In relazione alla vigilanza sugli studenti all’uscita da scuola, voglio chiedervi se esiste quest’obbligo anche dopo il termine delle lezioni. È capitato infatti che le famiglie di alunni minori, della scuola elementare, ritardino rispetto all’orario previsto per la riconsegna dell’alunno. In questi casi c’è la responsabilità della scuola e del docente? In caso di infortunio la polizza copre il danno?
L’obbligo di vigilanza sugli studenti all’entrata e all’uscita della scuola è una norma contrattuale prevista ai sensi dell’Art.29 – Attività funzionali all’insegnamento, comma 5, del CCNL scuola 2006/2009: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.
La mancata sorveglianza degli alunni durante l’uscita potrebbe quindi raffigurarsi come “culpa in vigilando”.
La vigilanza è sempre rapportata all’età e alla maturità dell’alunno
È bene precisare sempre che la vigilanza, soprattutto nelle fasi di ingresso e uscita degli alunni, dev’essere rapportata all’età e al grado di maturità degli stessi. Un conto è parlare di un minore della scuola elementare, un altro quello di uno studente di un istituto superiore. In linea assolutamente generale, infatti, si chiede ai docenti di accompagnare gli alunni all’uscita, vigilando precisamente sulla riconsegna del minore. Queste regole riguardano la scuola primaria e la secondaria di I grado, lasciando maggiore libertà negli Istituti superiori.
Il docente che, alla fine delle lezioni, non assiste gli studenti minorenni fino all’uscita, compie un atto non conforme alla normativa vigente. In caso di sinistro, potrebbe configurarsi nei suoi confronti la mancata vigilanza e conseguentemente, nella migliore delle ipotesi, una sanzione disciplinare.
Il protocollo operativo interno
Esistono scuole in cui la vigilanza sugli studenti all’uscita viene portata all’eccesso.
In alcune occasioni viene fatta richiesta ai docenti di permanere a scuola fino a che l’ultimo degli studenti sia stato prelevato dai genitori, in altri casi si chiede al docente di accompagnare gli studenti fino allo scuolabus.
Queste attenzioni più dettate dal buon senso che dalla scuola.
Tutte le azioni tese alla vigilanza sugli studenti all’uscita da scuola devono essere contenute in un protocollo operativo interno all’Istituto.
In tutti i casi il docente dovrà segnalare al Dirigente Scolastico, la mancata presenza del genitore dell’alunno, o di un suo incaricato, all’uscita.
Sarà quindi il Dirigente a decidere come operare nel caso specifico.
L’assicurazione scolastica
Sul versante strettamente assicurativo le polizze scolastiche, sono operanti per tutto il tempo in cui l’alunno è presente all’interno dell’edificio. Di norma, nei casi di infortunio in itinere, qualora ricompresi nelle garanzie.
Restano anche tutelati i danni da Responsabilità Civile ascrivibili all’Istituto per mancata vigilanza colposa, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di rivalersi nei confronti del Docente per il danno da lui causato.
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