abint Nessun commento

Viaggio di istruzione a Londra

Il nostro Istituto sta organizzando un viaggio di istruzione a Londra. La polizza assicurativa integrativa stipulata dalla scuola è sufficiente in caso di malattia o infortunio? L’agenzia che ha organizzato il viaggio ci ha proposto una polizza viaggio, è opportuno sottoscrivere anche questa?

Nel giugno del 2016, dopo un referendum, i cittadini del Regno unito hanno deciso di uscire dall’Unione europea. Il processo di uscita dalla Comunità Europea, comunemente conosciuto come Brexit è durato quattro anni e s’è concluso il 31 gennaio 2020.
Dopo la Brexit, il Regno Unito non gode più dei benefici e dei servizi finanziari dell’UE. Tra questi, è terminata anche la libera circolazione per i cittadini di entrambe le zone, i quali non godono più degli accordi europei. Nei casi di viaggi di istruzione è quindi opportuno osservare alcune precauzioni.

I viaggi di istruzione nel Regno Unito

L’Inghilterra, da moltissimi anni, è tra le mete più gettonate dei viaggi di istruzione e dei soggiorni studio. Dal 1° ottobre 2021 per entrare in tutto il Regno Unito non basta più la Carta d’Identità, è necessario il passaporto. Quest’ultimo dev’essere valido per tutto il periodo di permanenza.
Per permanenze, fino ad un massimo di 6 mesi, non è richiesto nessun visto, per periodi superiori, occorre il visto con la relativa motivazione.
Le stesse avvertenze riguardano i minori. Questi ultimi possono viaggiare nel Regno Unito solo se muniti di passaporto. Inoltre, i minori italiani, under 14, possono viaggiare solo se accompagnati. Il soggetto affidatario deve risultare menzionato sul passaporto del minore o su una dichiarazione di accompagnamento. Per gli under 18 potrebbe servire una dichiarazione della famiglia che fornisca il consenso per viaggiare nel Regno Unito e i contatti in caso di emergenza.

Assistenza sanitaria in Inghilterra

Anche la Tessera Sanitaria (EHIC – TEAM) dopo la Brexit non è più valida per entrare in Inghilterra e accedere all’assistenza sanitaria nel Regno Unito. I cittadini europei, che giungono nel Regno Unito come visitatori, potranno ricevere trattamenti sanitari gratuiti, ma solo nei casi d’emergenza non rinviabili. In questi casi, tuttavia, il mancato possesso della tessera sanitaria potrebbe comportare il pagamento diretto delle spese mediche sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale britannico (NHS).
Prima di procedere alla progettazione o all’esecuzione del viaggio, è sempre consigliabile accedere al sito del Ministero degli Esteri per verificare limitazioni o indicazioni specifiche.

La polizza assicurativa scolastica

È bene ricordare che la Tessera Sanitaria non sostituisce l’assicurazione di viaggio, nemmeno nei paesi UE.
A maggior ragione, quindi, nel caso del Regno Unito, è sempre preferibile sottoscrivere un’assicurazione di viaggio privata.
Le polizze assicurative scolastiche, di norma, prevedono, nel ramo di assistenza, la copertura sia per infortunio che per malattia dei partecipanti ai viaggi di Istruzione. La stipula di una polizza ulteriore con l’Agenzia di viaggio o il Tour Operator potrebbe quindi risultare superflua.
Addirittura, la stipula di più coperture sullo stesso rischio è potenzialmente interpretabile come danno erariale.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulle polizze viaggio nella scuola contattaci qui.

abint Nessun commento

Annullamento del viaggio per Covid19

Il nostro Istituto, con la ripresa della programmazione delle attività scolastiche di quest’anno, sta organizzando anche viaggi di istruzione, in Italia e all’estero.
Nel caso di annullamento per infezione da Covid19, la polizza assicurativa stipulata dalla scuola rimborsa la mancata partenza? Nel caso l’infezione venga contratta durante il viaggio e lo studente o il docente accompagnatore non possa rientrare, la polizza prevede la copertura delle spese per l’isolamento sanitario e l’eventuale rifacimento della biglietteria?

La ripresa della normale attività didattica in questo primo periodo post pandemia non si discosta in modo radicale rispetto a quella dei due anni precedenti. A più riprese abbiamo affrontato l’argomento delle problematiche legate al Covid19 nei viaggi di istruzione, è bene tuttavia ritornare sull’argomento.

La polizza integrativa e il rischio Covid19

Nella maggioranza dei casi, le polizze assicurative scolastiche escludono il rischio pandemico.
Occorrerà quindi controllare attentamente che, nelle esclusioni inserite all’interno della Condizioni Contrattuali, non sia citato il caso pandemico o non siano presenti riferimenti al coronavirus.
Quelle che lo includono si limitano a garanzie di carattere indennitario come diaria giornaliera in caso di ricovero e convalescenza.
Nessuna, tra quelle disponibili, prevede l’annullamento del viaggio nei casi di pandemia.
Resta quindi inteso che senza opportune integrazioni, l’alunno che non dovesse partire non si vedrebbe rimborsato il viaggio. In modo analogo, l’alunno o il docente, che dovessero contrarre l’infezione durante il viaggio e venissero posti in isolamento, dovranno provvedere autonomamente alle eventuali spese.
Per questi motivi, diventa più che opportuno che la scuola sottoscriva delle garanzie specifiche che tutelino gli assicurati in questi casi.

