidenziando, tuttavia, che nell’area dell’incidente c’erano dei lavori in corso e che il cantiere era delimitato.

La progettazione

È bene premettere, fin da subito, che la progettazione è l’elemento centrale di tutta l’attività didattica. Gli aspetti relativi alla sicurezza, anche in questo caso, assumono un ruolo fondamentale. La prevenzione dei pericoli è da tenere in considerazione sempre, ancor più in occasione dei viaggi di istruzione o delle visite didattiche. L’Istituto organizzatore dovrà, quindi, considerare la sicurezza della meta in cui si svolgerà l’attività, soprattutto in relazione all’età, alla maturità e al livello d’indipendenza dell’alunno.
Nel caso di danno o infortunio, questi potrebbero essere i primi aspetti ad essere valutati per definire le eventuali responsabilità.

Il profilo di responsabilità

In relazione al caso in esame, ferme restando le dichiarazioni del responsabile della struttura, l’area in cui è avvenuto l’incidente era segnalata e recintata. Ne deriverebbe che la responsabilità potrebbe essere legata alla mancata o carente vigilanza del personale scolastico.

Il profilo assicurativo

Questo è uno dei casi tipici che evidenziano la necessità della polizza assicurativa integrativa.
Ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, gli alunni della scuola dell’infanzia non godono delle coperture assicurative offerte dell’INAIL. Questi soggetti, infatti, non rientrano nell’ambito di applicazione della norma in quanto la loro attività non è assimilabile alle esercitazioni pratiche. Ne deriva che, in caso di sinistro, l’unica copertura assicurativa è affidata alla polizza integrativa stipulata dalla scuola. Inoltre, nel caso venisse accertata la Responsabilità Civile diretta dell’Istituto nell’evento, il risarcimento del danno spetterebbe unicamente alla scuola.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative nella scuola dell’infanzia o al ramo di Responsabilità Civile della polizza integrativa scolastica, contattaci qui.

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Annullamento del viaggio di istruzione

Uno studente del nostro Istituto ha richiesto l’annullamento del viaggio di Istruzione a cui era iscritto, perché in concomitanza con una gara sportiva nazionale. Alla data di iscrizione al viaggio l’appuntamento sportivo non era ancora stato precisamente programmato. L’agenzia che ha organizzato il viaggio ha applicato una penale del 75% sulla cifra complessiva già versata. La polizza assicurativa copre la differenza?

Con la ripresa, post-pandemia,  dei viaggi di istruzione, delle gite didattiche e delle uscite sul territorio, può riproporsi il problema dell’annullamento del viaggio. Le cause posso essere molteplici, da quelle di carattere medico a quelle familiari, o come in questo caso, di carattere sportivo o privato.

Il Codice del Turismo

L’Art. 41 del D. Lgs.23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo) evidenzia come sia data facoltà al viaggiatore di recedere dal viaggio prima dell’esecuzione. L’annullamento comporta il pagamento della penale per le spese già sostenute dall’Agenzia di viaggio in qualità di organizzatore. Qualora, infatti, la compagnia aerea, o l’albergatore, applichino una penale, ovvero non retrocedano integralmente l’importo versato, il viaggiatore è tenuto a pagare quanto richiesto. A queste somme potrebbero essere aggiunte le spese, adeguate, giustificabili e motivate, per l’istruzione e la gestione della pratica, applicate dall’Agenzia di viaggio.
L’Art. 34 dello stesso Codice, prevede, inoltre, che l’Agenzia di viaggio fornisca al viaggiatore, prima dell’acquisto del pacchetto turistico, una serie di informazioni precontrattuali. Ai sensi del comma 1, lett. (h), il viaggiatore dev’essere informato circa la possibilità di stipula di polizza assicurativa che prevede il: «recesso unilaterale dal contratto […], le spese di assistenza […], il rientro, in caso d’infortunio, malattia o decesso». Questa polizza tutelerà il viaggiatore contro le penali di annullamento del viaggio.

Il profilo assicurativo

L’offerta di garanzie contenuta nelle polizze assicurative legate ai viaggi è ampia e diversificata in funzione della Società assicuratrice offerente. Esistono Compagnie assicuratrici che operano esclusivamente in questo ramo e all’interno di questo con garanzie specifiche legate alla tipologia o alla professione del viaggiatore. Il pacchetto base è quello comunemente conosciuto come: Annullamento-Medico-Bagaglio. Oltre all’assistenza prestata in caso di infortunio o malattia durante il viaggio, la polizza tutela anche la perdita, il furto o lo smarrimento del bagaglio. Più articolato è l’aspetto legato all’annullamento. Le polizze base prevedono unicamente, come causa di annullamento, l’infortunio o la malattia del viaggiatore. L’infezione da Covid19, che ha interessato il biennio 2020/2021, ha fatto riconsiderare anche l’evento pandemico, normalmente escluso, tra i motivi di annullamento. Tuttavia, sono disponibili condizioni più estese che arrivano fino all’annullamento senza motivazione. Com’è intuibile, ogni estensione di garanzia prevede un aumento del premio. Normalmente, si va da qualche decina di euro per le garanzie base, fino a centinaia di euro per le formule più estese.

L’assicurazione scolastica

La polizza assicurativa scolastica, quando prevista, ricomprende la formula base: Annullamento-Medico-Bagaglio, ed è normalmente ricompresa nel premio assicurativo. I motivi per l’annullamento rimangono, quindi, quelli di carattere medico: infortunio, malattia e decesso del viaggiatore. Le formule migliori presentano un’estensione legata anche alla salute dei conviventi del viaggiatore. Come accennato più sopra, nell’ultimo periodo, le Società assicuratrici, a fronte di un modesto innalzamento del premio, hanno inserito anche l’estensione per il rischio pandemico. Restano comunque escluse ulteriori motivazioni al di fuori di quelle indicate; nel caso dovessero essere ritenute necessarie occorrerà provvedere con una polizza integrativa a titolo oneroso.

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