Un ricorrente chiarimento che ci viene sottoposto è relativo alla tutela INAIL negli Istituti scolastici.
La tutela assicurativa, trae origine dall’applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 – Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all’Art. 4, comma 5: «Sono compresi nell’assicurazione: gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro […]».
La differenti tutele tra Studenti e Operatori scolastici
Gli operatori scolastici – corpo docente e non docente – rientrano nella copertura assicurativa obbligatoria come ogni altro lavoratore dipendente. Per gli operatori la tutela assicurativa è integrale e prevede, oltre al rischio specifico sul luogo di lavoro anche l’itinere. Gli studenti al contrario, sono una particolare categoria di soggetti che, non avendo un formale rapporto di lavoro, sono assicurati in via eccezionale, solo nel corso di particolari attività che l’INAIL considera pericolose. La tutela assicurativa si limita esclusivamente a questi casi:
- Esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro (Attività di laboratorio);
- Attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- Attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo (Viaggi di istruzione, uscite di didattiche, stage formativi, PCTO).
I progetti di PTCO (ex alternanza scuola-lavoro)
In virtù dell’introduzione del D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, l’attività svolta dagli studenti, durante i periodi di apprendimento svolti nell’ambito dei progetti di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), è assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda. Gli studenti infatti sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima. Conseguentemente tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili. Esclusivamente in questo caso è garantita anche la tutela nel percorso tra l’Istituto e il luogo di lavoro in cui si tiene l’attività e viceversa (itinere).
Gli indennizzi
Le tutele INAIL previste per gli operatori scolastici e gli studenti, vittime di infortunio negli ambiti sopra elencati, sono limitate alle seguenti prestazioni:
- Economiche: indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16% attraverso assegno per l’assistenza personale continuativa, integrazione della rendita, rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
- Sanitarie: prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali;
- Protesiche con fornitura di protesi, ortesi e ausili;
- Riabilitative.
Le prestazioni di carattere sanitario, protesico e riabilitativo sono quelle rese disponibili dal Servizio Sanitario Nazionale e/o convenzionato. Inoltre gli studenti non hanno diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta, a meno che non siano studenti lavoratori.
Tutte le precisazioni ulteriori relative alla tutela INAIL negli Istituti scolastici sono disponibili nella sezione FAQ del sito istituzionale.
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