Coperture Covid19 per i viaggi di istruzione

Gli operatori del settore turistico, di norma, propongono polizze specifiche che prevedono anche coperture per il rischio Covid19. Le garanzie, tuttavia, non sono tutte uguali; vediamo, quindi, quali aspetti considerare.
In prima istanza è bene verificare attentamente che le garanzie offerte riguardino esclusivamente il rischio pandemico. La polizza sottoscritta dall’Istituto scolastico nel ramo assistenza, di norma, già preveda garanzie specifiche (annullamento, medico-bagaglio, ecc.) legate ai viaggi di istruzione. L’eventuale acquisto di doppie coperture assicurative potrebbe configurarsi come un possibile danno erariale.

Termini previsti

Un aspetto su cui porre particolare attenzione sono i termini previsti per attivare la garanzia di annullamento del viaggio. Le polizze assicurative del settore prevedono termini di sottoscrizione differenti, ma comunque precedenti alla data di partenza. In questo contesto è sempre bene verificare con accuratezza le disposizioni contrattuali onde evitare contestazioni al momento della denuncia di annullamento.

Isolamento sanitario

Nella maggioranza delle polizze, la positività al Covid19, se rilevata prima della partenza, fa scattare la garanzia che copre le penali di cancellazione del viaggio. Diverso il caso in cui, invece, l’assicurato, studente o accompagnatore, venga sottoposto a isolamento e non possa rientrare nella data stabilita. Questa situazione non viene normalmente compresa nelle garanzie contrattuali. Di conseguenza, la polizza non pagherebbe i costi aggiuntivi di soggiorno, né quelli di riacquisto della biglietteria per il rientro. E’ bene quindi verificare anche quest’aspetto.

Patologie preesistenti

Un’ulteriore esclusione classica delle polizze viaggio sono le malattie preesistenti. E’ sempre opportuno quindi verificare cos’è previsto contrattualmente: l’eventuale incubazione da Covid19 potrebbe essere considerata malattia preesistente. 
Da ultimo è bene ricordare che la garanzia di annullamento del viaggio non prevede ipotesi legate al timore di ammalarsi da Covid19.  Motivazioni di carattere non sanitario, qualora non ricomprese in polizza potrebbero far perdere il diritto all’indennizzo.

Quanto costano le polizze Covid19 per l’annullamento del viaggio?

Non esiste una tariffazione analoga per tutte le società assicuratrici. Ogni Compagnia stima in modo diverso la polizza anche in relazione ai servizi offerti o agli obiettivi commerciali che si propone di raggiungere. In termini di grandezza potremmo andare da poche decine di euro fino a qualche centinaio.
È, inoltre, necessario considerare che la tariffazione della garanzia è legata al valore del viaggio. Il costo per un viaggio del valore di 400 euro sarà diverso rispetto a quello di un viaggio da 1.500 euro.
E’ quindi opportuno tenere in considerazione anche quest’aspetto nella fase istruttoria del viaggio.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alle coperture di annullamento del viaggio per infezione e quarantena da Covid19, contattaci qui.

abint Nessun commento

PCTO all’estero

In nostro Istituto, all’interno del programma educativo, ha programmato una serie di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) all’estero. Desideriamo sapere se la polizza stipulata garantisce anche le attività svolte all’estero.

La Legge 13/07/2015 n. 107, contenuta nella riforma della Buona Scuola, introduce il concetto di obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro.
Il programma si rivolge, infatti, a tutti gli studenti che hanno almeno 16 anni di età. Prevede un monte ore differenziato a seconda degli istituti scolastici: 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 ore nei licei.
L’Alternanza scuola-lavoro, è stata rinominata “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). Gli indirizzi sono definiti dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi dell’Art. 1, comma 785, Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il profilo assicurativo INAIL

La Direzione Generale dell’INAIL Veneto, con la circolare del 13 febbraio 2018 conferma la tutela assicurativa in questi casi.  La nota, tuttavia, pone dei distinguo di carattere operativo tra le attività svolte:

  1. Nell’ambito dell’Unione Europea, nonché dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE)(1) e in Svizzera;
  2. In Paesi extracomunitari con i quali vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza statale;
  3. In Paesi extracomunitari con i quali non vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza sociale.

Fermo restando, quindi, che la copertura INAIL è sempre operante, sarà compito dell’Istituto scolastico promotore verificare, caso per caso, eventuali obblighi assicurativi specifici aggiuntivi.
L’Istituto scolastico, infine, non avrà alcun obbligo di comunicare all’INAIL il periodo e i nominativi degli studenti interessati.  Su richiesta dell’INAIL, tuttavia, la scuola dovrà essere in grado di documentare, in qualsiasi momento, le persone comprese nell’assicurazione in relazione alle attività assicurate al fine di rendere possibile la tutela degli infortuni.

