La Provincia, proprietaria dell’immobile, sede del nostro istituto, negli ultimi mesi sta effettuando i lavori di manutenzione straordinaria della palestra. Per questo motivo le attività di educazione fisica sono effettuate presso un centro sportivo, sempre di proprietà della Provincia. Il centro sportivo dista poche centinaia di metri dalla sede della scuola. In caso di sinistro durante il trasferimento, la polizza assicurativa copre il danno?
Situazioni analoghe a quella descritta non sono insolite. Proprio per questo motivo devono essere pianificate con particolare attenzione.
L’obbligo della vigilanza
Come ricorda la sentenza della Cassazione n. 3680 del 2011, con l’accoglimento della domanda di iscrizione presso un Istituto Scolastico sorge un vincolo negoziale. Da quest’ultimo deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza dell’alunno, per tutto il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni. La vigilanza è demandata ai docenti, ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile. La vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio nei limiti fissati dalle specifiche norme contrattuali, dal CCNL.
L’organizzazione del servizio scolastico
Al Dirigente Scolastico spetta l’obbligo organizzativo e di controllo sull’attività degli operatori scolastici ai sensi dell’Art. 25 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Pertanto, il Dirigente Scolastico è tenuto a garantire la sicurezza della scuola, attraverso l’eliminazione di qualsiasi fonte di rischio. Spetta al Dirigente adottare tutti i provvedimenti organizzativi di sua competenza per limitare i danni al personale e agli alunni che frequentano i locali scolastici. Sul Dirigente infatti grava la responsabilità, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, nel caso in cui il danno risulti causato da carenze organizzative a lui imputabili.
Trasferimenti all’interno dell’Istituto
Ne deriva che la palestra, anche se provvisoriamente ubicata al di fuori dell’edificio scolastico, a tutti gli effetti rientra nella prestazione scolastica.
I trasferimenti degli alunni e del personale interessati andranno quindi, non solo, formalmente autorizzati ma anche organizzati e pianificati da punto di vista pratico.
In questi casi, il docente dovrà vigilare sugli studenti non solo durante l’attività educativa ma anche durante i trasferimenti. Questo a maggior ragione se la palestra è ubicata in un edificio separato da quello scolastico.
L’aspetto organizzativo dovrà inoltre prevedere l’eventuale utilizzo di trasporto pubblico o privato fino alla sede in cui sarà svolta l’attività.
In casi particolari, ad esempio per gli alunni DVA, su richiesta dei docenti e autorizzazione del Direttore S.G.A., i collaboratori scolastici potranno ad accompagnare gli alunni durante il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa.
Il profilo assicurativo
In premessa occorre chiarire che il transito tra una sede e l’altra dell’Istituto, ancorché la sede sia provvisoria, non è considerato itinere ma trasferimento.
Per questo motivo l’INAIL prevede la copertura dell’eventuale danno fisico oltre che al personale scolastico anche agli alunni.
Anche lo polizze integrative, di norma, tengono in copertura quest’aspetto. Sarà comunque opportuno effettuare le opportune verifiche delle condizioni contrattuali.
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