Violenza nelle scuole
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I drammatici fatti accaduti nella Robb Elementary School di Uvalde in Texas, hanno prepotentemente riacceso l’attenzione sulla violenza nelle scuole.
Gli Stati Uniti, purtroppo, non sono nuovi a questo tipo di episodi. Pensare però che questi avvenimenti siano troppo lontani dalla nostra cultura è un errore.
Lo scorso mese, in una scuola di Melito, in provincia di Napoli, uno studente di 13 anni è stato accoltellato alla schiena mentre era in classe.
Nel mese di febbraio, un episodio analogo coinvolgeva uno studente quattordicenne di un Istituto Superiore di Rimini.
Non è nostra intenzione né competenza fare analisi di carattere sociologico.
In questi giorni tuttavia, alcune scuole clienti, ci hanno posto delle domande nel merito.
Le riassumiamo così: esiste una responsabilità diretta della scuola in questo tipo di eventi? Inoltre: la polizza assicurativa stipulata dalla scuola copre questi episodi?

L’imputabilità del minorenne

Prima di provare a rispondere, occorre fare un distinguo. Ai sensi dell’Art. 97 del Codice Penale, il minore di anni 14 non è mai imputabile penalmente. Se, tuttavia, è riconosciuta la pericolosità sociale del soggetto, possono essere previste delle misure di sicurezza come la libertà vigilata o il ricovero in riformatorio.
Il minore tra i 14 e i 18 anni è imputabile solo se viene dimostrata la sua capacità di intendere e di volere, a norma dell’Art. 85 del Codice Penale.

La responsabilità della scuola e della famiglia

Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, la responsabilità del genitore (culpa in educando) e del docente (culpa in vigilando) non sono tra loro alternative.
Su questo aspetto, la giurisprudenza conferma che la responsabilità del genitore e dell’insegnante sono di natura solidale, concorrenti tra loro e non alternative. (Cass. civ., sez. III, n. 12501/2000).
Nel merito della responsabilità della scuola, l’Art. 28 della Costituzione indica come i funzionari dipendenti dello Stato e degli enti pubblici siano responsabili, degli atti compiuti in violazioni dei diritti.
In questo senso l’Art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312 disciplina la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente nei casi di danni per dolo o colpa grave.
La presunzione di responsabilità potrà essere superata solo dimostrando l’adozione di concrete misure organizzative idonee a evitare una prevedibile situazione di pericolo. Ovvero provando che la vigilanza è esercitata nella misura dovuta e adeguata all’età e al normale grado di comportamento dei minori affidati (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2334).

Profilo assicurativo

Ai sensi dell’Art. 1900 del Codice Civile, l’assicuratore non è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto quest’ultimo deve pagare ad un terzo per i danni cagionati da fatti dolosi.
L’assicurazione, di norma, infatti, copre esclusivamente la condotta colposa dell’assicurato.
Il secondo capoverso dello stesso articolo del Codice Civile estende, peraltro, l’obbligo dell’assicuratore anche ai danni causati con dolo o colpa grave dalle persone delle quali l’assicurato deve rispondere.
È questo il caso di sinistro causato da un soggetto incapace, ovvero nell’ipotesi di responsabilità dei genitori, tutori, precettori o maestri d’arte.
Di fronte a casi così estremi, tuttavia, anche in assenza di una sentenza giurisprudenziale definitiva, generalizzare è sempre avventato.
In linea di principio possiamo affermare che la polizza assicurativa scolastica potrebbe indennizzare il danno, riservandosi, tuttavia, il diritto di rivalersi nei confronti della famiglia o dell’Istituto.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative nei casi di violenza nelle scuole, contattaci qui.


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