La polizza integrativa

Di norma, la polizza integrativa stipulata dall’Istituto scolastico non pone limitazioni in questo senso. Gli studenti risulteranno in copertura in tutti i rami previsti dalla polizza: Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale.
Come per tutti i viaggi all’estero, anche per i PCTO occorre prestare alcune attenzioni di carattere generale. Le polizze integrative, normalmente, escludono il rischio pandemico. Per questa ragione, qualora un alunno risultasse positivo al Covid19 e fosse messo in isolamento, la polizza potrebbe non coprire le spese per la quarantena, il mancato svolgimento, in toto o in parte, del percorso e la nuova emissione della biglietteria di viaggio.
Per questi motivi è necessario valutare la stipula di una copertura assicurativa legata a questo rischio specifico.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche nelle attività di PCTO all’estero, contattaci qui.

abint Nessun commento

Autobus danneggiato

Il nostro Istituto, nel mese di maggio ha noleggiato un bus per una visita guidata. La società noleggiatrice ci ha contattato qualche giorno fa evidenziando che alcuni dei nostri studenti avrebbero provocato dei danni ad un sedile, chiedendocene il risarcimento.
La polizza assicurativa della scuola copre il danno?

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, tutelano la Responsabilità Civile diretta dell’Istituto, degli alunni e del personale scolastico. La polizza assicurativa quindi dovrebbe risarcire il danneggiamento al sedile dell’autobus. È opportuno tuttavia fare alcuni approfondimenti.

L’Autonomia scolastica

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, tutte le istituzioni scolastiche, hanno assunto una propria autonomia didattica, amministrativa e organizzativa. Questo aspetto riguarda quindi anche i viaggi di Istruzione.
La nota MIUR 11 aprile 2012 n. 2209, ha precisato che l’effettuazione dei viaggi di istruzione e della visite guidate: “[…] deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa”.
Inoltre, in applicazione dell’Art. 10, punto (e), del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, l’Istituto conserva la sua prerogativa di definire i “criteri per […] l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo […] alle visite guidate e ai viaggi di istruzione”.

Il regolamento interno

Ne deriva che le singole scuola sono tenute ad elaborare un regolamento interno relativo ai viaggi di istruzione. I regolamenti deliberati dall’Istituto diventano così fonte normativa per le singole scuole sotto il profilo organizzativo.
Il regolamento interno dovrà quindi definire tutte le azioni messe in atto dalla scuola nella gestione dei viaggi di istruzione e nelle visite guidate. Il documento definirà quindi le modalità di acquisizione dei servizi ma anche le funzioni cui sono tenuti i Docenti accompagnatori.
Con la Circolare Ministeriale 03 febbraio 2016 n. 674, proprio in relazione agli autobus, viene richiamata l’idoneità del mezzo di trasporto.
Il Docente accompagnatore dovrà quindi, prima della partenza, verificare le condizioni del mezzo, segnalando al conducente eventuali danni già presenti.
Ferma restando la buona fede dei soggetti coinvolti, nessuno però può impedire di pensare che, nel caso specifico, il sedile fosse già danneggiato prima della partenza.
Inoltre eventuali contestazioni della Società noleggiatrice dovranno pervenire all’Istituto in tempi e modi congrui a stabilire il nesso causale.
La segnalazione, a più di un mese di distanza, potrebbe far sorgere il dubbio che il danno possa essersi verificato in un periodo posteriore a quello del viaggio.
In assenza di questi presupposti, la Società assicuratrice potrebbe negare il rimborso.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per le visite guidate in autobus, contattaci qui.

abint Nessun commento

Annullamento del viaggio per infezione e quarantena da Covid19

Un’Agenzia specializzata in vacanze studio, scambi ed esperienze di lavoro all’estero, ci ho proposto una polizza assicurativa che tutela i nostri alunni nei casi di annullamento del viaggio per infezione e quarantena da Covid19. L’Agenzia ci assicura che, in caso di annullamento, il rimborso è previsto anche nei casi in cui il lockdown interessasse il Paese di destinazione. A vostro parere è il caso di sottoscrivere questa polizza oppure quella della scuola prevede già queste coperture?

La ripresa dei viaggi di istruzione, in periodo di pandemia, è certamente più complessa rispetto a quella degli anni passati. Abbiamo affrontato l’argomento delle problematiche legate al Covid19 nei viaggi di istruzione in un articolo dello scorso anno.
L’imprevedibilità dettata dall’evoluzione dei contagi nell’ultimo periodo, l’adozione del green-pass obbligatorio e le restrizioni che ogni Paese sta valutando in maniera autonoma per chi entra ed esce dai propri confini, potrebbero creare non poche difficoltà agli Istituti scolastici che stanno organizzando i viaggi di istruzione, soprattutto se fuori dai confini nazionali.

Coperture Covid19 per i viaggi di istruzione

Molti operatori del settore turistico stanno proponendo polizze che prevedono coperture specifiche per il rischio Covid19, tuttavia, le polizze non sono tutte uguali. Vediamo quindi quali aspetti considerare.
La prima cosa da valutare è se la polizza sottoscritta dall’Istituto scolastico già preveda garanzie specifiche legate al ramo assistenza. È bene infatti ricordare che l’eventuale duplicazione delle garanzie assicurative può configurare un possibile danno erariale conseguente all’acquisto di doppie coperture.

Annullamento del viaggio e pandemia

Un aspetto su cui porre particolare attenzione sono i termini previsti nel caso di annullamento del viaggio. Molto spesso, infatti, questa garanzia è sottoscrivibile solo se stipulata entro un numero specifico di giorni dalla prenotazione. I termini possono variare molto, vanno delle 24 ore prima della partenza, per i casi più favorevoli, ma possono prevedere anche 30 giorni dalla partenza.
Fino all’inizio del 2020 il rischio pandemia era quasi sempre escluso dalle polizze. Occorrerà quindi controllare attentamente che nelle esclusioni inserite all’interno della Condizioni Contrattuali non sia citato il caso pandemico o non siano presenti riferimenti al coronavirus (Covid19, SARS-CoV2, ecc).

La quarantena

Un ulteriore aspetto è legato alla quarantena. Se l’assicurato, studente o accompagnatore non può partire o non può rientrare, perché sottoposto a quarantena, la polizza potrebbe non coprire questo aspetto specifico. Nella maggioranza delle polizze la positività al Covid19, rilevata prima della partenza, fa scattare la garanzia che copre le penali di cancellazione del viaggio. Nel caso in cui, invece, l’assicurato sottoposto a quarantena non potesse rientrare nella data stabilita, potrebbe scattare l’esclusione della garanzia. La polizza potrebbe non pagare i costi aggiuntivi di soggiorno, né quelli di acquisto di un nuovo biglietto per il rientro.

Patologie preesistenti

Un ulteriore esclusione classica delle polizze viaggio sono le malattie preesistenti. In questo caso è sempre opportuno verificare cos’è previsto contrattualmente: l’eventuale incubazione da Covid19 potrebbe essere considerata malattia preesistente. 
È bene ricordare inoltre che la garanzia annullamento del viaggio non prevede ipotesi legate al timore di ammalarsi da Covid19, in questo caso la garanzia non opera.
In tutti i casi di dubbi o perplessità in relazione all’annullamento del viaggio per infezione e quarantena da Covid19, la consulenza del broker assicurativo specializzato è particolarmente preziosa.

Il Decreto “Cura Italia”

Da ultimo evidenziamo che, ad oggi sul mercato non sono presenti garanzie che prevedono il rimborso in caso di lockdown successivo alla prenotazione. La Legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, all’articolo 88bis, commi 8, 9, 10,12, prevede che è sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata. Tuttavia, il D.L. pone come termine la fine dell’anno scolastico 2020/2021. Ne deriva che una nuova situazione pandemica che prevedesse lockdown diffusi o generalizzati come quelli dello scorso anno scolastico potrebbe non prevedere l’obbligo di rimborso da parte delle Agenzie di Viaggio.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alle coperture di annullamento del viaggio per infezione e quarantena da Covid19, contattaci qui.

abint Nessun commento

L’obbligo di vigilanza dei docenti nei viaggi di istruzione

L’obbligo di vigilanza dei docenti nei viaggi di istruzione è un tema che ritorna alla ribalta con la ripresa delle normali attività scolastiche che, dopo la pausa imposta dalla pandemia, ha fatto riprendere anche le attività legate alle uscite didattiche.
Il viaggio d’istruzione costituisce un momento fondamentale nello sviluppo della personalità degli alunni, in quanto consente oltre allo specifico percorso di apprendimento anche un confronto con gli altri compagni e con il personale docente al di fuori dello stretto contesto istituzionale.

Il regolamento interno dei viaggi di istruzione

Diventa importante evidenziare fin da subito che, con l’introduzione del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 gli Istituti scolastici hanno acquisito autonomia didattico-organizzativa anche in relazione all’organizzazione e alla gestione dei viaggi di istruzione. Ne deriva che, come evidenzia la Nota prot. n. 2209 dell’11 aprile 2012, tutta: “la previgente normativa in materia, costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo”.
L’Istituto scolastico, quindi, è tenuto ad elaborare un proprio regolamento specifico in relazione ai viaggi di Istruzione. I regolamenti viaggi deliberati dall’Istituto diventano così fonte normativa per le singole scuole quanto al profilo organizzativo.

L’obbligo di vigilanza durante il viaggio

La necessità di regolamentare i processi legati alle gite o ai viaggi di istruzione è particolarmente importante, poiché, al contrario delle normali attività scolastiche, durante il viaggio di istruzione lo studente è affidato alla vigilanza del docente accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
Resta inteso che il livello di vigilanza va declinato con l’età e il grado di maturità raggiunto dagli studenti, tuttavia, la problematica non è connessa alla sola vigilanza degli studenti, ma anche alla scelta di adeguate strutture ospitanti e dei mezzi di trasporto. A questo proposito il MIUR, nel febbraio 2016, con la circolare n. 674, rende note le iniziative previste dal Protocollo d’intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell’Interno, con cui ha elaborato un Vademecum.

L’importanza della prevenzione

Nel recente passato abbiamo assistito ad episodi di infortunio anche con conseguenze letali, che hanno coinvolto studenti in viaggio di istruzione. Dal 2010 si contano, tra studenti italiani in viaggio d’istruzione nel nostro Paese o all’estero, e stranieri in visita in Italia, dieci vittime.
In questa linea è anche la sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, dell’8 febbraio 2012, n. 1769: “[…] proprio perché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all’istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni; anche in questo caso con una valutazione da farsi caso per caso in relazione alle circostanze della concreta fattispecie, allora, incombe all’istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto tali controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura ed alla sua vigilanza”.

Il profilo assicurativo

Sotto il profilo strettamente assicurativo, di norma, le polizze scolastiche dovrebbero prevedere la copertura nello specifico ramo Assistenza oltre a quello di Responsabilità Civile. Tuttavia, l’analisi effettuata sulle polizze attualmente presenti sul mercato, evidenzia come molte polizze assicurative non abbiano sezioni specifiche legate ai viaggi di istruzione.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa nei viaggi di istruzione, contattaci qui.

abint Nessun commento

L’organizzazione dei viaggi di Istruzione

Per l’organizzazione di un viaggio di istruzione all’estero, il nostro Istituto ha acquistato i biglietti aerei con una compagnia Low Cost e, attraverso un’Agenzia di Viaggio, il pernottamento in un albergo. Il giorno della partenza per il ritorno, il volo è annullato. La Compagnia aerea ci ha proposto la riprotezione su due voli successivi ma, alla luce del fatto che ci trovavamo in presenza di un unico accompagnatore e di studenti minori, abbiamo preferito acquistare nuovi biglietti. Il volo è così riprogrammato 4 giorni dopo. Oltre al costo del nuovo biglietto, abbiamo dovuto sostenere anche le spese di pernottamento in una nuova struttura. Questo inconveniente è costato alle famiglie più del doppio dell’intero viaggio di istruzione. La Società assicuratrice con cui è assicurata la scuola ci fa sapere che la polizza non copre questi eventi. A noi non sembra corretto.

Circa l’organizzazione dei viaggi di Istruzione abbiamo già trattato l’argomento in occasione di un nostro articolo precedente.
La risposta della Società assicuratrice trova ragione nelle Condizioni Contrattuali. I contratti stipulati con la scuola, di norma, prevedono esclusivamente il rimborso in caso di annullamento per infortunio o malattia del singolo partecipante.
Eventi come quelli segnalati sono quindi da considerarsi esclusi.
Quanto accaduto, tuttavia, ci dà la possibilità di fare un po’ di chiarezza sulla questione.

Il Codice del Turismo

Il Codice del Turismo, D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, all’Art. 33 definisce due soggetti specifici: l’Organizzatore e l’Intermediario.
L’Organizzatore del viaggio è quel soggetto che: “[…] si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici”.
L’Intermediario è quel soggetto che: “[…] anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici”.
L’Art. 34 chiarisce che per pacchetto turistico s’intende la: “[…] combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio”.
È certamente possibile assicurare questo tipo di rischio, tuttavia, occorre prendere in considerazione due aspetti.
Di norma non esiste una tariffa forfettaria. Le Società assicuratrici quotano il rischio in funzione del volume d’affari, polizze di questo tipo potrebbero costare svariate migliaia di euro all’anno.
In seconda istanza, l’Istituto scolastico non può istituzionalmente assumere il ruolo, di organizzatore o intermediario di viaggi. Questa è un’attività tipica delle Agenzie o dei Tour Operator, motivo per cui la sottoscrizione di una polizza specifica potrebbe essere considerata un danno erariale.

Le Agenzie di Viaggio

La soluzione del problema è molto semplice. L’organizzazione dei viaggi di Istruzione dev’essere integralmente appaltata attraverso avviso o gara pubblica agli operatori professionalmente demandati a questo tipo di attività.
In questi casi, i costi legati e conseguenti alla soppressione del volo sono rimborsati integralmente dall’Agenzia di Viaggio o dal T.O. che ha organizzato e/o intermediato il viaggio. A questo soggetto spetta infatti, per legge, l’obbligo della riprotezione.

Se desideri maggiori informazioni circa le polizze assicurative per i viaggi di istruzione, contattaci qui.

abint Nessun commento

I viaggi di istruzione durante l’emergenza Covid19

In relazione alla recente pandemia di Covid19, ci giungono svariate richieste in merito al comportamento che la scuola deve mantenere circa l’operatività delle Polizze assicurative in relazione al rimborso dei Viaggi di Istruzione da parte degli operatori economici interessati (Agenzie di Viaggio, Tour Operator, Vettori Aerei, Marittimi e Terrestri). Cerchiamo nel limite del possibile di dare alcune indicazioni di massima, fermo restando che queste non potranno avere carattere esauriente in quanto gli aggiornamenti normativi e le Linee Guida si susseguono con un ritmo incalzante in relazione all’evolversi del problema.

Le polizze assicurative integrative nel mercato scolastico, di norma, prevedono il Ramo Assistenza che comprende la garanzia “Annullamento Viaggio”.

Cosa prevede la garanzia Annullamento Viaggio?

Le condizioni contrattuali di queste polizze riguardano il rimborso della penale applicata dall’Agenzia di Viaggio solo per la mancata partenza a causa di infortunio o di malattia.
Le recenti restrizioni poste a fronte del contenimento dell’epidemia Covid19, non rientrano nella casistica normalmente compresa in polizza.

Il profilo normativo relativo al Covid19

Il primo DPCM del 25.02.2020 all’Art. 1, comma 1, lettera (b), sospendeva i Viaggi di Istruzione, fino alla data del 15 marzo 2020, esclusivamente in alcune Regioni. Queste erano: Emila Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte.
Il documento indicava, nel contempo, l’obbligo degli operatori economici interessati (Agenzie di Viaggio e/o T.O.) al rimborso di quanto percepito, ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del D.L. 23 maggio 2011, n. 79 .
Il successivo DPCM del 01 marzo 2020, all’Art. 1, comma 1, lettera (e), estendeva la restrizione a tutte le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio nazionale, fino alla data del 15 marzo 2020.
Il DPCM del 04 marzo 2020, all’Art. 1, comma 1, lettera (e), estende il divieto relativo ai Viaggi di Istruzione su tutto il territorio nazionale fino alla data del 03 aprile 2020.

Il rimborso dei viaggi non goduti

La FIAVET (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo), l’associazione di riferimento delle imprese turistiche, nonché delle associazioni locali di settore, con le circolari n. 8 del 26 febbraio 2020 e n. 12 del 05 marzo 2020, sottolinea l’obbligo del rimborso alle scuole fino alla nuova data del 03 marzo 2020.
In data 2 marzo 2020 è stato emanato il D.L. n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
L’Art. 28 – Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici, al comma 9, rimanda al già sopracitato articolo del Codice del Turismo e all’Art. 1463 – Impossibilità totale, del Codice Civile, introducendo l’opportunità, per l’operatore economico, di effettuare il rimborso: “…anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione”.
Il D.L. indica come il rimborso possa essere effettuato “anche” e non “esclusivamente” attraverso l’emissione di un voucher.
Alcuni Istituti Scolastici evidenziano come, proprio in questi giorni, alcune Agenzia di Viaggio stiano già provvedendo al rimborso dei servizi annullati e non godibili esclusivamente attraverso l’emissione di voucher.

Possibili problemi legati al rimborso con i Voucher

Senza entrare nella dinamica giurisprudenziale e/o dell’opportunità, già evidenziata anche dalla stampa nazionale, di accettare, da parte dell’Amministrazione scolastica il rimborso attraverso un documento rilasciato da un’Agenzia di Viaggio come attestazione del diritto a usufruire entro 12 mesi di uno o più servizi già pagati, a nostro parere si presentano almeno tre possibili criticità:

1. Alunni non più iscritti in Istituto

Le famiglie degli alunni, soprattutto quelli delle classi 5°, che il prossimo anno scolastico, con tutta probabilità, non saranno più iscritti all’Istituto, come potranno rientrare in possesso del danaro versato alla scuola e da questa già pagato a titolo di anticipo o di saldo all’Agenzia di Viaggio? Nella stessa situazione si troveranno anche gli alunni delle altre classi che per motivi diversi dovessero non frequentare più l’Istituto. Appare infatti quantomeno improbabile che l’Amministrazione Scolastica possa restituire le somme versate alle famiglie che ne faranno richiesta, sostenendo l’onere col proprio bilancio senza ricadere nel possibile danno erariale.

2. Chiusura dell’operatore

Qualora l’Agenzia di Viaggio, per motivi diversi e indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione Scolastica, smettesse di operare nel mercato, l’Istituto Scolastico verso chi e in che modo, potrebbe far valere, in tempi ragionevoli (…entro un anno dall’emissione), il proprio credito?

3. Affidamenti a norma del Codice dei Contratti Pubblici

Un ultimo aspetto, ma non ultimo per importanza è quello di carattere procedurale. Il servizio relativo ai Viaggi di Istruzione è stato acquistato dall’Istituto Scolastico attraverso procedure ad evidenza pubblica, in ottemperanza al Codice dei Contratti (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Il Codice prevede un preciso iter procedurale e sostanziale nel merito del servizio acquistato tra cui l’importo messo a base d’asta. Nel caso in esame, per cui l’esecuzione dell’appalto sia differita nel tempo, proprio per la natura peculiare e mutabile del servizio (es.: costi di biglietteria, degli alberghi, dei servizi ancillari, ecc.), non esiste nessuna certezza per l’Istituto Scolastico che lo stesso servizio possa essere erogato successivamente dall’operatore economico che s’è aggiudicato l’appalto, con lo stesso prezzo e alle stesse condizioni.

Risulta evidente che questo stato di cose, se non chiarito nelle sedi opportune, potrebbe scatenare una serie infinita di contenziosi tra la Pubblica Amministrazione scolastica, le Agenzie di Viaggio e le famiglie degli alunni.

abint Nessun commento

Infortunio durante un viaggio di istruzione

Un docente accompagnatore è rimasto vittima di un infortunio durante un viaggio di istruzione, per responsabilità della struttura . La scuola ha effettuato regolare denuncia all’INAIL ma non alla Compagnia di Assicurazione con la quale la scuola ha stipulato polizza integrativa, in quanto il docente non risulta aver pagato il premio per il periodo in cui è avvenuto il sinistro. Ci scrive il legale dell’albergo, a cui il Docente ha chiesto il rimborso del danno, asserendo che la scuola, alla luce della Circolare Ministeriale MIUR n. 291 del 14/10/1992, avrebbe dovuto assicurare obbligatoriamente il docente. Cosa dobbiamo rispondere?

La domanda è certamente interessante perché ci consente di fare alcune precisazioni.

La Responsabilità Civile verso terzi nei casi di infortunio

Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, chi: “cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno“.
Se la responsabilità dell’infortunio del Docente, è dell’albergo ospitante, sarà quest’ultimo a dover rimborsare il danno.
Non è quindi ben chiaro quindi perché il legale della struttura alberghiera, chieda chiarimenti circa l’obbligatorietà della polizza assicurativa dell’Istituto.
La Società assicuratrice, con cui la scuola ha stipulato la polizza, accertata la responsabilità dell’albergatore, potrebbe non pagare il danno. In alternativa potrebbe procedere all’indennizzo per poi rivalersi nei confronti dell’albergatore. Analogamente anche l’Istituto scolastico dovrà istituire analoga azione di rivalsa nei confronti dell’albergo, per le assenze dal lavoro del dipendente determinate da responsabilità imputabile alla struttura alberghiera.

L’autonomia scolastica

Nel merito dell’obbligatorietà della copertura assicurativa da parte dell’Istituto scolastico per tutti i partecipanti ad un viaggio di istruzione richiamata nella Circolare Ministeriale MIUR n. 291 del 14/10/1992, non riveste più carattere prescrittivo.
A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 8 marzo1999, n. 275, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche per i viaggi di istruzione. Pertanto, la previgente normativa in materia, costituisce opportuno riferimento solo per orientamenti e suggerimenti operativi.
Proprio in virtù dell’autonomia il Consiglio di Istituto scolastico è tenuto a deliberare un regolamento per i viaggi di istruzione. Il regolamento approvato diventa così fonte normativa per la singola scuola sotto il profilo organizzativo.

Il Regolamento per i viaggi di istruzione

In relazione alla definizione del regolamento è bene valutare alcuni aspetti:
La stipula di una copertura assicurativa per tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione risulta una best practice più che consigliabile. La copertura assicurativa dell’INAIL infatti, si limita ai casi di morte e di invalidità permanente lasciando gli eventuali costi di tutte le spese mediche e di assistenza a carico del soggetto infortunato.
Qualora il viaggio di istruzione avvenisse sul territorio italiano, il Sistema Sanitario Nazionale, provvederà gratuitamente al primo soccorso e alle spese mediche.
Nel caso il viaggio prevedesse una meta internazionale, la situazione è più articolata.
All’interno dell’UE, in virtù della tessera sanitaria europea (TEAM), l’infortunato o il malato gode delle stesse condizioni, e agli stessi costi previsti nel paese d’origine.
Tuttavia, anche all’interno dell’UE, non in tutti i Paesi l’assistenza è sempre completamente gratuita. In caso di infortunio, i costi diretti (ambulanza, Pronto Soccorso, rientro sanitario, ecc.), potrebbero essere richiesti direttamente all’infortunato.
Nei Paesi extra UE, la situazione è ancora più disarticolata. Ci sono paesi con i quali sono in vigore Convenzioni in materia di assistenza sanitaria. Per questi valgono gli stessi principi che regolano i rapporti coi i Paesi comunitari. Con la stragrande maggioranza dei Paesi tuttavia, non sono in vigore Convenzioni in materia di assistenza sanitaria. Per questi casi è assolutamente consigliabile un’assicurazione sanitaria privata. Da ultimo esistono Paesi in cui l’accesso è interdetto, in assenza di coperture assicurative private.

Le polizze assicurative scolastiche

Le più diffuse assicurazioni scolastiche prevedono la copertura assicurativa, nel ramo Assistenza, per tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione (docenti, studenti e accompagnatori). Tuttavia limitano la copertura assicurativa ai soggetti che non hanno pagato il premio. A questi ultimi, viene garantito il primo soccorso e l’eventuale rientro sanitario, ma non il pagamento delle spese mediche o il risarcimento dell’invalidità permanente o temporanea residuata.
Inoltre, nel caso il soggetto cui è stato erogato il servizio, risultasse non assicurato, è nel diritto della Compagnia richiedere la restituzione delle spese.

Le polizze assicurative dell’Agenzia di viaggio o del Tour Operator

Solitamente, il soggetto organizzatore del viaggio (Tour Operator e/o Agenzia di Viaggio) propone alla scuola, unitamente ai servizi turistici (trasferimento, alberghi, visite guidate, ecc.) anche una polizza assicurativa.
Solitamente e in modo del tutto improprio, queste polizze sono dissimulate all’interno del pacchetto turistico con la formula: “tutto compreso”.
Queste polizze, il più delle volte, hanno un costo rilevante se paragonato a quelle scolastiche e prevedono massimali estremamente ridotti, limiti e franchigie.
Infine, com’è corretto che sia, sono limitate esclusivamente alla durata del viaggio.

Se vuoi avere maggiori dettagli, informazioni o consulenza in relazione alle polizze assicurative per i viaggi di istruzione, contattaci qui.

abint Nessun commento

Viaggi di istruzione fai da te…

Il nostro Istituto, per l’organizzazione dei viaggi di Istruzione, con l’obiettivo di ridurre i costi per le famiglie, acquista i biglietti aerei, l’albergo ed eventuali servizi accessori, direttamente, senza passare dall’Agenzia di Viaggio. Nel caso si verificasse un annullamento del volo per colpa della Compagnia Aerea o di over booking dell’albergo la polizza assicurativa stipulata dalla scuola copre il danno?

L’introduzione del recente Decreto Legislativo, 21 maggio 2018 n° 62 in tema di “turismo organizzato” modifica in larga parte la normativa precedente. La nuova normativa prevede una maggiore responsabilità da parte dell’organizzatore e dell’intermediario, nell’esecuzione del contratto di gestione e vendita dei pacchetti turistici.
È bene quindi, fare in premessa alcune precisazioni.

Il Pacchetto Turistico

Il Decreto Legislativo si applica a tutti i contratti stipulati a partire dal 1° Luglio 2018. Il Decreto inoltre introduce una serie di importanti modifiche in relazione alle definizioni della prestazione e delle figure coinvolte.
Per Pacchetto Turistico s’intende la combinazione di almeno due tipologie di servizi turistici (es.: volo, trasporto, alloggio, ecc.) ai fini del medesimo viaggio. E’ Pacchetto Turistico quando sono combinati da un unico soggetto ma anche se sono conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi. Il Pacchetto Turistico può essere acquistato presso un unico punto vendita, oppure essere offerto ad un prezzo forfettario. Può essere pubblicizzato sotto denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga, e acquistato anche con processi di prenotazione on-line.

L’Organizzatore e l’Intermediario

Il Decreto definisce anche i ruoli dei soggetti impegnati nella distribuzione dei Pacchetti Turistici.
L’Organizzatore è il soggetto che eroga le prestazioni (trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori), obbligandosi in nome proprio e dietro corrispettivo forfettario a fornire un viaggio all inclusive. L’organizzatore può servirsi anche di intermediari e ausiliari. La norma chiarisce che l’organizzatore può essere persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato.
L’Intermediario è il soggetto che, anche non professionalmente e/o senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare a terzi un pacchetto turistico o singoli servizi dietro un corrispettivo forfettario.
Quando l’Istituto scolastico “assembla” due o più servizi (es.: volo e alloggio), anche comperati separatamente da terzi, diventa di fatto l’Organizzatore del viaggio. In quanto tale, è tenuto a rilasciare allo studente o alla sua famiglia una copia del contratto, informarlo sugli aspetti del viaggio organizzato, apprestare soluzioni alternative e soccorrerlo in caso di difficoltà per consentirne la prosecuzione o il rientro dal viaggio.

La responsabilità diretta dell’Organizzatore

Con l’introduzione dell’art. 42, del D. Lgs. 21 maggio 2018 n° 62, il legislatore ha ampliato la sfera di responsabilità dell’Organizzatore, estendendola ad ogni aspetto dell’esecuzione del pacchetto turistico: «[…] In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore» (Comma 5)
«Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.» (Comma 6)
«[…] L’organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile» (Comma 7).

Le tutele assicurative

Resta inteso che, a nostro parere, l’attività di Organizzatore del viaggio esula, di norma, dal Contratto assicurativo di Responsabilità Civile. Allo stesso modo, la figura di Organizzatore di un viaggio, normalmente non rientra tra le specifiche attività della scuola.
Qualora l’Istituto Scolastico voglia comunque assumersi l’onere di Organizzatore, dovrà sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile professionale a tutela dei rischi connessi all’attività specifica. Dovrà inoltre produrre tutta la documentazione informativa ai partecipanti al viaggio e/o alle loro famiglie.
Le polizze normalmente stipulate dalla scuola per i viaggi di istruzione prevedono, di norma, esclusivamente l’annullamento del viaggio per infortunio o malattia. L’onere della “riprotezione” del viaggiatore resta in capo esclusivamente all’Organizzatore.